Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21545 del 21/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 21/08/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 21/08/2019), n.21545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29043-2017 proposto da:

G.S., domiciliato ope legis presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato DIEGO

BUSACCA;

– ricorrente –

contro

C.K.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1167/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 24/11/2016 R.G.N. 385/2015.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il tribunale di Messina con sentenza del 19.3.2015 accoglieva in parte il ricorso di C.K., condannando il datore di lavoro G.S. al pagamento di un importo minimo rispetto a quanto richiesto per differenze retributive e rigettava nel resto la domanda diretta all’accertamento del rapporto di lavoro subordinato per un periodo più lungo rispetto a quello regolarizzato, oltre che all’accertamento dell’inefficacia del licenziamento orale comunicato nel febbraio 2007, con relativo riconoscimento della retribuzione sino al 21.5.2007, data del licenziamento comunicato per iscritto alla lavoratrice, di cui veniva chiesto l’accertamento della illegittimità, con conseguente condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8;

con sentenza n. 1167 del 2016 la corte d’Appello di Messina ha accolto parzialmente il gravame di C.K., riconoscendo l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato sin dal settembre 2005, ritenendo che i testi escussi in primo grado avessero confermato le allegazioni della lavoratrice, sia con riferimento al periodo di lavoro che alle mansioni svolte, che non vi era per contro prova sufficiente di un licenziamento orale comunicato il 22.2.2007, che andava invece dichiarata la nullità del licenziamento comunicato per iscritto il 18.5.2007, per assenza ingiustificata, in quanto intimato tardivamente e senza essere preceduto dalla contestazione ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.S. affidato a quattro motivi, è rimasta intimata la C..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 436 bis c.p.c. e dell’art. 434 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2, come modificati dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. nella L. n. 134 del 2012, oltre che la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4: la corte territoriale non ha valutato l’assenza degli elementi di specificità del ricorso in appello della C., come richiesti dal novellato art. 434 c.p.c., non esaminando nè emettendo alcuna pronuncia in merito all’eccezione di inammissibilità sollevata, con riferimento alle parti del provvedimento che si intendeva appellare ed alle modifiche che andavano richieste, come prescritto dalla nuova normativa;

il motivo non merita accoglimento, essendo in parte inammissibile per difetto di autosufficienza, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in parte infondato;

non è stato infatti trascritto l’atto di appello della C. neanche nella parte rilevante e decisiva per consentire un esame diretto di come siano stati illustrati i motivi di gravame da parte della C., ma neanche essendo stato indicato se e dove tale atto di appello sia stato depositato nei fascicoli di parte; sul punto questa corte si è pronunciata rilevando che “la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr Cass. 2771/2017), ferma restando, inoltre, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Cass. 105/2016); ma ancora si è statuito che poichè, in materia di appello, l’atto di gravame deve contenere compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, deve essere trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (cfr Cass. n. 3194/2019);

comunque il motivo è in parte anche infondato laddove si sostiene che la Corte abbia omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità ex art. 434 c.p.c., sollevata dall’appellato; ed invero la sentenza ha riportato, riassumendoli, i singoli motivi di gravame e li ha esaminati, così ritenendoli implicitamente ammissibili;

con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5: la corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle specifiche contestazioni sollevate dalla parte appellata, odierno ricorrente, svolte in particolare nelle note del 22.1.2016 e del 30.9.2016, con riferimento al sostenuto inizio del rapporto di lavoro sin dal settembre 2015 ed alla mancata valutazione delle prove testimoniali dalle quali non era emerso alcun elemento di conferma delle allegazioni della C., con riferimento all’inizio del rapporto di lavoro sin dal settembre 2005 ed all’orario di lavoro;

anche tale motivo è in parte inammissibile e comunque è infondato; il ricorrente censura la sentenza impugnata perchè non avrebbe valutato correttamente le prove, rendendo una motivazione contraddittoria ed illogica con riferimento alle deposizioni dei testimoni escussi in primo grado – all’uopo viene trascritto in ricorso il contenuto della nota difensiva depositata in appello che conteneva dette deposizioni, senza alcuna precisazione sul se e dove siano stati depositati i relativi verbali di causa del giudizio in tribunale, con evidente violazione anche del principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 -; secondo il ricorrente dalle deposizioni dei testi di parte convenuta in primo grado si ricaverebbe la prova dell’inizio del rapporto solo nel giugno 2006; ma una tale doglianza, lungi dal lamentare una violazione delle norme di diritto indicate o un omesso esame di fatti decisivi, si risolve in concreto in un’inammissibile richiesta di riesame nel merito delle risultanze probatorie, precluso in questa sede di legittimità;

con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. sia per omessa pronuncia in merito all’istanza di revoca dell’ordinanza ammissiva della CTU contabile e sia per vizio di ultrapetizione, avendo disposto la rinnovazione della CTU senza che vi fosse stata alcuna impugnazione in tal senso; si deduce ancora la nullità di tale CTU disposta in appello, per mancata fissazione del termine per la trasmissione di rilievi ed osservazioni delle parti alla relazione tecnica provvisoria, con violazione del principio del contraddittorio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5;

anche tale motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non risultando essere stati depositati i documenti richiamati – note difensive contenenti l’istanza di revoca della CTU disposta in appello, verbali di udienza in appello relativi alla rinnovazione della CTU ed ai termini fissati per il deposito di note di parte sulla bozza di perizia, come previsto dall’art. 195 c.p.c., comma 3 -, atti dei quali manca altresì una compiuta e precisa trascrizione, quanto meno nelle parti rilevanti ai fini dell’esame della censura oggetto di esame, tanto che dalle confuse argomentazioni del ricorso non è dato risalire con precisione all’effettiva ragione di doglianza che si assume essere una violazione dell’art. 112 c.p.c.,in termini di omessa pronuncia;

con il quarto motivo di gravame si deduce la violazione dell’art. 91 e ss. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte condannato il G. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, non tenendo conto del rigetto delle principali domande proposte dalla ricorrente;

il motivo è infondato; questa corte ha statuito (cfr Cass. n. 406/2008, Cass. n. 19613/2017) che “in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse; con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti”;

il ricorso deve pertanto essere rigettato; nessuna pronuncia sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA