Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2155 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 29/01/2010), n.2155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27203/2006 proposto da:

M.M.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato, in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso l’avvocato CAMICI

Giammaria, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

COTTINI ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI

SPAGNA 35, presso l’avvocato PAOLETTI Luigi, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NAPOLEONI NICOLA, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1184/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

con compensazione delle spese, in subordine trasmissione alle Sezioni

Unite.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.A. con ricorso 28 gennaio 2003 al tribunale di Siena chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dalla moglie M.M.A.. Instaurato il contraddittorio, la convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, deducendo che il marito aveva rinunciato, con scrittura privata in data 2 marzo 2001, a chiedere la separazione. Nel caso venisse accolta la domanda di separazione chiedeva che detto accordo fosse annullato, perchè viziato da errore o dolo e che fosse posto a carico del marito un assegno per il suo mantenimento. Chiedeva, inoltre, che il marito fosse condannato a versarle il 50% degli utili derivatigli dall’esercizio dell’attività di affittacamere svolto in un immobile di proprietà comune. La causa veniva istruita anche con l’acquisizione d’informazioni a mezzo della Guardia di Finanza sulle condizioni economiche dei coniugi e il tribunale, con sentenza dell’ottobre 2005 pronunciò la separazione, respinse la domanda di annullamento della su detta scrittura privata, nonchè la domanda relativa all’assegno di mantenimento, ponendo a carico del B. l’onere del mantenimento della figlia A. nella misura del 75%. La M. propose appello con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2006, sia avverso la pronuncia di separazione, sia avverso il rigetto della domanda di annullamento della scrittura privata su detta, sia avverso il rigetto della domanda di assegno. Nel contraddittorio fra le parti la Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 31 maggio 2006, notificata il 21 giugno 2006, dichiarò inammissibile l’appello, proposto con citazione invece che con ricorso, con atto depositato in cancelleria oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Avverso la sentenza la M. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 28 settembre 2006, formulando un unico motivo. Il B. resiste con controricorso notificato il 7 novembre 2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 104 e 342 c.p.c., della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 12, come mod. dalla L. n. 74 del 1987. Si deduce al riguardo che la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l’appello in quanto andava proposto con ricorso, dovendo svolgersi con il rito camerale e, se proposto con citazione, questa doveva essere depositata in cancelleria nel termine di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., mentre, essendo stata la sentenza di primo grado notificata in data 16 dicembre 2005, era stata depositata fuori termine il 17 gennaio 2007. Peraltro la Corte di merito non aveva considerato che il giudizio non aveva ad oggetto la sola domanda di separazione, ma anche una domanda di annullamento della scrittura privata 2 marzo 2001 intervenuta fra le parti e di corresponsione degli utili di un’attività di affittacamere svolta dal marito in un immobile di proprietà comune. Pertanto nel caso di specie, sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte con le sentenze nn. 4395 del 1995, 4367 del 2003 e 1084 del 2005, il giudizio d’appello doveva svolgersi con il rito ordinario, con la sua conseguente tempestività.

2. Il ricorso va accolto.

Il testo vigente dell’art. 40 c.p.c., comma 3, consente – diversamente da quanto si riteneva in precedenza, mancando una norma analoga – limitatamente ai casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la trattazione congiunta anche di cause cumulativamente proposte o successivamente riunite che debbano essere trattate con riti diversi, enunciando la regola secondo la quale tutte tali cause debbono essere trattate e decise con il rito ordinario, salva l’applicazione del rito speciale per le cause di lavoro e previdenziali.

La trattazione congiunta, peraltro, è consentita dall’art. 40 solo nelle ipotesi di “connessione qualificata” previste dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., e non anche nelle fattispecie di cumulo prevista dagli artt. 33 e 104 c.p.c., che sono espressione della cosiddetta “connessione per coordinazione”, in cui, dipendendo la trattazione simultanea dalla sola volontà delle parti, non è consentito il mutamento del rito, che non può essere conseguenza di una mera scelta della parte (Cass. 10 marzo 2002, n. 5304; 19 gennaio 2005, n. 1084; 30 agosto 2004, n. 17404; 25 marzo 2003, n. 4367; 15 maggio 2001, n. 6660; 12 gennaio 2000, n. 266).

Nel caso di specie il Tribunale ha trattato congiuntamente, in un giudizio di separazione, una causa di separazione ed una avente ad oggetto l’annullamento di una scrittura privata riguardante un accordo transattivo relativo allo scioglimento della comunione dei beni esistente fra i coniugi, che si deduceva essere stata stipulata per errore (nella convinzione di evitare la separazione), ovvero che fosse viziata da dolo, accogliendo la domanda di separazione e rigettando, perchè infondata, l’altra domanda.

La Corte di appello, senza porsi il problema dell’incidenza della proposizione nel giudizio di primo grado di domande diverse da quella di separazione, decise nel merito dal tribunale, ha affermato che il giudizio d’appello andava proposto con il rito camerale ed era stato tardivamente proposto (essendo stato promosso con citazione depositata oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza). Ha così statuito che, in caso di proposizione in un giudizio di separazione di una domanda diversa da quella di separazione, implicitamente ritenuta dal giudice di primo grado proponibile in quel giudizio, l’appello dovesse avere luogo per l’intera causa secondo il rito della Camera di consiglio. Ma così facendo non ha considerato che il tribunale, disattendendo, sia pure immotivatamente, l’eccezione dell’attore d’inammissibilità della domanda di annullamento del contratto per mancanza di connessione qualificata che ne consentisse la proposizione nel giudizio di separazione, ne ha implicitamente ritenuto la proponibilità.

In tale contesto processuale, ancorchè il tribunale possa aver deciso, al di fuori da un’ipotesi di “connessione qualificata”, su due domande, in relazione alle quali per una era previsto l’appello con rito camerale (quella di separazione), e per l’altra (quella annullamento di un contratto attinente allo scioglimento della comunione legale fra i coniugi) – secondo le regole generali – era previsto l’appello con rito ordinario, deve ritenersi che l’appello, proposto avverso entrambi i capi della sentenza, sia stato validamente proposto con il rito ordinario.

Una volta, infatti, che il giudice di primo grado non abbia pronunciato l’inammissibilità delle domande proposte senza che sussistesse la connessione qualificata prevista dall’art. 40, ove la causa principale avesse ad oggetto una domanda di separazione o di divorzio – in relazione alla quale solo per l’appello è previsto il rito camerale – la sentenza contiene una statuizione (quanto meno implicita ed ancorchè errata) comunque idonea a determinare l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 40 c.p.c., comma 3. Ciò in quanto, così come il mezzo d’impugnazione esperibile va individuato in base al principio dell’apparenza (da ultimo Cass. 14 dicembre 2007, n. 26294; 14 maggio 2007, n. 11012; 5 aprile 2007, n. 8606), cioè con riferimento esclusivo alle qualificazioni delle domande compiute dal giudice del giudizio “a quo”, parimenti in base a tale principio va identificato il rito previsto per l’appello, con riferimento alla – implicita o esplicita, ed ancorchè errata – ritenuta qualificazione della connessione fra le domande proposte in primo grado.

Con la conseguenza che l’appello proposto cumulativamente avverso il complesso delle domande decise dalla sentenza di primo grado è stato validamente proposto secondo il rito ordinario ed era tempestivo, risultando dalla decisione impugnata che la sentenza di primo grado era stata notificata il 16 dicembre 2005 e l’atto di appello notificato il 12 gennaio 2006.

Ne consegue l’accoglimento del gravame e la cassazione della sentenza impugnata, con rimessione della causa alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di M. M.A. e B.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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