Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21544 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 27/07/2021), n.21544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3857/2015 R.G. proposto da:

A.I.R., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Chiara Lazzari,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Palestro n. 30, presso lo

studio dell’Avv. Vincenzo Lanzuolo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello

Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria dell’Umbria, n.

77/04/2014, depositata il 27 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 maggio

2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia (n. 409/8/2011), che aveva accolto il ricorso presentato da A.R. contro gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti per gli anni 2005 e 2006, a seguito di indagini bancarie che avevano dimostrato la vendita in proprio di corsi professionali, parallelamente ad analoga attività svolta da 2 società intestate al marito ed al figlio (Euroform s.r.l. e Orizzonti s.r.l.). Il giudice d’appello evidenziava che la contribuente non si era costituita in giudizio e che la stessa non aveva fornito la prova contraria per superare la presunzione di redditi maturati per lo svolgimento di attività imprenditoriale, avendo la contribuente dedotto soltanto di svolgere attività di casalinga. Pertanto, i versamenti non giustificati (Euro 22.375,92 nel 2005 ed Euro 11.850,00 nel 2006) venivano considerati come ricavi non fatturati, mentre i prelevamenti (Euro 30.527,44 per il 2005 ed Euro 500,00 nel 2006), per i quali non era stata data dimostrazione della loro mancata riferibilità ad operazioni imponibili, venivano considerati come pagamenti per operazioni passive non fatturate.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente.

3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente deduce la “nullità della notifica dell’atto di appello e conseguente nullità della sentenza e del procedimento di II grado, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto il ricorso per cassazione sarebbe tempestivo, ex art. 327 c.p.c., comma 2, in quanto, sebbene spedito per la notifica solo in data 30 gennaio 2015, quindi oltre il termine di 6 mesi dalla data di deposito della sentenza del giudice d’appello (27 gennaio 2014), tuttavia era nulla la notifica dell’atto di appello effettuata dall’Agenzia delle entrate. Infatti, la notifica dell’atto di gravame è stata effettuata, non presso il domicilio eletto presso i suoi difensori in primo grado (in (OMISSIS)), ma presso la sua residenza (Via (OMISSIS)). Nell’avviso di ricezione, peraltro, la sottoscrizione della cartolina, ossia il nominativo del ricevente, non è né della contribuente, né dei procuratori domiciliatari. La circostanza che il nominativo che ha firmato con il proprio nome la ricezione non sia quello della contribuente è evidente.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto la contribuente era stato oggetto di indagini finanziarie, non nel corso di un procedimento svolto nei suoi confronti, ma soltanto quale “interposta persona” rispetto alle società Euroform s.r.l. ed Orizzonti s.r.l. Pertanto, poiché le somme erano riferite alle due società sopraindicate, la ricorrente, quale casalinga, non aveva redditi propri.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (la qualità di “interposta persona” della signora A.I.R. nelle indagini finanziarie sottese agli avvisi di accertamento), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, in quanto il giudice d’appello ha omesso ogni riferimento alla circostanza che la contribuente è stata oggetto di indagini finanziarie, non nel corso di un accertamento svolto nei suoi personali confronti, ma quale “interposta persona”, rispetto alle società Euroform s.r.l. e Orizzonti s.r.l..

1.1. Il motivo primo è infondato e, stante il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal giudice di appello, il ricorso va dichiarato inammissibile, restando assorbiti i restanti motivi.

1.2. Invero, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, prevede che “la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima”.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37, comma 2, dispone, poi, che “il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al comma precedente”.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, prevede che “se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l’art. 327 c.p.c., comma 1. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza”.

E’ pacifico, peraltro, che il termine lungo da applicare alla controversia in esame è di sei mesi, in quanto l’art. 327 c.p.c., comma 1, dopo le modifiche di cui alla L. n. 69 del 2009, è applicabile ai giudizi iniziati a decorrere dal 4 luglio 2009. Nella specie, gli avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006 sono stati emessi nel 2010.

1.3. Nella specie, però, dagli atti del fascicolo, e segnatamente dall’avviso di ricezione della raccomandata ((OMISSIS)), allegato al ricorso per cassazione sub 6, emerge che la notificazione dell’appello dell’Ufficio è stata effettuata a “mani proprie” presso la residenza dichiarata dalla contribuente nel giudizio di primo grado, quindi in Via (OMISSIS), (OMISSIS). Invero, nell’avviso si legge che il destinatario è ” A.I.R.”, seppure “domiciliata presso lo studio dell’Avv. B.M. e dell’Avv. B.D.”, ma in “Via (OMISSIS), (OMISSIS)”, ossia presso la residenza della contribuente. In calce all’avviso vi sono la “firma per esteso del ricevente”, la data e la “firma dell’incaricato alla distribuzione”. Pertanto, la notifica è stata effettuata a mani proprie della contribuente presso la sua residenza di Via (OMISSIS), a prescindere dalla indicazione dell’Ufficio in ordine alla presenza di due Avvocati domiciliatari.

Tale notifica risulta “rifiutata” dal destinatario dell’atto. In particolare, secondo la ricorrente “la circostanza che il nominativo che ha firmato con il proprio nome tale ricevuta non sia quello dell’odierna ricorrente è davvero evidente e non seriamente contestabile”. La ricorrente, quindi, si limita a disconoscere la propria firma apposta sull’avviso di ricezione.

1.4. Invero, per questa Corte, a sezioni unite, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c. (Cass., sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962; Cass., sez. 6-5, 31 luglio 2015, n. 16289; Cass., sez. 1, 22 novembre 2006, n. 24852).

1.5. La notifica effettuata alla parte personalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, prevale sulla elezione di domicilio anche in grado di appello (Cass., sez. un., n. 14916/2016; Cass. sez. un., 13654/2011; Cass., 18 settembre 2020, n. 19451; Cass., 21 ottobre 2020, n. 22909; Cass., 28 ottobre 2019, n. 27583; Cass., 13 novembre 2018, n. 29107; Cass., 25 settembre 2019, n. 23881).

Invero, la disciplina speciale di cui all’art. 17, comma 1, (“Le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della costituzione in giudizio”) e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (“L’indicazione della residenza o della sede o l’elezione di domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo”) vale solo per i giudizi di merito tributari, ma non per il giudizio di cassazione, ove trova applicazione l’art. 330 c.p.c. – “si notifica, ai sensi dell’art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio ” -(Cass., 4233 del 2017; Cass., sez. un., 14916 del 2016).

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, costituisce eccezione alla disposizione di cui all’art. 170 c.p.c., sicché è applicabile anche alla notificazione del ricorso in appello, mentre l’art. 330 c.p.c., si applica al ricorso per cassazione (Cass., 4233/2017, in motivazione).

Tuttavia, l’ultrattività dell’indicazione della residenza, consente che il ricorso per cassazione sia correttamente notificato ai sensi dell’art. 330 c.p.c., alla residenza del contribuente, anche nel caso in cui il soggetto destinatario della notificazione non si sia costituito nel giudizio di appello oppure, pur costituitosi, non abbia fatto alcuna indicazione (Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916).

Nel caso in esame, se è vero che la contribuente ha eletto il proprio domicilio presso i suoi difensori in (OMISSIS), (OMISSIS), tuttavia la notificazione è stata effettuata “a mani proprie” presso la sua residenza, anche se la A. ha rifiutato la notificazione ai sensi dell’art. 138 c.p.c., comma 2.

Sul punto, per questa Corte, in tema di notificazione degli atti di impugnazione nel processo tributario, per il ricorso per cassazione trova applicazione la regola generale enunciata dall’art. 330 c.p.c., mentre per l’appello opera la disciplina speciale dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, (Cass., sez. 5, 6 giugno 2018, n. 14549, dove si precisa che la regola per cui la notificazione può eseguirsi in ogni caso “a mani proprie” non è estensibile alle società di capitali, per le quali la ricezione degli atti non può avvenire che per mezzo di altre persone; Cass., sez. 5, 25 gennaio 2006, n. 1446, con riferimento al vecchio rito di cui al D.P.R. n. 636 del 1972;).

1.6. La contribuente, poi, ha rifiutato la notificazione, trovando applicazione il principio giurisprudenziale per cui, a norma dell’art. 138 c.p.c., comma 2, il rifiuto di ricevere la copia dell’atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l’identificazione dell’autore del rifiuto con il destinatario dell’atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l’accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell’atto (Cass., sez. 6-5, 19 aprile 2018, n. 9779). Inoltre, si è precisato che, in tema di notificazioni a mezzo posta, l’annotazione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto (destinatario, oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico) che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell’avviso, e dunque legittimità e validità della notificazione (Cass., sez. 5, 20 giugno 2018, n. 16237). Nella specie, però, è pacifico che la notifica sia stata rifiutata proprio dalla contribuente, destinataria dell’atto.

1.7. Una volta accertato che, a seguito della rituale notifica (perfezionatasi a mezzo del “rifiuto”), la contribuente è stata messa in condizione di partecipare al giudizio di appello, ma ha scelto di non parteciparvi, se ne deduce la sua contumacia in appello. La ricorrente avrebbe dovuto, quindi, impugnare la sentenza di appello nel termine lungo di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., comma 1, in quanto il giudizio di primo grado è iniziato dopo il 4 luglio 2009, con applicazione del nuovo art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009.

Il ricorso per cassazione è stato, invece, spedito per la notifica ad oltre un anno di distanza dalla pubblicazione della sentenza di appello.

1.8. Peraltro, anche ove la notificazione dell’appello fosse stata invalida, ai fini della verifica della giustificazione della tardività del ricorso per cassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, questa Corte avrebbe dovuto verificare le ragioni addotte dalla ricorrente in ordine alla mancata conoscenza della pendenza del giudizio di appello. Ma la A. si è limitata a contestare la regolarità della notifica, senza aggiungere alcunché in ordine alla mancata conoscenza del giudizio di gravame.

Invero, per la parte contumace, questa Corte ha affermato che, in tema di processo tributario, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che la parte rimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notifica è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume “iuris tantum”, ed è onere dell’altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di conoscenza anteriore o l’avvenuta conoscenza solo in una certa data (Cass., sez 5, 19 gennaio 2018, n. 1308).

In caso di nullità della notifica, si è precisato (Cass., sez. 2, 3 gennaio 2019, n. 8) che, in tema di impugnazioni, il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione, a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all’art. 292 c.p.c.), sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. Il medesimo contumace ha, quindi, l’onere di dimostrare l’esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l’inversione dell’onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall’impugnazione (Cass., sez 2, 3 gennaio 2019, n. 8). Nel caso in esame, comunque, la contribuente ha rifiutato la notificazione del gravame, sicché è dimostrato che, anche volendosi ritenere la notifica nulla, perché effettuata alla parte personalmente e non al domicilio eletto, la A. ben sapeva della pendenza del giudizio di appello, con inapplicabilità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2. V’e’ stata, dunque, accettazione del plico, con successiva restituzione per “rifiuto”.

2. Tutti i restanti motivi sono assorbiti, per l’intervenuto passaggio ingiudicato della sentenza di appello.

3. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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