Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21546 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25306/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del suo Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 87/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di CATANZARO del 25/06/08, depositata l’01/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 1 ottobre 2008 la CTR – Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza della CTP di Catanzaro n. 425/01/2004, proposto il 23 giugno 2006 dall’ufficio di Catanzaro dell’Agenzia delle entrate nei confronti di M.R..

Ha motivato la decisione ritenendo che: a) l’impugnazione era stata sottoscritta da un funzionario dichiaratosi delegato dal direttore dell’ufficio; b) la rappresentanza dell’Agenzia era riservata al direttore salvo documentata delega a un funzionario; c) agli atti non risultava allegata la necessaria delega. Con atto presentato all’ufficiale giudiziario il 12 novembre 2009, l’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la contribuente non si è costituita.

Nella narrativa la ricorrente, ai fini dell’autosufficienza del suo ricorso, riferisce: occorre sottolineare… che l’atto di appello che si versa in atti conteneva prima dell’indicazione della commissione tributaria la seguente dicitura: Autorizzazione dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Calabria – prot. n. 14089/VII/06 del 19.6.2006. E che lo stesso atto in calce recava la seguente dicitura: per il Direttore il Capo Area Controllo delegato Dott.ssa L.A. cui seguiva la sottoscrizione dell’ O..

Indi, formula due censure con idonei quesiti miranti a denunciare violazione e falsa applicazione: a) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, art. 112 c.p.c.; b) degli artt. 10, 11, 12, 52 e 53, D.Lgs. cit..

Con i due mezzi, la ricorrente censura l’operato dei giudici di secondo grado, per avere essi rilevato d’ufficio la mancanza in atti del documento di delega e aver, inoltre, erroneamente desunto da tale omessa produzione l’inammissibilità dell’atto di appello che, invece, conteneva quanto all’uopo necessario. Le censure sono fondate. Si tratta nella specie di delega di firma, cioè dell’atto dispositivo con il quale il direttore dell’ufficio ha delegato al capo area il potere di firmare gli atti relativi al suo settore. In tesi generale, le competenze direttive sono delegabili (cfr. Cass. 14626/2000) e, nella specie, ciò avvenuto nelle forme indicate nell’atto d’appello.

La sottoscrizione dell’atto di appello, pur non competendo a un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’ufficio, è validamente apposta quando proviene dal preposto al reparto competente, poichè la delega da parte del direttore può essere legittimamente conferita in anche via genera le mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’ufficio con competenze specifiche (Cass. 13908/2008).

Invero, l’art. 10, e art. 11, comma 2, del D.Lgs. cit., riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’Agenzia dolio, entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il di rettore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura; ne discende che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, finche non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà (Cass. 874/2009).

Era, dunque, onere della contribuente quello di allegare l’eventuale abusiva posizione del firmatario dell’impugnazione e di dimostrare la veridicità di tal preteso assunto (cfr. Cass. 21473/2007). Nulla di tutto ciò è riscontrabile nel caso di specie, il che comporta che, essendosi la CTR discostata dai principi di diritto sopra enunciati, la sentenza debba essere cassata con rinvio.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che vi è in atti prova dell’avvenuta rituale notifica del ricorso e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’unica parte costituita;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR (anche per la spese), affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR – Calabria.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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