Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21547 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25455-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ IMMOBILIARE AN.PA. ARL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 586/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 9/07/08,

depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Il 30 settembre 2008 la CTR – Lazio (sez. Latina) rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Latina n. 1158/05/2005, che ha accolto il ricorso della Soc. Immobiliare An. Pa. contro avviso d’accertamento per IRPEG e ILOR 1993. Motiva la decisione affermando che non condivide le argomentazioni addotte a sostegno dell’atto d’appello e rilevando che l’accertamento operato si fonda su semplici presunzioni non supportate da validi elementi probatori sicchè le doglianze dell’appellante devono essere disattese come già ampiamente e diffusamente evidenziato nella sentenza di primo grado.

La CTR ritiene, inoltre, che incombeva all’Ufficio l’onere di esibire la documentazione di cui assumeva il possesso e che le argomentazioni dell’Ufficio … non risultano suffragate da validi elementi costituenti prova.

Con atto presentato all’ufficiale giudiziario lunedì 16 novembre 2009 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, l’Agenzia delle entrate; la contribuente non si è costituita.

Il ricorso è fondato: la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione del D.Lgs. n. 546 del 2002, art. 36.

Nella parte narrativa manca qualsiasi riferimento all’oggetto concreto del contendere, alle doglianze della contribuente accolte dalla CTP e ai motivi di gravame dell’Ufficio. Nella parte motivazionale, la CTR limita ai rilievi riportati nell’odierna premessa. Alla luce di quanto sopra, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Sezione secondo cui – ai sensi del D.Lgs. cit., art. 36 (secondo cui la sentenza deve contenere, fra l’altro, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la sufficiente esposizione dei motivi in fatto e diritto), nonchè ai sensi del – l’art. 118 disp. att. c.p.c. (applicabile al rito tributario per il rinvio operato dal D.Lgs. cit.) – l’esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e la motivazione in diritto devono rendere possibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo. Non osserva, pertanto, l’obbligo di motivazione il giudice d’appello che si richiami “per relationem” alla sentenza impugnata, di cui condivida le argomentazioni, senza dar conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato sia le censure proposte (ex multis, Cass. 3547/02).

Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata va ritenuta dei tutto apparente, limitandosi a enunciazioni disancorate, in sede espositiva, dalla fattispecie concreta, e in ogni caso sfornite di riferimenti specifici e puntuali al rapporto tributario in contestazione.

Ciò si traduce in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), stante il suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi.

Ne deriva l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, anche per le spese, alla CTR – Lazio (sez. Latina) in diversa composizione.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che vi è in atti prova dell’avvenuta rituale notifica del ricorso e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’unica parte costituita;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR (anche per la spese), affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR – Lazio (sez. Latina).

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA