Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21550 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 18/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.18/09/2017),  n. 21550

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. BIELLI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14707/2016 R.G. proposto da:

Bridgestone Europe NV/SA, con sede in (OMISSIS), in persona

dell’amministratore delegato dottor M.E., rappresentata e

difesa, giusta procura speciale per atto autenticato il 18 aprile

2016 dal notaio M.P.V., dall’avvocato Gian Battista

Origoni della Croce, con domicilio eletto in Roma, via delle Quattro

Fontane n. 20, presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo,

Cappelli & Partners;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Futura Enterprise, con sede a (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, amministratore unico, A.P.,

rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura

speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Giancarlo Russo

Frattasi e Gianfranco Rossi, con domicilio eletto presso di loro

nello studio dell’avvocato Donatello Fumia in Roma, viale Bruno

Bozzi n. 36;

– controricorrente –

per regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo al giudizio

R.G. n. 6253/2016, pendente davanti al Tribunale civile di Bari, 2^

sezione, instaurato a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo

n. 777/2016 richiesto dalla s.r.l. nei confronti della indicata

NV/SA ed emesso da detto Tribunale;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 maggio 2017 dal consigliere dottor Stefano Bielli;

lette le conclusioni scritte del sostituto Procuratore generale

dottor FRESA Mario, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, la

dichiarazione del difetto di giurisdizione dell’autorità

giudiziaria ordinaria, essendo la controversia devoluta ad arbitrato

internazionale in forza di clausola compromissoria.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione notificato tramite “pec” il 7 giugno 2016 alla s.r.l. Futura Enterprise (hinc: “s.r.l.”), la ricorrente Bridgestone Europe NV/SA (hinc: “BSEU”) ha chiesto a queste Sezioni Unite di dichiarare – stante la clausola compromissoria per arbitrato internazionale, pattuita tra le parti – il difetto di giurisdizione del Tribunale civile di Bari (hinc: “Tribunale”) a conoscere della controversia di cui al giudizio R.G. n. 6253/2016, instaurato a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 777/2016 proposta dalla ingiunta BSEU nei confronti dell’ingiungente s.r.l.;

la ricorrente espone, in punto di fatto, che: a) in esito ad una negoziazione protrattasi sin dal settembre 2011 aveva stipulato con la s.r.l. in data 11 giugno 2012 un contratto con cui quest’ultima si impegnava a fornire servizi di stoccaggio in magazzini siti a (OMISSIS); b) il contratto, redatto in lingua inglese ed avente durata dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, era stato poi prorogato sino al 31 dicembre 2014; c) in attesa del perfezionamento di un bando di gara per servizi di stoccaggio che la BSEU aveva intenzione di attivare per il 2015 con il migliore offerente, le parti, con atto del 9 settembre 2014 (allegato 1 al contratto), avevano ulteriormente prorogato l’originario contratto sino al 3 maggio 2015, data prevista di cessazione automatica del rapporto, senza necessità di preavviso; d) la s.r.l., con lettera del 10 aprile 2015 aveva chiesto, richiamando la clausola di cui all’art. 29 del contratto originario, di deferire alla procedura di conciliazione prevista la questione relativa alla scadenza del contratto; e) le parti, nonostante alcuni incontri avvenuti il 29 aprile ed il 5 giugno 2015, non avevano raggiunto un accordo sul punto; e) con decreto del 15 febbraio 2016, emesso su istanza presentata nel giugno 2015 dalla s.r.l. e notificato l’8 marzo 2016, il Tribunale aveva ingiunto alla BSEU il pagamento di Euro 161.040,00, oltre interessi moratori convenzionali al 3,5% annuo (dalla maturazione del credito al soddisfo), oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 2.006,50, oltre spese generali, IVA e Cassa previdenza avvocati, a titolo di corrispettivi per i minimi contrattuali mensili garantiti di Euro 44.000,00, oltre IVA, con riferimento al deposito in (OMISSIS) nei mesi da luglio a settembre del 2015 (artt. 8 e 10 del contratto); f) con atto di citazione notificato il 15 aprile 2016, la BSEU aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo (R.G. n. 6253/2016) eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale, il difetto di legittimazione attiva della parte opposta (in relazione ad una fattura) e, comunque, l’infondatezza della pretesa;

su queste premesse la ricorrente, nel proporre regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., deduce, in punto di diritto, che: a) nella specie è operativa la clausola compromissoria di cui all’art. 29 del contratto, così tradotta dall’inglese: “Tutte le controversie nascenti in relazione al presente Contratto saranno risolte secondo le regole di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (Parigi) da uno o tre arbitri nominati secondo dette Regole, la cui pronuncia sarà definitiva e vincolante. Detto arbitrato avrà sede in Belgio, Bruxelles e sarà condotto in lingua inglese (…)”; b) tale ipotesi di arbitrato va equiparata (ai sensi della L. n. 218 del 1995, artt. 4 e 11) ad una deroga della giurisdizione in favore di un giudice estero (vengono citate le pronunce della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 10800 del 2015 e n. 24153 del 2013); c) la clausola non è affetta da nullità ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2 (ancorchè il contratto, ai sensi del suo art. 30, resti regolato dalla legge italiana), sia perchè è inserita all’interno di un contratto scritto, nel rispetto dell’art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, sia perchè non fa parte di un “contratto per adesione” (artt. 4 e 14 del contratto) predisposto unilateralmente e diretto a regolare una serie indefinita di rapporti, ma è il frutto di una prolungata negoziazione (come anche documentalmente provato);

la BSEU dichiara un valore della controversia di Euro 161.040,00 e conclude per la declaratoria del difetto di giurisdizione del Tribunale (e comunque del giudice italiano) in relazione al giudizio pendente, con ogni conseguente provvedimento e con vittoria delle spese di lite;

la s.r.l. si è costituita con controricorso notificato tramite “pec” il 18 luglio 2016 e deduce che: a) i contratti della BSEU (ivi compreso quello di fornitura di servizi di stoccaggio di cui era causa) sono di solito stipulati a seguito di una gara (invitation to tender) in base a condizioni “aprioristicamente stabilite” dalla stessa BSEU, alle quali i competitors debbono sostanzialmente aderire limitandosi a fornire le proposte più vantaggiose; b) il contratto di causa (del giugno 2012) è “sostanzialmente” un “contratto per adesione”, perchè consegue, senza soluzione di continuità, ad una precedente pattuizione efficace dal maggio 2007 al 31 dicembre 2011 e contenente già la regolamentazione del nuovo periodo decorrente dal 1 gennaio 2012; c) l’intervallo temporale tra l’aggiudicazione del tender (lettera della BSEU del 30 giugno 2011) e la stipula effettiva del contratto (11 giugno 2012) non era dovuta ad una lunga trattativa tra le parti, ma solo alla necessità di adeguare alcune regole secondarie alle specifiche esigenze strutturali e gestionali della s.r.l., mentre le clausole essenziali erano rimaste ferme e conformi al contratto standard predisposto dalla BSEU, tanto che questa aveva ritenuto di respingere recisamente e non prendere nemmeno in considerazione i suggerimenti proposti al riguardo dalla s.r.l. (come risultava dalla documentazione allegata), dichiarando, tramite un suo rappresentante, che “la non accettazione del nostro contratto standard è un punto di rottura”; d) la clausola compromissoria invocata dalla controparte è nulla, ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, (norma applicabile in forza dell’art. 30 del contratto: “Il presente contratto sarà disciplinato esclusivamente dalla legge italiana (…)”), perchè – in quanto vessatoria – non è siglata con doppia sottoscrizione; e) l’art. 1341 c.c., comma 2 (contrariamente all’assunto della ricorrente) non si applica esclusivamente ai contratti per adesione (ai quali si riferisce, invece, l’art. 1342 c.c.);

il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., sulla base delle conclusioni scritte depositate il 9 febbraio 2016 dal Pubblico Ministero, il quale, nel richiedere la dichiarazione del difetto di giurisdizione del Tribunale, per essere la controversia devoluta ad arbitrato internazionale, ha osservato che: a) il contratto in esame non è destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, ma un singolo rapporto, e non è stato predisposto unilateralmente da un contraente, con la conseguenza che non è soggetto alla disciplina prevista per le clausole vessatorie dagli artt. 1341 e 1342 c.c. e, pertanto, non necessita di una specifica approvazione per iscritto; b) in particolare risulta che, nella specie, il contratto è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti, non essendo sufficiente a dimostrare la predisposizione unilaterale di condizioni generali di contratto (prova di cui è onerata la parte deducente) e, quindi, a dimostrare la vessatorietà della clausola (Cass. n. 19212 del 2005; n. 3803 del 2010) la mera affermazione da parte del rappresentante della BSEU che “la non accettazione del nostro contratto standard è un punto di rottura”; c) la controversia, dunque, è soggetta alla devoluzione ad arbitrato internazionale in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto;

con memoria datata 15 maggio 2017 (riferita anche all’analogo regolamento preventivo di giurisdizione di cui al ricorso iscritto al n. 18118/2016 R.G. proposto dalla medesima BSEU nei confronti della s.r.l. Conserva Holding con trattazione fissata per il 23 maggio 2017), la s.r.l.: a) eccepisce che l’art. 29 del contratto originario, nel prevedere la devoluzione ad arbitrato internazionale di tutte le controversie nascenti dal contratto medesimo, stabilisce nel suo comma 2 che il suddetto accordo arbitrale non esclude il diritto di ciascuna parte di dar corso, davanti alla Corte competente di diritto, a procedimenti “sommari o conservativi” (interim or conservatory proceedings), così introducendo una deroga alla giurisdizione arbitrale in ordine anche a quei particolari procedimenti “sommari” costituiti dai procedimenti monitori; b) deduce che, nella specie, il contratto, in quanto concluso a seguito di una gara aperta su una immodificabile proposta di contenuto contrattuale standard imposta all’aggiudicatario, va qualificato “per adesione” e ad esso, pertanto, si applica l’art. 1341 c.c., comma 2; c) si oppone alle conclusioni del P.M.;

con memoria datata 18 maggio 2017, la BSEU osserva che: a) l’unica norma sui requisiti formali richiesti per la clausola compromissoria oggetto di causa è identificabile nell’art. 2 della Convenzione di New York sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi stranieri del 10 giugno 1958, resa esecutiva dalla L. n. 62 del 1968, secondo il quale occorre solo la forma scritta ai fini dell’efficacia dell’accordo recante una clausola compromissoria per arbitrato estero (clausola equiparata alla deroga alla giurisdizione del giudice italiano in favore di un giudice estero dalla L. n. 218 del 1995, artt. 4 e 11); b) l’art. 1341 c.c. non si applica alla clausola di cui all’art. 29 del contratto inter partes, perchè questo – come affermato anche dal P.M. – non è un “contratto di massa”, ma si è perfezionato a sèguito di trattative.

Diritto

CONSIDERATO

che:

va ribadita la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo la quale è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all’art. 41 c.p.c.proposto in relazione ad una clausola compromissoria di arbitrato estero (quale quello in esame), in quanto l’eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi (anche) all’arbitrato rituale estero (in conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. n. 5 del 1994 e dal D.Lgs. n. 40 del 2006), deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito comportanti una questione di giurisdizione e non di merito o, ostandovi la diversità di ordinamenti, di competenza (ex plurimis – a partire da Cass., Sezioni Unite, n. 24153 del 2013 – Cass., Sezioni Unite, n. 1005 del 2014, n. 10800 del 2015, n. 13725 del 2016, n. 2736 del 2017);

il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza (tra le molte pronunce delle Sezioni Unite, vedi la citata n. 24153 del 2013, vedi anche le pronunce n. 10800 del 2015 e n. 19473 del 2016);

nella specie sono incontroversi in giudizio sia la natura rituale dell’arbitrato previsto dall’art. 29 del contratto inter partes (data l’evidente volontà delle parti di ottenere la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., le regole del procedimento arbitrale), sia la tempestività dell’eccezione di compromesso basata su detto art. 29, pregiudizialmente sollevata dalla BSEU con l’atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, sia la riconducibilità della causa petendi e del petitum del giudizio di merito al suddetto contratto (nel senso che la “controversia” è sorta “in riferimento al” contratto, come previsto dalla clausola compromissoria), sia la localizzazione all’estero della sede della ricorrente BSEU (parte avente la posizione sostanziale di convenuta nella causa per opposizione a decreto ingiuntivo, anche se è formalmente attrice);

occorre in proposito comunque ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per l’arbitrato (commerciale) internazionale è irrilevante la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale, dovendo esso qualificarsi sempre rituale quoad effectum, in coerenza con il sistema delineato dalla L. n. 25 del 1994 e tenuto conto che la suddetta distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale non è usualmente praticata in ambito internazionale (Cass. n. 544 del 2004; n. 12866 del 2010; n. 22338 del 2013; Cass. Sezioni Unite, n. 10800 del 2015);

il proposto regolamento è, dunque, ammissibile;

l’invocato art. 29 del contratto stabilisce: a) nel suo comma 1 (secondo la incontestata traduzione dall’inglese fornita dalla BSEU), che “Tutte le controversie nascenti in relazione al presente Contratto saranno risolte secondo le regole di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (Parigi) da uno o tre arbitri nominati secondo dette Regole, la cui pronuncia sarà definitiva e vincolante. Detto arbitrato avrà sede in Belgio, Bruxelles e sarà condotto in lingua inglese (…)”; b) nel suo comma 2, che l’accordo arbitrale non esclude il diritto di ciascuna parte di dar corso, davanti alla Corte competente di diritto, a “interim or conservatory proceedings”;

la controricorrente s.r.l. sostiene l’inapplicabilità della clausola arbitrale di cui all’art. 29, comma 2 prospettando due argomentazioni: in primo luogo, perchè, in base al secondo comma dello stesso art. 29, sono esclusi dall’arbitrato i procedimenti “sommari o conservativi” (così traducendo l’espressione “interim or conservatory proceedings”) e, quindi, anche il procedimento ingiuntivo e l’opposizione a decreto ingiuntivo di cui alla controversia pendente davanti al Tribunale, da annoverarsi tra i procedimenti “sommari”; in secondo luogo, perchè la clausola compromissoria è nulla, ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, non essendo stata siglata con doppia sottoscrizione;

entrambe le argomentazioni non sono fondate;

quanto alla prima argomentazione, deve preliminarmente rilevarsi che il giudizio di merito in relazione al quale viene proposto regolamento preventivo è il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cioè una controversia a contraddittorio e cognizione pieni) e non – come invece sembra ritenere la controricorrente – quel particolare procedimento sommario costituito dal procedimento d’ingiunzione;

in proposito, va sottolineato che per costante giurisprudenza di questa Corte, la clausola di compromesso in arbitrato estero non osta all’emissione di un decreto ingiuntivo, perchè il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una “controversia” (e, quindi, presuppone il contraddittorio, assente nel procedimento monitorio) e perchè l’eccezione di compromesso è facoltativa e non è rilevabile d’ufficio (tra le molte, Cass., Sezioni Unite, n. 19473 del 2016);

da ciò deriva l’irrilevanza della deroga alla soggezione arbitrale dei procedimenti definiti dalla controricorrente “sommari o conservativi”, dal momento che, in ogni caso, il procedimento sommario monitorio non riguarda il proposto regolamento ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere incluso in detti procedimenti “sommari o conservativi”, rimane soggetto ad arbitrato;

ulteriore conseguenza è costituita dalla irrilevanza anche della ricerca della esatta traduzione dell’espressione “interim or conservatory proceedings”, designante i procedimenti esclusi dalla soggezione ad arbitrato;

solo per mera completezza di esame può qui soggiungersi che la corretta traduzione della suddetta espressione in lingua inglese deve muovere dalla nozione latina di interim (intanto; per il momento; occasionalmente) e, quindi, conservare le connotazioni di provvisorietà ed intrinseca e necessaria instabilità propri di tale avverbio (vedi, l’aggettivo italiano “interinale”), così da escludere l’esattezza del riferimento (fatto invece proprio dalle non specialistiche traduzioni correnti offerte in giudizio dalla controricorrente) alla “sommarietà” o “incompletezza” dell’istruzione o dell’accertamento;

la clausola arbitrale in esame, dunque, è applicabile anche con riguardo alle cause di opposizione a decreto ingiuntivo sorte in riferimento al contratto inter partes;

quanto alla seconda argomentazione, va premesso che, nella specie, l’esame da parte del giudice italiano della validità della clausola arbitrale in base alla legge italiana è consentito sia dall’art. 30 del contratto (“Il presente contratto sarà disciplinato esclusivamente dalla legge italiana (…)”), sia dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con L. n. 62 del 1968 (l’art. 2, par. 3, impone al giudice di devolvere la lite agli arbitri, in presenza di una clausola compromissoria e su richiesta di una delle parti, salvo che la clausola stessa sia nulla, inefficace o insuscettibile di applicazione): ex plurimis Cass., Sezioni Unite, n. 13725 del 2016;

al riguardo, tuttavia, la s.r.l. non ha fornito la dimostrazione (della quale, invece, era onerata, in quanto autrice dell’eccezione di nullità) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1341 c.c., comma 2 (condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti; oppure contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, in virtù del richiamo operato dall’art. 1342 c.c., comma 2);

in particolare, il contratto in esame risulta concluso (come ammesso dalla stessa s.r.l.) attraverso una gara, realizzata con l’invito, da parte della BSEU, ai potenziali contraenti a presentare offerte (invitation to tender), seguito dalla scelta del contraente che aveva presentato l’offerta ritenuta più favorevole e dalla più precisa determinazione del contenuto contrattuale concordata con il prescelto;

non è sufficiente ad escludere l’effettiva negoziazione nè il fatto che una parte del contenuto contrattuale fosse considerata dalla BSEU essenziale e non suscettibile di modifiche (tanto da avere a suo tempo informato la prescelta s.r.l. che “la non accettazione del nostro contratto standard è un punto di rottura”), nè la circostanza che il contratto in esame seguiva un precedente analogo contratto tra le parti efficace dal maggio 2007 al 31 dicembre 2011: in entrambi i casi tali elementi non sono idonei a provare che il contenuto contrattuale in esame fosse predeterminato in base a condizioni generali di contratto o moduli o formulari;

il contratto inter partes, pertanto (come osservato dal P.M.), risulta concluso non in base a condizioni generali o moduli destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, ma con riguardo ad un singolo rapporto e non appare frutto di adesione ad uno schema predisposto unilateralmente da un contraente, con la conseguenza che in ogni caso la clausola compromissoria non necessita della specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 c.c., comma 2 e art. 1342 c.c., comma 2;

le osservazioni che precedono rendono irrilevante l’esame dell’osservazione della ricorrente circa la inapplicabilità dell’art. 1341 c.c., comma 2 e art. 1342 c.c. non essendo la specifica approvazione richiesta dall’art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva dalla L. n. 62 del 1968 (vedi, peraltro, sul punto, sia il citato art. 2, par. 3, della medesima Convenzione, che impone al giudice l’esame della nullità della clausola compromissoria, sia l’intervenuta abrogazione, ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 28 dell’art. 833 c.p.c., il cui comma 1 stabiliva che: “La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c.”);

in conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, per essere la controversia devoluta ad arbitrato internazionale;

il qui rilevato difetto di giurisdizione comporta l’improseguibilità del giudizio di merito e, implicitamente (senza necessità di una espressa statuizione nel dispositivo), la revoca del decreto ingiuntivo opposto (revoca che sarebbe conseguita alla pronuncia del giudice di merito che avesse rilevato la fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata con l’opposizione al decreto);

le spese di lite seguono la soccombenza della s.r.l.;

il giudizio di merito pendente dinanzi al Tribunale – come visto – è destinato a non più proseguire a causa del rilevato difetto di giurisdizione e, pertanto, in analogia con l’ipotesi di cassazione senza rinvio di cui all’art. 385 c.p.c., comma 2, (anche se manca un provvedimento da cassare), questa Corte di cassazione, adita con regolamento preventivo di giurisdizione, deve provvedere sulle spese anche del suddetto giudizio di merito (Cass., Sezioni Unite, n. 3841 del 2007, n. 3693 del 2012, n. 13725 del 2016), cioè, nella specie, del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

PQM

 

La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, per essere la controversia devoluta ad arbitrato internazionale; condanna la s.r.l. Futura Enterprise a rimborsare alla Bridgestone Europe NV/SA le spese del giudizio di merito e del presente regolamento, liquidate, rispettivamente, in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge, nonchè in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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