Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2155 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4070-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e

difeso dall’avvocato TOMMASO DIVINCENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2069/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 20/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale per le Puglie con sentenza 2.069/27/14 del 6 ottobre 2014 pubblicata il 20 ottobre 2014, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia n. 170/2/12 ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente D.G. avverso il provvedimento di rigetto della istanza di rimborso della maggiori imposte di registro (al 15%), ipotecaria (al 2%) e catastale (all’1%) corrisposte per la registrazione del decreto del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice civile della esecuzione, n. (OMISSIS) dell’11 febbraio 2010, di aggiudicazione di un fondo rustico.

Colla istanza di rimborso il contribuente aveva chiesto la applicazione delle agevolazioni previste a favore della piccola proprietà contadina e, subordinatamente, di quelle contemplate a favore dell’imprenditore agricolo professionale.

La Commissione tributaria regionale, rigettata la richiesta principale del ricorrente di applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (pacificamente domandata in sede di aggiudicazione e riportata nell’atto di trasferimento) ha riconosciuto la sola agevolazione, richiesta in via gradata, e il conseguente diritto al rimborso della differenza tra le somme versate e quelle dovute.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 5 febbraio 2015, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – Il contribuente intimato ha resistito mediante controricorso del 26 febbraio 2015.

Diritto

CONSIDERATO

1. – Laddove la Commissione tributaria provinciale aveva negato la agevolazione prevista per l’imprenditore agricolo professionale sulla base della considerazione che il contribuente non la aveva richiesta nell’atto di trasferimento, nè aveva documentato la ridetta qualità, la Commissione regionale tributaria ha motivato la riforma della decisione, osservando: il contribuente aveva chiesto all’atto della aggiudicazione – oltre ai benefici previsti dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, anche – i benefici contemplati dalla L. 26 maggio 1965, n. 590; entrambe le leggi si riferiscono pure al coltivatore diretto; sicchè deve ritenersi che le agevolazioni accordate al coltivatore diretto fossero state richieste; sebbene le qualità di imprenditore agricolo professionale e quelle di coltivatore diretto non siano coincidenti, “durante il periodo di vuoto normativo in materia di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, potevano quanto meno essere concesse le agevolazioni previste per il coltivatore diretto”; la qualità di coltivatore diretto del contribuente non doveva essere documentata, in quanto pacifica e non contestata dalla Agenzia delle entrate.

2. – La Avvocatura generale dello Stato ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 4.

Deduce la ricorrente: la fruizione della agevolazione richiede che l’atto da registrare contenga in modo formale ed espresso la relativa richiesta; non è consentita la presentazione di domande di agevolazione in via alternativa, nè in subordine; e neppure è ammessa la possibilità di richiedere l’agevolazione mediante domanda di rimborso del maggiore tributo corrisposto.

In tal senso è orientata la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 8409 del 05/04/2013; Sez. 5, Sentenza n. 1259 del 22 gennaio 2014).

3. – Il ricorso è infondato.

3.1 – Il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 4, del quale la ricorrente denunzia la violazione, recita: “All’imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime”.

La Commissione tributaria regionale ha riconosciuto il diritto alla agevolazione sulla base dell’accertamento del pertinente presupposto di fatto, contemplato dalla norma, della qualità soggettiva del contribuente richiesta dalla disposizione agevolatrice.

Sicchè non sussiste la violazione di legge.

3.2 – Nè il Giudice a quo è incorso nella inosservanza del principio di diritto affermato negli arresti di legittimità citati dalla ricorrente.

Effettivamente questa Corte suprema di cassazione ha stabilito che “la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già nell’atto di acquisto, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicchè la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto” (Sez. 5, Sentenza n. 8409 del 05/04/2013, Rv. 626568 – 01; cui adde pel caso della revoca del beneficio Sez. 5, Sentenza n. 1259 del 2014).

Ma il richiamato principio di diritto non è pertinente caso in esame, in quanto concerne la differente ipotesi della decadenza (ovvero della revoca) del beneficio applicato all’atto della registrazione, mentre nella specie l’Agenzia delle entrate, nel procedere alla registrazione del decreto di aggiudicazione, ha negato la agevolazione richiesta dal contribuente.

3.3 – L’ulteriore assunto della ricorrente, secondo la quale non sarebbe consentita la richiesta, in via alternativa o subordinata, di alcuna altra agevolazione in sede di registrazione, non trova conforto nella giurisprudenza di legittimità ed appare, anzi, appare contraddetta da Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24655 del 08/10/2018, la quale ha motivato l’esclusione di ogni altra agevolazione (in esito alla revoca o decadenza di quella applicata), rilevando che il contribuente, all’atto della registrazione aveva “indicato unicamente la ricorrenza dei presupposti richiesti per l’agevolazione tributaria di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 2, nn. 1, 2 e 3,” che era stata revocata, e aveva omesso di “fare alcun riferimento agli elementi fattuali che avrebbero potuto giustificare il riconoscimento di altre agevolazioni fiscali”.

3.4 – è, infine, appena il caso di aggiungere che l’accertamento operato nel merito dalla Commissione tributaria regionale sul punto di fatto che dal decreto di aggiudicazione registrato fosse pure desumibile la richiesta (gradata) di concessione della agevolazione riconosciuta dal Giudice territoriale, non ha formato oggetto di impugnazione da parte della ricorrente.

3.5 – Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese processuali, congruamente liquidate nel dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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