Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21545 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 27/07/2021), n.21545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3834/2015 R.G. proposto da:

N.M. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

ANGELO RICCO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

ANGELO GAGLIARDI in Roma, Via del Corso, 117;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, n. 1194/25/14, depositata in data 12 giugno 2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dell’11 maggio

2021 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il contribuente N.M. ha impugnato una cartella di pagamento relativa al periodo di imposta 2005 per tributi vari, emessa a seguito di avviso di accertamento, in relazione alla quale il contribuente ha dedotto di non avere mai ricevuto l’avviso di accertamento.

La CTP di Massa-Carrara ha accolto il ricorso e la CTR della Toscana, con sentenza in data 12 giugno 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che l’atto presupposto (avviso di accertamento) era stato correttamente notificato presso il domicilio fiscale del contribuente per temporanea assenza dello stesso, ritenendo irrilevante la circostanza che la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso l’Ufficio postale fosse stata inviata a un diverso indirizzo.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi; l’Ufficio intimato con una nota si è “costituito” ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante che la spedizione della raccomandata informativa di avvenuto deposito fosse avvenuta presso un indirizzo diverso da quello al quale era stato notificato l’atto impositivo. Evidenzia il ricorrente che la sentenza ha accertato che l’atto presupposto sarebbe stato inviato presso il domicilio fiscale di (OMISSIS), laddove la successiva raccomandata informativa dell’avvenuto deposito sarebbe stata inviata al diverso indirizzo di (OMISSIS). Deduce il ricorrente che l’invio della C.A.D. assolve la funzione di rendere effettivamente edotto il destinatario della notificazione, temporaneamente assente, dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’Ufficio postale, al fine di completare il procedimento notificatorio e consentire al destinatario di prendere effettiva conoscenza dell’atto notificato.

1.2 – Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio del procedimento notificatorio e violazione dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’atto presupposto sia stato correttamente indirizzato presso il domicilio fiscale di (OMISSIS), laddove anche tale atto sarebbe stato notificato presso il diverso indirizzo di (OMISSIS). Trascrive, in proposito, parte ricorrente, l’avviso di ricevimento dell’atto impugnato.

2 – Il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata ha accertato che la notificazione dell’atto prodromico a quello impugnato e avvenuta per temporanea irreperibilità del destinatario a termini dell’art. 140 c.p.c., in relazione alla quale notificazione – come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite – la comunicazione di avvenuto deposito assume una importanza fondamentale ai fini della conclusione del procedimento notificatorio, tanto che si impone la produzione in giudizio anche dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (Cass., Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012). Pertanto, in assenza della comunicazione di avvenuto deposito, il procedimento notificatorio non può ritenersi concluso, perché solo l’esame di detta comunicazione consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Cass., Sez. Lav., 20 giugno 2019, n. 16601; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2019, n. 5077).

2.1 – La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la ricezione (come anche l’invio) della comunicazione di avvenuto deposito non ha incidenza sul procedimento notificatorio (laddove, invece, tale atto assume una importanza ineludibile al fine di consentire al destinatario, tempestivamente irreperibile, di avere conoscenza dell’avvenuta notificazione) e che non abbia incidenza neanche il fatto che la comunicazione è avvenuta (persino) presso un indirizzo differente dal luogo della notificazione (così eliminando alla radice la possibilità per il destinatario di venire a conoscenza dell’atto notificato, con irreparabile violazione della tutela giurisdizionale), non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

La sentenza va, pertanto, cassata e, previo assorbimento del secondo motivo, non essendovi ulteriori accertamenti da compiere in fatto ex art. 384 c.p.c., la causa va decisa nel merito accogliendosi l’originario ricorso. Le spese del doppio grado di merito sono soggette a integrale compensazione, stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità; le spese del giudizio di legittimità sono soggette a soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso; dichiara integralmente compensate le spese dei due gradi del giudizio di merito; condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre 15% rimborso spese generali, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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