Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21549 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25291-2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del D 06363391001,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

GALAKTOS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 190/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 6/10/08, depositata il 13/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il 13 ottobre 2008 la CTR – Campania rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della soc. Galaktos, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1997 (Irpeg, Ilor), notificato con affissione all’albo pretorio comunale in data 11 novembre 2005.

Motiva la decisione ritenendo, in rito, che, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), ai fini della decorrenza del termine per ricorrere contro l’avviso, quando la notifica avviene mediante affissione all’albo comunale, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione; sicchè il ricorso introduttivo, proposto il 24 gennaio 2006, è tempestivo e infondata è l’eccezione dell’amministrazione sul punto. Rileva, nel merito, carenze motivazionali nel recupero a tassazione di maggiori ricavi con metodo induttivo, essendo necessario che la media ponderale applicata scaturisca dall’esame di tutti i prodotti o di una maggioranza significativa di essi e dell’intero anno; di contro, l’amministrazione considera solo dati di due mesi e appena 100 fatture su 14.456 emesse nel (OMISSIS). Rileva, inoltre, che talune operazioni ritenute inesistenti paiono semplicemente atipiche e conformi alla prassi commerciale corrente.

Con atto notificato il 12 novembre 2009, propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze; la soc. Galaktos non è costituita.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 140 c.p.c. e D.P.R. n. 600, art. 60 atteso che, trovando applicazione la prima disposizione e non la seconda, la notifica dell’avviso dell’accertamento si sarebbe perfezionata con il compimento dei tre adempimenti richiesti dall’art. 140 c.p.c., l’ultimo dei quali (l’invio della raccomandata) avvenuto il 22 novembre 2005, sicchè il ricorso introduttivo doveva essere proposto entro il 21 gennaio 2006 ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Il motivo pecca di autosufficienza. Secondo l’art. 60 cit., la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 131 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti modifiche: … e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c. si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione. La CTR fa applicazione di tale disposizione, mentre l’Agenzia sostiene che, nella specie, trovi applicazione solo l’ordinario art. 140 c.p.c., i cui presupposti fattuali sono, però, diversi (cfr. Cass. 15856/2009 e 7067/2008). E’ quindi necessaria, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, l’indicazione degli elementi condizionanti l’operatività della denunciata violazione di legge, il che comporta che la relata di notifica sia trascritta nel ricorso, onde consentire il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività della censura, in quanto non abilitata a procedere all’esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del motivo (cfr. Cass. 11477/2010 e 17424/2005).

Anche il secondo motivo, per violazione del D.P.R. n. 600, art. 39 e art. 2729 c.c. è inammissibile. Infatti manca, nella sua enunciazione, la trascrizione delle parti salienti dell’atto impositivo del quale s’invoca espressamente la correttezza motivazionale (pag. 12). Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora la parte ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, il quale è un atto amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo Cassazione civile sez. trib., 14 settembre 2007, n. 19208 – Guida al diritto 2007, 46, 75; 13 agosto 2004, n. 15867 – Giust. civ. Mass. 2004, 7-8.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’unica parte costituita; osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso per cassazione;

considerato che nulla va disposto sulle spese di legittimità non essendosi stata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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