Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21548 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25176-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CERAMICA QUADRIFOGLIO SRL in fallimento, in persona del legale

rappresentante Curatore Fallimentare, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

PAOLO, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA dell’8/07/08, depositata l’01/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 1 ottobre 2008, la CTR – Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della soc. Ceramica Quadrifoglio, confermando la pronunzia della CTP di Viterbo che aveva accolto il ricorso delle contribuente avverso l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1997 (Irpeg, Ilor).

Ha motivato la decisione ritenendo: a) in rito, che l’appellante si era limitata ad affermare che nessuna considerazione avevano ricevuto le considerazioni e i rilievi formulati dall’Ufficio in replica ai motivi del ricorso introduttivo, mentre non vi era traccia di argomentazione avverso la motivazione della sentenza impugnata; b) nel merito, che i primi giudici, per la ricostruzione dei ricavi, avevano correttamente censurato l’accertamento, perchè fondato su elementi presuntivi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle entrate; il curatore del Fall. Ceramica Quadrifoglio resiste con controricorso.

Riguardo al primo motivo, per motivazione insufficiente in relazione alla rilevata “aspecificità” dei motivi d’appello, il mezzo è manifestamente inammissibile. Trascura – infatti – la ricorrente che il vizio di motivazione denunciati le come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (Sez. Un. n. 261 del 10/01/2003).

Nella specie, dalla illustrazione della censura e dal conclusivo “momento di sintesi”, si apprezza che quella, denunciata è, in sostanza, la falsa applicazione della, legge processuale (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53) in relazione alle risultanze del giudizio (memoria di costituzione avanti alla CTP, sentenza della CTP, appello alla CTR).

Anche con riguardo al secondo motivo di ricorso – per insufficiente motivazione circa l’operatività in concreto delle presunzioni tributarie – si rileva che il mezzo è inammissibile, poichè la sentenza d’appello enuncia due autonome “rationes decidendi”. Quanto alla prima (v. sopra sub a), oggetto del primo motivo, si tratta, come è evidente, di una “exceptio litis ingressum impediens”, concettualmente distinta rispetto alla seconda (v. sopra sub b), che, oggetto del secondo motivo, riguarda invece il merito della vertenza in secondo grado. Sebbene il giudice non sia tenuto a osservare meccanicamente un ordine prestabilito nell’esaminare le questioni da decidere, tuttavia tale relativa discrezionalità scompare in presenza di una pregiudiziale di rito, perchè questa deve logicamente essere affrontata prima del merito della controversia e se il giudice decide in base ad essa, deve astenersi dall’entrare nel merito. Il superamento di tale limite, determina l’enunciazione, nella sentenza, di argomenti superflui, privi di contenuto decisorio, che restano confinati in una sfera estranea al valore precettivo della pronuncia (in generale, v. Cass. n. 1188 del 09/05/1966, n. 34 69 del 15/10/1976, n. 273 del 13/01/1984; nel processo tributario, v.

Cass. n. 3365 del 05/06/1984; in materia di giurisdizione, v. Sez. Un. n. 2865 del 06/02/2009).

Concludendo, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi – dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione; osservato che la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità devono seguire il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3600, di cui Euro 3500 per onorario, oltre alle spese generali e agli oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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