Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21550 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7814-2010 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro in carica, AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

GALAKTOS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 72/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI del 23/02/09, depositata il 02/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

Il 2 marzo 2009 la CTR – Campania rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della soc. Galaktos, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1998 (Irpeg, Irap), notificato con affissione all’albo pretorio comunale in data 18 novembre 2005.

Motiva la decisione ritenendo, in rito, che, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), ai fini della decorrenza del termine per ricorrere contro l’avviso, quando la notifica avviene mediante affissione all’albo comunale, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione; sicchè il ricorso introduttivo, proposto il 24 gennaio 2006, è tempestivo e infondata è l’eccezione dell’amministrazione sul punto. Aggiunge, nel merito, che non si può desumere, a fronte di contabilità regolarmente tenuta, l’omessa contabilizzazione di ricavi dal semplice fatto che la percentuale di ricarico media del settore diverge da quella della singola impresa accertata, perchè nei suoi confronti, il valore della percentuale inedia non può essere valutato alla stregua di un fatto noto, certo e preciso.

Con atto notificato il 12 marzo 2010, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’Agenzia delle entrate; la soc. Galaktos non è costituita.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 140 c.p.c. e D.P.R. n. 600, art. 60 atteso che, trovando applicazione la prima disposizione e non la seconda, la notifica dell’avviso dell’accertamento si sarebbe perfezionata con il compimento dei tre adempimenti richiesti dall’art. 140 c.p.c., l’ultimo dei quali (l’invio della raccomandata) avvenuto il 22 novembre 2005, sicchè il ricorso introduttivo doveva essere proposto entro il 21 gennaio 2006 ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Il motivo pecca di autosufficienza. Secondo l’art. 60 cit., “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dall’artt. 137 e segg. c.p.c. con le seguenti modifiche:

… e) quando ne comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c. si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”. La CTR fa applicazione di tale disposizione, mentre l’Agenzia sostiene che, nella specie, trovi applicazione solo l’ordinario art. 140 c.p.c., i cui presupposti fattuali sono, però, diversi (cfr. Cass. 15856/2009 e 7067/2008). E’ quindi necessaria, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, l’indicazione degli elementi condizionanti l’operatività della denunciata violazione di legge, il che comporta che la relata di notifica sia trascritta nel ricorso, onde consentire il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato, dovendosi ritenere, in mancanza, che la parte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività della censura, in quanto non abilitata a procedere all’esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del motivo (cfr. Cass. 11477/2010 e 17424/2005).

Il secondo motivo, che affronta le stesse questioni dal punto di vista del preteso vizio motivazionale (art. 360 c.p.c., n. 5), resta assorbito e comunque incorre nello stesso vizio di autosufficienza del primo motivo. Inoltre, trascura la ricorrente che il vizio di motivazione può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (Sez. U 261/2003); nella specie, dalla illustrazione della censura, si apprezza che quella denunciata è, in sostanza, la falsa applicazione della legge (art. 140 c.p.c.; D.P.R. n. 600, art. 60) in relazione alle risultanze del giudizio. Infine, trascura .la ricorrente che, nel vigore dell’art. 366-bis c.p.c., il motivo proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità;

il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità – un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. U 12339/2010). Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie, ma solo una proposizione dialogica finale, genericamente descrittiva e non rispondente ai requisiti di legge. Anche il terzo motivo, per violazione del D.P.R. n. 600, art. 39 e art. 2723 c.c. è inammissibile. Infatti manca, nella sua enunciazione, la trascrizione delle parti salienti dell’atto impositivo del quale s’invoca espressamente la correttezza motivazionale (pag. 14). In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora la parte ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, il quale è un atto amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consenti re alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo Cassazione civile sez. trib., 14 settembre 2007, n. 19208 – Guida al diritto 2007, 46, 75;

13 agosto 2004, n. 15867 – Giust. civ. Mass. 2004, 7-8.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 315 c.p.c., comma 1.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente, unica costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione; osservato che, non essendosi costituita la parte contribuente, nessuna pronunzia va adottata in punto di spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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