Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21548 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 27/07/2021), n.21548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9827-2020 proposto da:

B.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

Antonietta Petrosino per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza N. CRONOL. 335/2020 della CORTE D’APPELLO DI

CATANIA, depositata il 07/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. B.O., nato in Senegal, nella Regione della Casamance, ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’Appello di Catania, pronunciando sull’impugnazione dal primo proposta avverso l’ordinanza emessa dal locale tribunale che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale e del diritto a godere di quella umanitaria, ha dichiarato l’estinzione del giudizio e disposto la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 c.p.c., comma 3 e art. 291 c.p.c., per non avere l’appellante proceduto alla notifica del ricorso entro il termine perentorio concesso dalla Corte di merito (fino al 31.7.19 per l’udienza del 21.11.19), in seguito all’inutile spirare di un primo termine già accordato per l’adempimento (fino al 5.4.19 per l’udienza del 11.4.19).

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il giudice di merito adempiuto all’onere di collaborazione istruttoria pur a fronte del racconto circostanziato del richiedente.

3. Con il secondo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5; la sentenza impugnata non avrebbe concesso la protezione sussidiaria nelle forme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonostante il clima di tensione presente nel Paese di origine del richiedente.

4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, in cui era incorso il tribunale nel negare la protezione per ragioni umanitarie.

5. Il Ministro dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione del giudizio ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Il ricorso è inammissibile per sua assoluta genericità nei termini di seguito indicati.

Il mezzo proposto non dialoga, infatti, con i contenuti del provvedimento impugnato a mezzo del quale i giudici della Corte d’Appello, rilevata la mancata notifica del ricorso introduttivo nel termine accordato alla parte hanno, con pronuncia in rito, dichiarato l’estinzione del giudizio, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.

Il ricorso, obliterando i contenuti del provvedimento impugnato, contesta invece il merito della vicenda come ritenuta dal primo giudice e tanto fa argomentando sull’errato utilizzo, nel merito, degli strumenti di formazione della prova e dei presupposti sostanziali di riconoscimento delle richieste forme di protezione, in alcun modo così censurando la sentenza adottata dalla Corte d’Appello, impeditiva, invece, per i suoi stessi contenuti, proprio dell’esame del censurato merito.

7. Il ricorso è pertanto inammissibile nel mancato raccordo tra critiche proposte e provvedimento impugnato.

Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata.

Deve darsi atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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