Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21545 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25170-2009 proposto da:

KEY TELEVISION VIDEO AUDIO LIGHT FACILITY SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 18, presso lo studio dell’avvocato RUBERTI RAFFAELA,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAHO DAMIANO giusta procura alle

liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), (d’ora in poi detta “Agenzia” o

“Ufficio” o “Amministrazione” in persona del Direttore generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 49/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 28/04/09, depositata il 29/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il 29 aprile 2009 la commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello della soc. Key Television nei confronti della soc. Esatri e dell’Agenzia delle entrate.

Il 9 novembre 2009 ha proposto ricorso per cassazione, per vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), la soc. contribuente; la concessionaria non si è costituita, mentre l’amministrazione resiste con controricorso, al quale replica la ricorrente (mem. 28/1/2010).

Indi, apposita relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite, per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1.

Infine, con memoria del 30 giugno 2011 e relativo allegato, la ricorrente espone e documenta di aver concordato con Equitalia la rateizzazione delle iscrizioni a ruolo esistenti a suo carico, compresa la cartella controversa ((OMISSIS)), il tutto giusta istanza in tal senso avanzata il 26 maggio 2011 dalla contribuente e poi accolta il 13 giugno 2011 dalla concessionaria.

Pertanto, chiede che sia dichiarata l’estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, con spese compensate.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con l’ultima memoria depositata, la contribuente, per effetto degli accordi stragiudiziali raggiunti con la concessionaria non costituita in cassazione, ha posto in essere una sorta di atto di rinuncia al ricorso, senza che siano state però rispettate le prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c..

L’atto, infatti, non risulta sottoscritto anche dal legale rappresentante della ricorrente, ma solo dal proprio difensore, e non risulta essere stato notificato all’Avvocatura dello Stato.

L’abdicazione al ricorso, non perfezionata ai sensi dell’art. 390 c.p.c., non determina affatto l’estinzione del giudizio di cassazione, ma comporta la inammissibilità del gravame per sopravvenuto difetto d’interesse (v. Cass. 1968/2565, 1979/3373, 1983/616, 1999/3794, 2005/3525).

In particolare, va ricordato che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale “non accettizio” ma pur sempre “ricettizio”, poichè l’art. 390, comma 3 richiede sia notificato alle controparti, o comunicato ai loro avvocati per l’apposizione del visto, sicchè, se effettuato senza il rispetto di tutte le formalità di legge, non comporta l’estinzione del processo di cassazione (art. 391 c.p.c.), ma vale a far ritenere venuto meno l’interesse al ricorso con conseguente inammissibilità dello stesso (Cass. 2007/3456, 2006/27133, 2006/15980).

Del resto, di ciò la stessa difesa della ricorrente sembra essere ben consapevole, allorquando parla anche di “cessazione della materia del contendere” (cfr. Cass. 1985/5152, 2008/6189, 2006/5679).

In proposito, si è precisato che, mancando le condizioni prescritte dalla norma, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ove si accerti la sussistenza di un sopravvenuto difetto d’interesse al ricorso stesso, come quando la parte ricorrente abbia dichiarato nell’atto abdicativo di aver composto la controversia (Cass. 1977/2676, 2006/27133). In conclusione, l’abbandono del ricorso, senza che la rinunzia sia stata perfezionata ai sensi dell’art. 390, non è idoneo a produrre gli effetti estintivi di cui all’art. 391, ma determina comunque l’inammissibilità del ricorso stesso per sopravvenuto difetto d’interesse.

Dichiarato ciò nella causa in esame, residua la regolamentazione delle spese nei confronti della parte pubblica costituita.

Infatti, se la pronuncia che dichiara l’estinzione per rinuncia può, in base all’art. 391, condannare la parte che vi ha dato causa alle spese, a maggior ragione l’odierna ordinanza, che provvede a dichiarare la inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, può condannare la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, tenuto conto anche della sua irrituale instaurazione (per aver, quanto meno, trascurato che, nel vigore dell’art. 366-bis c.p.c., il motivo proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi; v. Sez. U, n. 12339 del 2010).

Nulla va disposto, in punto di spese, quanto alla concessionaria, non essendosi questa costituita.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate, a favore dell’Agenzia delle entrate, in Euro 8000 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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