Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21548 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. I, 07/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3015/2019 proposto da:

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), domiciliato per legge in Roma,

alla Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in Varese, alla Via Luini

n. 2, presso lo studio dell’Avvocato Filippo Cardaci, che lo

rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di MILANO, depositata il

18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 18 settembre 2018, pronunciando sull’appello proposto da C.M., in parziale riforma dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 15 settembre 2017, ha riconosciuto all’appellante, cittadino della (OMISSIS), il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Il Collegio di merito, confermata la decisione di primo grado quanto al diniego della protezione maggiore – sub specie dello status di rifugiato, per non essere la vicenda dell’appellante connotata da atti di persecuzione diretta e personale rapportabili alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, o della protezione sussidiaria, non emergendo elementi sufficienti a fondare il convincimento che l’appellante, ritornando in patria, potesse correre il rischio effettivo di subire un danno grave alla persona nell’accezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ha stimato, invece, sussistenti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Ciò perchè, avuto riguardo alla connotazione aperta ed elastica della misura di protezione complementare, atta a valorizzare situazioni di vulnerabilità soggettiva non predeterminate, era da ritenersi che l’appellante avrebbe potuto subire le conseguenze negative dello sradicamento dal Paese nel quale egli si era stabilmente inserito, istaurando proficue relazioni sociali e svolgendo, in maniera continuativa, un’attività lavorativa tale da garantirgli l’autosostentamento, considerata, oltretutto, la situazione di instabilità e di insicurezza della Costa d’Avorio, caratterizzato da un tasso di povertà particolarmente elevato.

3. Il ricorso del Ministero dell’Interno domanda la cassazione della suddetta sentenza per un solo motivo.

4. C.M. non ha presentato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un solo motivo, con il quale si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, riconosciuto dalla Corte territoriale dando rilievo, per un verso, alla generica situazione di precarietà socio-politica ed economica della Costa d’Avorio e alla pluriennale durata della permanenza in Italia del richiedente – che non aveva conservato rapporti familiari o affettivi nel Paese di origine -, per altro verso, al buon inserimento socio-lavorativo da questi ivi conseguito, senza nulla argomentare in ordine al profilo del grave rischio di specifica e personale compromissione dei diritti fondamentali cui il richiedente sarebbe andato incontro in caso di rimpatrio.

2. L’esame della censura porta all’accoglimento del motivo, per le ragioni di seguito esposte.

3. Va, infatti, osservato che la Corte di appello si è limitata all’astratto richiamo dei presupposti che legittimano il riconoscimento della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 (applicabile ratione temporis alla stregua del dictum delle Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062), senza nulla riferire degli specifici indicatori fattuali comprovanti la situazione di personale e concreta vulnerabilità del richiedente, in quanto esposto al grave ed individualizzato rischio di subire, in caso di rimpatrio, la lesione dei suoi diritti primari a cagione di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti fondamentali della persona umana, suscettibili di attingerne la stessa dignità.

3.1. Al riguardo va richiamato il diritto vivente (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062, city, cui si deve l’enunciazione del principio secondo il quale: “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”; principio che è stato spiegato affermando che: “Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza”, prendendosi, altrimenti, in considerazione: “… non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

3.2 Ciò sta a significare che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Sez. 1, n. 13079 del 15/05/2019, Rv. 654164): tanto comporta la necessità di apprezzare il rischio dello straniero di essere immesso nuovamente in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente ed unitariamente i singoli elementi fattuali accertati (Sez. 1, n. 7599 del 30/03/2020, Rv. 657425) e tenendo conto che non è ipotizzabile: “un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Sez. 6, n. 3681 del 07/02/2019, Rv. 652754). Valutazione che, nel caso al vaglio, non può, quindi, dirsi correttamente compiuta evocando, per un verso, l’instabilità politica e sociale che interessa la Costa d’Avorio e la povertà vi imperversa e, per altro verso, la pluriennale permanenza in Italia del richiedente e l’assenza di rapporti familiari o affettivi nel Paese di origine.

3.3. Va, dunque, ribadito che i seri motivi di carattere umanitario, che legittimano la concessione della protezione delineata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, possono positivamente riscontrarsi esclusivamente: “nel caso in cui, all’esito del giudizio comparativo, risulti non soltanto un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente” (Sez. 1, n. 2563 del 4/02/2020).

4. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata affinchè la Corte di merito, in diversa composizione, in sede di rinvio ripeta il giudizio in fatto circa l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al permesso per motivi umanitari al lume del principio di diritto enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

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