Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21545 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 25/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r. 8/-19:12) proposto da:

– S.r.l. RE.AR., (p.IVA: (OMISSIS)), In persona dell’Amministratore

Unico e legale rappresentante pro tempore sig.a

R.B.M.B.; rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Cipolla, anche

in via disgiunta con l’avv. Francesco A. Magni, giusta procura

speciale a margine del ricorso; con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, via Caio Mario n. 27;

-ricorrente –

contro

S.p.a. FORD ITALIA, (p.IVA: (OMISSIS)) in persona del Procuratore

generale avv. C.L.; rappresentata e difesa, come da

procura a margine del controricorso, dall’avv. Massimo Manfredonia;

con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

Lungotevere Michelangelo n. 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3998/2011 della Corte di Appello di Roma del 7

luglio – 29 settembre 2011;

udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 14 settembre

2016, dal consigliere Dott. Bruno Bianchini;

uditi l’avv. Massimo Manfredonia per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

La s.r.l. RE.AR. convenne innanzi a Tribunale di Roma la spa Ford Italia per sentir dichiarare che la stessa, non dando corso a contratti di vendita stipulati dall’esponente, agente quale concessionaria della predetta Casa automobilistica – e comprovati da documenti depositati presso le banche di appoggio – aveva causato danni morali e materiali per i quali intendeva essere risarcita; l’adito Tribunale respinse la domanda: tale pronuncia fu riformata dalla Corte di Appello di Roma che però, pur dichiarando che la condotta della Ford Italia era stata contraria alla buona fede, riconobbe solo il danno emergente per alcuni dei contratti non potuti stipulare con i clienti prenotatari delle vetture Ford e negò che fosse stata data dimostrazione della sussistenza di un danno da lucro cessante -per mancata produzione dei bilanci di esercizio – come neppure di un danno “morale” da discredito commerciale, sia perchè, poco dopo i fatti denunciati, la RE.AR. aveva rescisso il contratto, assumendo la rappresentanza di altra casa automobilistica, sia perchè non sarebbe stata fornita la prova della incidenza sulla clientela, del perdurante inadempimento all’obbligo di vendere le vetture prenotate, cagionato dalla colpevole inerzia della Ford Italia.

La RE.AR. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, affidandolo ad un unico motivo; la Ford Italia ha risposto con controricorso; entrambe dette parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1 – Parte ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione delle regole di correttezza nella esecuzione delle obbligazioni e dei contratti (artt. 1175 e 1375 c.c.); dei principi in materia di risarcimento del danno da inadempimento (artt. 1218 e 1223 c.c.) con specifico riferimento alla liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.); assume altresì la violazione dell’obbligo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e di quello di giudicare su tutte le domande, secondo quanto provato e non contestato (artt. 277 e 115 c.p.c.); lamenta altresì la insufficienza e l’erroneità della motivazione su un fatto controverso.

p. 1.a – La società ricorrente lamenta innanzi tutto che il danno patrimoniale per l’annullamento dei sei contratti già fissati con la clientela sia stato escluso sotto il profilo del calo di fatturato (ottenuto dalla differenza tra quanto fatturato nel (OMISSIS) e quanto invece fatturato nel (OMISSIS), anno in cui cessò il rapporto di rappresentanza commerciale con la Ford Italia) che, invece, doveva essere considerato come fatto incontroverso, non avendo formato oggetto di contestazione nei gradi di merito del giudizio; trae questo convincimento dal fatto di aver prodotto, a corredo dell’originario atto di citazione, un prospetto dei fatturati negli anni (OMISSIS).

p. 1.b – La censura sopra riportata non merita accoglimento innanzi tutto perchè non sono stati riportati nè il tenore dell’atto introduttivo nè le difese svolte dalla Ford Italia in primo grado (per contro quest’ultima, ai foll. 3 e 7 del controricorso, riporta la sua analitica contestazione in merito alla sussistenza del danno), così che, derogando al principio della specificità del ricorso, la società RE.AR. ha impedito a questa Corte ogni ulteriore delibazione del procedimento logico seguito dal giudice dell’impugnazione in merito alla condotta – asseritamente silente sul punto di interesse e comunque incompatibile con una contestazione del nesso causale tra la variazione del fatturato e l’arbitrario annullamento dei contratti da parte della Ford Italia (v sul punto: Cass. Sez. 3 sent. Nn. 13830/2004 e 5488/2006) – tenuta dall’originaria convenuta; nè sussiste una ineluttabilità logica a che la Corte distrettuale potesse ritenere fidefacenti i prospetti unilateralmente formati dalla ricorrente, dal momento che il mero fatturato è solo uno degli elementi che contribuiscono a costituire la redditività di un’impresa commerciale.

p. 1.b.1 – Inammissibilmente posta è poi la censura relativa alla valutazione del pregiudizio commisurato al minor fatturato che, rescisso il rapporto con la Ford Italia, è stato realizzato con la nuova preponente Mitzubishi, in quanto alla base di essa vi è un’ asserzione di un fatto, non scrutinabile, come tale, in sede di legittimità e rispetto alla quale neppure si conosce quale elementi di prova si siano offerti all’analisi della Corte territoriale.

p. 1.c – Lamenta altresì la società ricorrente che il giudice dell’impugnazione abbia ritenuto insussistente il danno da lesione dell’immagine commerciale – che, nella prospettazione della deducente, è ricondotto erroneamente ad un pregiudizio non patrimoniale, pur mettendone in evidenza gli effetti sulla “presenza sul mercato” e dunque sulla capacità della società di produrre utili (v. specificamene a foll. 20 e 21 del ricorso in cui si sottolinea il “prezzo pagato” dalla società in termini di perdita di fatturato) – non dando conto delle emergenze istruttorie rappresentate sia dalle lettere di protesta dei clienti sia da un’indagine privata fatta eseguire dalla stessa ricorrente, presso utenti commerciali della zona, dalle quali sarebbe emersa la convinzione del pubblico che l’inadempimento protratto da parte della stessa agli ordini da tempo accettati sarebbe stato indice sicuro di uno stato di decozione della società.

p. 1.c.1 – Il profilo di censura sopra accennato non è fondato perchè la Corte del merito ha identificato il pregiudizio da discredito commerciale nella sua idoneità a incidere sulla capacità di produrre fatturato e lo ha fondatamente escluso, così esprimendo un giudizio di merito ragionevolmente supportato; in quest’ottica nessun obbligo di motivazione doveva rispettare la Corte di Appello per disattendere le risultanze delle indagini fatte eseguire dalla ricorrente al di fuori di ogni contraddittorio.

p. 2 – La ripartizione dell’onere delle spese segue la soccombenza e la liquidazione delle stesse è effettuata secondo quanto indicato in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 6.200,00 di cui Euro 200 per esborsi.

Si dà atto che la motivazione della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio dr. Ca.Da..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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