Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21550 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. I, 27/07/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 27/07/2021), n.21550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7024/2016 proposto da:

G.N., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale

Medaglie d’Oro n. 72, presso lo studio dell’avvocato Ciufo Claudio,

rappresentato e difeso dall’avvocato Brunelli Michele, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1852/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2020 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per la rimessione alle Sezioni

Unite; in subordine accoglimento del primo motivo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Reggio Emilia, in parziale accoglimento della domanda proposta dal socio accomandante V.R., diretta ad ottenere l’esclusione del socio accomandatario G.N. nonché la sua revoca come amministratore della Emilcap s.a.s. per condotte pregiudizievoli alla società, oltre al risarcimento dei danni, ha pronunciato, previo rigetto dell’eccezione di arbitrato sollevata dal convenuto, l’esclusione di G.N. dalla predetta società, revocandolo, altresì, quale amministratore, ed ha rigettato la domanda di risarcimento del danno.

La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato sia l’appello principale proposto dal G., sia l’appello incidentale proposto dalla V..

In particolare, il giudice di secondo grado ha, preliminarmente, condiviso l’impostazione del Tribunale di Reggio Emilia in ordine alla non compromettibilità all’arbitro delle controversie inerenti la revoca per giusta causa dell’amministratore di società e l’esclusione del socio di società di persona (avente due soli soci), ove ciò comporti, come nel caso di specie, lo scioglimento della società.

Quanto al merito, la Corte di Bologna, per quanto di interesse, ha ritenuto che i comportamenti di concorrenza sleale posti in essere dal G. ai danni della Nicolai s.r.l., società affittuaria dell’azienda della Emilcap s.a.s., si sono direttamente riverberati su quest’ultima società, ponendo a repentaglio la solvibilità della stessa affittuaria e quindi il pagamento dei relativi canoni, come poi effettivamente verificatosi.

Inoltre, il G. aveva posto in essere altri comportamenti lesivi degli interessi dell’altra socia e della società Emilcap, idonei a giustificare la sua esclusione quale socio, avendo frapposto ostacoli alla consultazione da parte della socia V. della documentazione sociale, avendo prelevato compensi non deliberati per quasi Euro 80.000,00 ed avendo continuato ad utilizzare l’autovettura aziendale pur dopo la nomina di un amministratore giudiziale che ne aveva richiesto la restituzione.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.N. affidandolo a quattro motivi.

V.R. e la Emilcap s.a.s. non hanno svolto difese.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato una requisitoria scritta.

All’udienza del 29.9.2020 questo Collegio ha emesso ordinanza interlocutoria con cui ha assegnato al P.G. ed alle parti, ex art. 384 c.p.c., comma 3, il termine di giorni 30 dalla comunicazione della medesima ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni/note sulla questione della validità della clausola compromissoria per cui è causa sotto il profilo della modalità di nomina degli arbitri in relazione al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2.

All’esito della scadenza dei termini concessi come sopra, questo Collegio si è riconvocato nella Camera di consiglio del 20.2.2021.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione della clausola compromissoria di cui all’art. 16 dello statuto societario.

Lamenta il ricorrente che la cognizione della controversia di cui è causa può essere pienamente devoluta ad arbitri, avendo ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, non attenendo l’esclusione di uno dei due soci di una società di persone ad un interesse qualificabile come pubblico o generale. Ne consegue che la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità della domanda di esclusione socio per incompetenza del Tribunale adito.

2. Il motivo è inammissibile per non decisività della questione.

Come già riportato nella parte narrativa, questo Collegio ha rilevato d’ufficio, ex art. 101 c.p.c., comma 2 e art. 384 c.p.c., comma 3, la questione della validità della clausola compromissoria contenuta nello statuto della Emilcap s.a.s., sotto il profilo della modalità di nomina degli arbitri in relazione al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2, ed ha così concesso termine alle parti per interloquire sulla questione.

Il rilievo d’ufficio si è reso necessario a seguito della lettura della clausola compromissoria contenuta nell’art. 16 dello statuto della Emilcap s.a.s., che è stata trascritta nel ricorso per cassazione (pag. 3) e che così recita:

“…Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra gli stessi e la Società fatta sempre salva la competenza inderogabile dell’autorità Giudiziaria, verrano devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati, uno per parte, ed il terzo dal Presidente della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia…”.

All’esito della scadenza dei termini previsti da questo Collegio per il deposito di note difensive, hanno depositato memoria il Procuratore Generale e la sig.ra V.R. non costituita nel giudizio di Cassazione.

Va, preliminarmente, dichiarato inammissibile il deposito da parte della sig.ra V. di proprie note difensive, ostando a ciò il disposto dell’art. 370 c.p.c., comma 2, che non consente alla parte intimata, che non si costituisce con controricorso, di presentare memorie, potendo la stessa partecipare solo all’eventuale discussione orale della causa.

Quanto al merito della questione rilevata d’ufficio, questo Collegio ritiene che la clausola compromissoria contenuta nell’art. 16 dello statuto della società intimata sia affetta da nullità, per evidente contrasto con il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2, che stabilisce che la clausola compromissoria deve conferire in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società.

Tale previsione, nel caso di specie, non è stata rispettata, conferendo la clausola in oggetto alle parti il potere di nomina di un arbitro a testa. Ne’, peraltro, rileva la circostanza che tale clausola sia stata inserita nello statuto sociale (in coincidenza della costituzione della società) precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2003: questa Corte – in una fattispecie analoga il cui potere di nomina degli arbitri non era stato parimenti conferito ad un soggetto estraneo alla società – ha già enunciato il principio di diritto secondo cui la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta, se non adeguata al dettato dell’art. 34, comma 2, del citato decreto entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies c.p.c., non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione (vedi Cass. n. 21422 del 24/10/2016).

Va, peraltro, osservato che nessun dubbio sussiste che la nullità della clausola compromissoria in oggetto possa essere rilevata per la prima volta in sede di legittimità, avendo questa Corte, sin dalla sentenza delle sezioni Unite n. 26242/2014, affermato il principio secondo cui nel giudizio d’appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.

Va, infine, evidenziato che è pur vero che la regola della rilevabilità d’ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame (vedi Cass. n. 22207 del 22/09/2017; vedi anche Cass. n. 25493/2019). Orbene, nel caso di specie, è proprio quello che è avvenuto, sussistendo tutti presupposti per l’applicazione della regola della rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado.

La questione della nullità della clausola compromissoria, sotto il profilo della modalità di nomina degli arbitri, non è stata, infatti, né mai sollevata dalle parti, né rilevata d’ufficio dai giudici dei precedenti gradi e non ha, pertanto, formato oggetto di nessuna statuizione anteriore, neppure implicita, con la conseguenza che sulla stessa non si è formato alcun giudicato interno.

In conclusione, alla luce delle sopra illustrate osservazioni, questo Collegio non può che ribadire la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 16 dello statuto sociale.

Tale rilievo rende, come sopra anticipato, non decisiva e, come tale, inammissibile, la questione illustrata dal ricorrente nel primo motivo, relativa alla compromettibilità o meno agli arbitri in relazione all’oggetto della presente controversia.

3. Con il secondo motivo è stata, in primo luogo, dedotta l’erronea interpretazione delle presunzioni legali.

Si duole il ricorrente che la Corte d’Appello ha fondato la prova dei suoi comportamenti anticoncorrenziali sulla base delle dichiarazioni rese da persone informati sui fatti nell’ambito del procedimento cautelare, elementi privi di valenza probatoria e qualificabili semmai come presunzioni relative, che determinano solo un’inversione dell’onere della prova e consentono la presentazione di una prova contraria, nel caso di specie dallo stesso pienamente fornita, ma non considerata nei due precedenti gradi del giudizio.

Censura, inoltre, il ricorrente l’erronea o falsa applicazione dell’art. 2389 c.c.. Espone, in particolare, che il socio accomandante V.R., moglie separata del medesimo, ha indirettamente approvato il compenso per la sua qualifica di amministratore per facta concludentia, non essendo il rendiconto annuale della Emilcap s.a.s. negli anni mai stato oggetto di contestazione da parte della medesima, se non dopo l’intervenuta separazione dal marito.

E’ stata, inoltre, dedotta l’erronea interpretazione dell’art. 2392 e ss. c.c..

Contesta il ricorrente di aver perpetrato comportamenti denigratori ai danni di Nicolai s.r.l, di aver violato le regole della concorrenza, sviando la clientela di Nicolari s.r.l…

Contesta, altresì, l’uso indebito dell’autovettura aziendale – utilizzata quale socio della Emilcap e non per la sua posizione di amministratore – di cui si è fatto carico dei costi.

Lamenta, inoltre, il ricorrente che la Corte d’Appello non ha tenuto conto come lo stesso abbia diligentemente svolto la sua attività di amministratore nella vendita dell’immobile aziendale sito in Manerbio e nel recupero di crediti anche di ingente valore ed imputa alla ex moglie di aver svilito il patrimonio della Emilcap s.a.s. consentendo la costituzione della Emilcap s.r.l., che ha sviato tutta la clientela della Nicolai s.r.l. prima del fallimento di quest’ultima società.

4. Il secondo motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

In primo luogo, in ordine alla lamentata erronea interpretazione delle presunzioni legali nella valutazione della sua condotta anticoncorrenziale, il ricorrente assume che la Corte d’Appello ha fondato il proprio convincimento su mere presunzioni relative – le dichiarazioni degli informatori – superabili con la prova contraria dallo stesso offerta, ma non ha neppure indicato, in ossequio al principio di autosufficienza, quali istanze istruttorie avesse eventualmente formulato per contrastare gli elementi di prova ritenuti rilevanti dal giudice di appello ai fini della decisione.

In ordine alla dedotta violazione dell’art. 2389 c.c., va osservato che il compenso dell’amministratore di una società di persona non è regolato dalla norma sopra citata, che disciplina la remunerazione dell’amministratore di società di capitali, quanto dall’art. 2260 c.c., che dispone che i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.

Ne consegue che è senz’altro applicabile, al caso di specie, l’art. 1709 c.c., che prevede la presunzione di onerosità del mandato e che la misura del compenso, ove non stabilita dalle parti, può essere determinata in base alla tariffe professionali o agli usi o, in mancanza, deve essere determinata dal giudice.

Nel caso in esame, emerge dalla ricostruzione della sentenza impugnata che il ricorrente ha prelevato dalle casse sociali a titolo di compenso la somma di circa Euro 80.000,00 senza che risultasse che tale importo fosse stato stabilito dai soci.

Ne’ il ricorrente ha mai dedotto che la misura del compenso autoliquidatosi fosse conforme alle tariffe professionali o agli usi o ne avesse richiesto ed ottenuto la determinazione dal giudice, limitandosi ad allegare per la prima volta in questa sede la circostanza, non risultante dalla sentenza impugnata e che lo stesso G. neppure ha dedotto di aver sottoposto ai giudici di merito, che la socia accomandante aveva implicitamente approvato la misura del compenso, non contestando negli anni il rendiconto annuale della società.

Quanto agli atti di concorrenza sleale ed a quelli di mala gestio esaminati e ritenuti sussistenti dalla Corte d’Appello, non vi è dubbio che il ricorrente, nel contestare la decisione del giudice di appello, non abbia fatto altro che svolgere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito e a prospettare una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella operata dal giudice di secondo grado.

Peraltro, il ricorrente, ha evidenziato, anche su tale punto, circostanze fattuali (quali la rìsalenza ultradecennale del contratto di affitto d’azienda tra Emilcap s.a.s e Nicolai s.r.l. rispetto ai pretesi fatti di concorrenza sleale) di cui non vi è traccia nella ricostruzione della sentenza impugnata e senza neppure aver dedotto di averle già sottoposte all’esame dei giudici di merito.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2286 e 2287 c.c. come richiamati dall’art. 2315 c.c..

Si duole che la Corte d’Appello non ha considerato l’autonomia delle figure giuridiche del socio accomandatario e dell’amministratore e che l’eventuale revoca della carica di amministratore non sempre incide sul perdurare del rapporto in capo al socio, fondando, invece, la sua esclusione quale socio su eventuali e meri comportamenti arbitrari tenuti quali amministratore.

6. Il terzo motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va preliminarmente osservato che è corretto il principio di diritto enunciato in astratto dal ricorrente, secondo cui “in tema di amministrazione nella società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l’amministratore non può che essere un socio accomandatario, l’eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto – sociale a lui facente capo, ne comporta “ipso iure” anche la cessazione dalla carica di amministratore, mentre non è predicabile il contrario, ben potendo sussistere, in tale compagine, anche soci accomandatari che non siano amministratori, come desumibile dall’art. 2318 c.c., con la conseguenza che le questioni dell’esclusione del socio e della revoca dell’amministratore per giusta causa restano distinte e non sovrapponibili, per disciplina legale e presupposti differenti, essendo l’eventuale revoca dalla carica di amministratore non incidente sulla qualità di socio dello stesso (Cass. n. 18844 del 26/09/2016)”.

Va, tuttavia, osservato che dall’esame della sentenza impugnata non emerge affatto che la stessa non abbia considerato l’autonomia delle figure del socio accomandatario e dell’amministratore e che abbia pronunciato l’esclusione del ricorrente quale socio come mero effetto automatico dell’accertamento delle gravi violazioni perpetrate quale amministratore della società.

Il giudice di secondo grado ha, in particolare, ritenuto che “fossero di gravità sufficiente a giustificare l’esclusione della carica e della qualità di socio” i comportamenti lesivi dell’interesse della socia accomandante e della società consistiti negli ostacoli frapposti dal G. alla V. alla consultazione della documentazione sociale.

In sostanza, il giudice d’appello ha ritenuto che il ricorrente, ponendo in essere una tale condotta, abbia perpetrato una grave violazione delle obbligazioni derivanti dalla legge o dallo statuto sociale, quale il dovere di cooperazione cui ogni socio è tenuto, non consentendo così alla socia accomandante di poter esercitare le proprie prerogative.

Analogo ragionamento può essere svolto con riferimento all’uso indebito della autovettura aziendale, non restituita dal ricorrente nonostante la richiesta apposita dell’amministratore giudiziale: è evidente che tale condotta, posta in essere dal G. quando non era più amministratore della società, essendo stato, nel frattempo, nominato un amministratore giudiziale, è stata ascritta al medesimo in relazione alla sua qualità di socio e non di amministratore.

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2272 c.c..

Si duole il ricorrente che, essendo evidente l’esistenza di una situazione di insanabile dissidio tra i soci prolungata nel tempo (avendo gli stessi intrapreso negli ultimi anni ben quindici procedimenti giudiziali di qualunque tipo e natura), i giudici di merito avrebbero dovuto procedere allo scioglimento della società.

8. Il quarto motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 2270 c.c., ovvero il mancato scioglimento della società per dissidio insanabile tra i soci, non cogliendo, sul punto, la ratio decidendi e non confrontandosi minimamente con la precisa argomentazione della sentenza impugnata (anzi ignorandola), secondo cui la domanda riguardante la declaratoria di scioglimento della società non poteva essere esaminata in quanto tardivamente proposta nella seconda udienza in primo grado, non trattandosi di precisazione o modificazione di domande precedenti.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi gli intimati costituiti in giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è sottoscritta dal solo Presidente, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 3, essendo il Consigliere relatore ed estensore impedito a causa della pandemia in atto, come previsto dal decreto del Primo presidente della Corte del 23 novembre 2020, n. 163.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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