Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21547 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. I, 07/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 675/2019 proposto da:

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), domiciliato per legge in Roma Via

dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.O.P., elettivamente domiciliato in Lodi, alla

Via Solferino n. 68, presso lo studio dell’Avvocato Lorenzo Sari,

che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di MILANO, depositata il

18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 18 giugno 2018, pronunciando sull’appello proposto da A.O.P., in parziale riforma dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 16 gennaio 2017, ha riconosciuto all’appellante, cittadino nigeriano, il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Il Collegio di merito ha stabilito che, esclusa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione maggiore – sub specie dello status di rifugiato, per non essere la vicenda dell’appellante connotata da atti di persecuzione diretta e personale rapportabili alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, o della protezione sussidiaria, non emergendo elementi sufficienti a fondare il convincimento che l’appellante, ritornando in patria, potesse correre il rischio effettivo di subire un danno grave alla persona nell’accezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sussistessero, invece, i requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Ciò perchè, avuto riguardo al carattere atipico ed elastico della misura di protezione complementare, era da ritenersi suscettibile di valorizzazione, in funzione della sua concessione, la situazione personale dell’appellante, foriera di concreti benefici per la sua dimensione esistenziale, quali quelli ritraibili dalle positive risultanze del processo di integrazione in Italia, che rendevano consigliabile prolungarne la permanenza.

3. Il ricorso del Ministero dell’Interno domanda la cassazione della suddetta sentenza per un solo motivo.

4. A.O.P. non ha articolato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un solo motivo, con il quale si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, art. 8 CEDU e art. 2 Cost., in relazione al diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, che sarebbe stato riconosciuto dalla Corte di appello dando rilievo esclusivo all’integrazione dello straniero in Italia, senza effettuare alcuna valutazione comparativa tra la condizione di vita conseguita nel Paese ospitante e quella che ne aveva caratterizzato l’esistenza nel Paese di origine, onde verificare se ivi il richiedente fosse rimasto esposto ad una grave compromissione dei suoi diritti fondamentali così da desumerne un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento di essi; ciò tanto più che si doveva prendere atto, alla stregua della complessiva motivazione che corredava il provvedimento impugnato, che il giudice di merito aveva implicitamente escluso sia che l’allontanamento potesse cagionare al richiedente gravi ripercussioni sul piano socio-esistenziale, avendo questi lasciato in Nigeria la famiglia composta da moglie e figli, sia che egli si potesse trovare esposto al rischio di significative lesioni dei diritti umani fondamentali, non essendosi riscontrate particolari criticità nella regione di sua provenienza (quella di Benin City).

2. L’esame della censura porta all’accoglimento del motivo, per le ragioni di seguito esposte.

3. Va, infatti, osservato che la Corte di appello ha fondato il riconoscimento della protezione umanitaria unicamente sulla capacità di integrazione del richiedente in Italia, caratterizzata da un fattivo percorso di integrazione sociale e lavorativa, come risultante dalla documentazione prodotta, ma non ha effettuato alcuna valutazione con riferimento alla condizione personale del richiedente nel paese di origine.

3.1. Tale statuizione non è, invero, conforme a diritto: al riguardo va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U., n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062), espressasi nel senso che: “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”.

3.2 Ciò sta a significare che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Sez. 1, n. 13079 del 15/05/2019, Rv. 654164), tanto comportando la necessità di apprezzare il rischio dello straniero di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, alla stregua di una considerazione globale e unitaria dei singoli elementi fattuali accertati (Sez. 1, n. 7599 del 30/03/2020, Rv. 657425).

3.3. Va, dunque, ribadito che, se non è possibile accordare la protezione umanitaria in ragione della considerazione atomistica dell’integrazione sociale e lavorativa raggiunta dal richiedente in Italia (Sez. 6, n. 25075 del 23/10/2017), i seri motivi di carattere umanitario, che legittimano la concessione della protezione delineata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, possono positivamente riscontrarsi: “nel caso in cui, all’esito del giudizio comparativo, risulti non soltanto un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente” (Sez. 1, n. 2563 del 4/02/20020).

4. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata affinchè la Corte di merito, in diversa composizione, in sede di rinvio ripeta il giudizio in fatto circa l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al permesso per motivi umanitari al lume del principio di diritto enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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