Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21547 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 25/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 15235/12) proposto da:

Avv. P.D., (c.f.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, in

forza di procura in calce al ricorso, dall’avv. Giovanni Ceriello e

dall’avv. Giovanni Romano; con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Monte Sabotino n. 48;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecco, del 13 gennaio 2012;

udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 14 settembre

2016, dal consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. P.D., agendo in proprio, con atto notificato il 2 gennaio 2009, citò la propria cliente S.A. innanzi al Giudice di Pace di Lecco per farla condannare al pagamento delle competenze, dovute per il patrocinio di una causa civile; l’adito giudicante respinse la domanda; lo stesso, sempre agendo in proprio, propose appello avverso tale decisione con citazione notificata il 24 maggio 2011; alla prima udienza del dicembre successivo si costituì in patrocinio dell’appellante l’avv. P.G.; l’appellata eccepì l’estinzione del giudizio in quanto il Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati di Monza, il precedente 22 giugno 2011, aveva disposto la sospensione cautelare dell’appellante dall’esercizio della professione; il giudice del gravame dichiarò l’estinzione del giudizio in quanto, operando automaticamente la interruzione per impedimento del difensore, il giudizio non sarebbe stato riassunto entro il termine (di tre mesi) decorrente dalla notizia della causa di sospensione che doveva dirsi coincidere con la comunicazione del provvedimento disciplinare. Dopo aver proposto reclamo al Collegio – che lo dichiarò inammissibile – l’avv. P. ha proposto ricorso per la cassazione dell’ordinanza avente sostanza di sentenza, facendo valere un unico motivo. La S. non ha svolto difese.

Diritto

p. 1 – Il ricorso è inammissibile perchè, dovendosi dare atto che l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione ha natura sostanziale di sentenza, al ricorso per cassazione contro la medesima devono applicarsi i principi elaborati per il gravame avverso le sentenze: in particolare deve trovare applicazione il principio per il quale decorre il termine breve della impugnazione allorchè la parte, impugnando inammissibilmente un provvedimento, ha dato mostra di conoscerne nella sua interezza il contenuto sin dalla data della proposizione dell’impugnazione e quindi di avere avuto la conoscenza legale dello stesso (v Cass. Sez. 1, n.18604/2015); nel caso di specie l’ordinanza è stata reclamata il 19 gennaio 2012 ed ricorso in cassazione proposto con atto notificato il 28 maggio 2012.

p. 2 – Non deve procedersi alla ripartizione dell’onere delle spese, non avendo svolto difese la parte intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Si dà atto che la motivazione della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. Pe.An..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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