Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21544 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 25/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17456-2013 proposto da:

P.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA A. CARONCINI 6, presso lo studio dell’avvocato GENNARO CONTARDI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CALCATA, elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIUSEPPE

AVEZZANA 13, presso lo studio dell’avvocato LUCA GIRALDI, che lo

rappresenta e difende;

REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI,

che la rappresenta e difende;

UNIVERSITA’ AGRARIA CALCATA, elettivamente domiciliata in ROMA, via

LIEGI 42, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3032/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito gli Avvocati Girladi e Tigani, per delega dell’avvocato

Aloisio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. 8911 del 13 maggio 2011, il Tribunale di Roma intimava al Comune di Calcata (VT), all’Università Agraria di Calcata ed alla Regione Lazio di pagare, in solido tra loro, la complessiva somma di Euro 30.163,00, oltre accessori e spese, in favore dell’ingegnere P.S., a titolo di onorari professionali, per l’attività, da quest’ultimo svolta, di Istruttore e Perito designato per la sistemazione delle terre di uso civico site nell’agro del Comune di Calcata.

Venivano proposte tre distinte opposizioni dalla Regione Lazio, dall’Università agraria di Calcata e dal Comune di Calcata, che chiedevano la revoca del provvedimento monitorio. In tutti i giudizi si costituiva l’ingegnere P., insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e chiedendo, in via riconvenzionale, ulteriori accessori del credito azionato. Disposta la riunione dei tre procedimenti, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 25962 del 17 dicembre 2009, accoglieva le opposizioni e revocava il provvedimento monitorio opposto, compensando le spese processuali. Osservava il Tribunale di Roma innanzitutto che la Regione Lazio fosse carente di legittimazione passiva (essendo il compito della Regione limitato ope legis alla nomina del perito istruttore per la sistemazione delle terre di uso civico dell’Università agraria di Calcata e siti nell’agro dell’omonimo Comune, e perciò gravando su detti enti il pagamento del compenso spettante al tecnico). Inoltre, il giudice di primo grado affermava che l’Università agraria di Calcata ed il Comune di Calcata non fossero, a loro volta, tenuti al pagamento di alcun onorario in considerazione del lunghissimo tempo trascorso, giacchè, non avendo il professionista sollecitamente adempiuto all’incarico conferitogli nel lontano 1982 dall’Assessorato regionale agli usi civici, il suo elaborato era diventato “del tutto inutile per le parti”.

Il Tribunale aggiungeva poi che la verifica demaniale non era mai stata pubblicata e che il compenso dell’ingegnere P. non risultava essere stato liquidato dall’Assessore agli Usi civici della Regione Lazio, ai sensi della L.R. n. 8 del 1986.

Avverso la sentenza di prime cure proponeva appello P.S. con atto notificato alle controparti il 4, 8 e 11 marzo 2010. Con sentenza del 24 maggio 2013, la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’impugnazione nei confronti della Regione Lazio, respingeva gli appelli nei confronti dell’Università agraria di Calcata e del Comune di Calcata e compensava le spese del grado.

La Corte di Roma osservava che, quanto al difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio, dichiarato in primo grado, non vi fosse uno specifico motivo di impugnazione dell’appellante, che, anzi, sul punto, aveva prestato acquiescenza. La Corte d’Appello dichiarava poi tardiva, nuova ed inammissibile ex art. 345 c.p.c. la domanda risarcitoria, formulata dal P. sempre nei confronti della Regione Lazio, per ottenere il ristoro dei danni, derivanti dalla mancata pubblicazione della verifica demaniale e quantificati in misura pari al pagamento degli onorari e delle spese richiesti nella fase monitoria. Infine, i giudici dell’appello negavano qualsiasi diritto del P. al compenso nei confronti del Comune e dell’Università agraria di Calcata, in quanto il prodotto finale della sua prestazione – con la pubblicazione della verifica demaniale – non era mai stato posto a disposizione di tali enti.

P.S. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui resistono con distinti controricorsi il Comune di Calcata, l’Università Agraria di Calcata e la Regione Lazio.

L’Università Agraria di Calcata ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. in data 8 settembre 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso di P.S. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 339 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Il ricorrente conclude che dagli atti depositati in primo grado, richiamati alle pagine 11 e 12 di ricorso, risulterebbe che la Regione Lazio, oltre a nominare il perito demaniale, gli abbia anche dato istruzioni, abbia partecipato, tramite un proprio funzionario regionale, alle operazioni ed ai verbali peritali, lo abbia invitato ad integrare la perizia e lo abbia sollecitato al completamento della relazione, sicchè il giudice era tenuto ad esaminare tali documenti e anche la Regione Lazio doveva intendersi tenuta al pagamento dell’onorario e delle spese del perito. Si chiede inoltre alla Corte di Cassazione di verificare che l’appellante avesse impugnato la sentenza di primo grado relativamente al difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio (richiamando pagina 12, righe 9 – 12, dell’atto di appello), dovendosi così considerare specifico il relativo motivo di appello.

1.1. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile ed è comunque infondato.

La censura è inammissibile là dove deduce l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, trovando nella specie applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 24 maggio 2013. Alla stregua di tale formulazione, è oggetto di ricorso unicamente il vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, essendo deducibile soltanto siffatta omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione.

Su tale profilo, la Corte d’Appello di Roma ha affermato:

“Quanto alla carenza di legittimazione passiva della Regione Lazio, affermata dal Tribunale, è lo stesso P., a pagina 12 dell’atto di appello, a riconoscere che, ai sensi della L. 1766/1927 (in materia di riordino degli usi civici) e della L.R. Lazio n. 5 del 1986, è di competenza regionale solo la nomina dei tecnici e la liquidazione (rectius, la determinazione) delle spese, spettando, invece, agli organismi ed agli enti fruitori della prestazione del perito istruttore (net caso di specie, Comune cd Università agraria di Calcata) il pagamento dei relativi compensi. In ogni caso, la nota spese del 29.1.2001 dell’Ing. P., approvata dalla Commissione Albo periti demaniali della Regione Lazio, non impegnava e non vincolava detto ente al relativo pagamento, trattandosi di un mero giudizio di congruità dei compensi richiesti, espresso in via consultiva e non deliberativa, tant’e che onorari e spese, comunque, dovevano essere saldati dal Comune e dall’Università agraria di Calcata, come ammesso dallo stesso appellante. Se tali sono le risultanze processuali, il difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio, dichiarato in primo grado, non può che essere confermato dalla Corte, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione dell’appellante che, anzi, sul punto, ha prestato acquiescenza”.

Va premesso che erroneamente viene qualificata come questione di “legittimazione passiva” quella inerente al debito per il compenso gravante sulla Regione Lazio. P.S. rivolse, infatti, la sua domanda di ingiunzione per il pagamento delle somme vantate nei confronti del Comune di Calcata, dell’Università Agraria di Calcata e della stessa Regione Lazio, e ciò valeva a prospettare la legittimazione passiva di quest’ultima. Com’è stato autorevolmente chiarito da Cass. sez. un. 16 febbraio 2016, n. 2951, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione a contraddire, ciò che rileva è proprio la prospettazione contenuta nella domanda, la quale individua un soggetto come titolare dell’obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio. La legittimazione passiva manca, allora, solo allorchè dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il dovere o l’obbligo azionato non appartiene al convenuto.

Non di meno, seppur con improprio procedere (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007), la Corte d’Appello di Roma ha riaffermato nella sua motivazione la decisione di primo grado nel senso che nulla fosse dovuto dalla Regione Lazio all’ingegnere P., dapprima operando un esame nel merito della domanda, argomentando dalla cornice normativa di riferimento (L. n. 1766 del 1927 e L.R. Lazio n. 5 del 1986) e valutando le risultanze probatorie (nota spese del 29.1.2001); poi ravvisando questioni di rito inerenti l’ammissibilità del gravame, che dovevano, semmai, assumere un ruolo pregiudiziale ed esonerare dall’affrontare il merito della questione (assenza di uno specifico motivo di appello e ravvisabilità di acquiescenza alla reiezione della domanda nei confronti della Regione, visto il richiamo a pagina 12 dell’atto di gravame alle limitate competenze normative dell’ente regionale).

Le prime ragioni spese dalla Corte d’Appello, allora, facendosi applicazione dell’art. 111 Cost., comma 2, e art. 384 c.p.c., comma 4, consentono comunque di esaminare il merito del primo motivo ricorso, rivelandosi esso comunque infondato.

La L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 39 riguardante il riordinamento degli usi civici, afferma che “le spese dei giudizi e delle operazioni nella misura stabilita dal commissario saranno anticipate dai Comuni o dalle associazioni (…)”. La L.R. Lazio 8 gennaio 1986, n. 8, art. 13, in tema di incarichi a periti, istruttori e delegati tecnici incaricati per operazioni in materia di usi civici, afferma poi che: “Le competenze dovute ai periti, istruttori e delegati tecnici per qualsivoglia incarico connesso ad operazioni demaniali, volte al riordino degli usi civici, comprendono gli onorari, le indennità ed i rimborsi spese. Gli oneri relativi al pagamento delle competenze di cui al precedente comma sono a carico dei comuni e delle associazioni agrarie interessate all’operazione che, acquisiti gli elaborati e le altre risultanze, li omologano con propria deliberazione e si impegnano ad erogare la spesa a meno che, in forza della legislazione vigente, non intendano avvalersi delle provvidenze regionali. Il pagamento delle competenze è disposto dai comuni e dalle associazioni agrarie, previa liquidazione dell’ Assessore agli usi civici per la Regione Lazio”. E’ dunque inequivocabilmente la legge a stabilire che i compensi dovuti a periti, istruttori e delegati tecnici per gli incarichi connessi ad operazioni demaniali volte al riordino di usi civici sono a carico dei comuni o delle associazioni agrarie interessate, e non della Regione. Il ricorrente non ha indicato in ricorso specificamente, come imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, alcun documento, trascurato dal giudice del merito, che rivelasse decisivamente l’esistenza di una convenzione scritta (trattandosi di forma ad substantiam) di incarico di perito demaniale corrente tra la Regione Lazio e l’ingegnere P. con accollo del compenso in capo alla Regione. L’accertamento delle parti tra cui intercorre il rapporto professionale dedotto in giudizio a fondamento di una domanda di adempimento, involge, del resto, un apprezzamento di fatto rientrante fra le prerogative del giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’omessa motivazione.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e l’insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riguardo alla parte della sentenza impugnata che ha ritenuto tardiva, nuova ed inammissibile ex art. 345 c.p.c. la domanda risarcitoria del P. per i danni derivati dalla mancata pubblicazione della verifica demaniale e quantificati in misura pari al pagamento degli onorari e delle spese, richiesti nella fase monitoria. Assume questa seconda censura che fin dal ricorso per decreto ingiuntivo l’ingegnere P.S. aveva formulato richiesta di pagamento degli onorari e delle spese anche nei confronti della Regione Lazio “senza qualificare la causale”; compito questo che “spettava, seminai al Giudice, secondo il noto broccardo “da mihi factum, tibi dabo jus”. Si conclude il motivo con questo quesito: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se, una volta effettuata la richiesta di pagamento, debba o meno essere effettuata anche la qualificazione della domanda, ovvero tale qualificazione spetti al Giudice, per cui tale domanda può essere qualificata anche dal Giudice di Appello subordinatamente come risarcitoria, senza che ciò implichi tardività della domanda o domanda nuova in appello”.

2.1. Questo secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile e per il resto manifestamente infondato.

E’ inammissibile per la parte in cui deduce, come il primo motivo, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, trovando applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

E’ infondato comunque perchè non considera il pacifico orientamento interpretativo secondo cui una domanda di pagamento di una determinata somma di denaro concerne un diritto cosiddetto eterodeterminato, per l’individuazione del quale è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, i quali non sono tra loro intercambiabili e non costituiscono articolazioni di un’unica matrice, ma connotano le pretese sotto il profilo del petitum e della causa petendi, sicchè il loro variare dà luogo ad una domanda nuova, inammissibile di primo grado come in appello, secondo i limiti posti dagli artt. 183 e 354 c.p.c..

P.S. aveva richiesto col ricorso in decreto ingiuntivo il pagamento della somma di Euro 30.163,00 nei confronti della Regione Lazio (come degli altri intimati), a titolo di onorari per prestazioni professionali svolte quale Istruttore e Perito per la sistemazione delle terre ad uso civico del Comune di Calcata. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – al quale si applicano le norme del rito ordinario, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., comma 2, – è ammissibile, al più, una domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall’opposto, qualora l’opponente abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema di indagine (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26128 del 27/12/2010). Una domanda di risarcimento dei danni, proposta invece in appello dall’originario creditore intimante per decreto ingiuntivo, integra certamente, rispetto a quella di adempimento azionata in sede monitoria, una domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., giacchè fondata su “petitum” e “causa petendi” differenti, ovvero su fatti ed elementi non connessi alla vicenda sostanziale originariamente dedotta in giudizio, supponendo la prima domanda l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni, e la seconda, piuttosto, la preesistenza di una specifica obbligazione inter partes.

3. Il terzo motivo di ricorso assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e la contraddittoria motivazione circa un punto prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Si critica la parte di sentenza che nega la pretesa del P. al compenso nei confronti del Comune e dell’Università agraria di Calcata, in quanto il prodotto finale della sua prestazione – con la pubblicazione della verifica demaniale – non era mai stato posto a disposizione di tali enti. Così il ricorrente chiede a questa Corte di decidere se il verbale di operazioni peritali sottoscritto il 3 maggio 2001 dal rappresentante del Comune di Calcata e dal rappresentante dell’Università Agraria di Calcata, dal quale risulta la consegna delle relazioni del perito P., non costituisca, piuttosto, elemento di prova; e, parimenti, se i verbali delle operazioni peritali e le lettere di sollecito dell’ingegnere P. al Comune di Calcata ed all’Università Agraria di Calcata per ottenere la documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico, debbano costituire elemento di prova per il giudice.

3.1. Il terzo motivo di ricorso è comunque inammissibile nella parte in cui ancora una volta sollecita il riscontro di un vizio di contraddittorietà della motivazione, non più riconducibile al parametro del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è comunque infondato, giacchè ipotizza erroneamente una violazione dell’art. 116 c.p.c. (che andrebbe comunque sussunta nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non nel vizio di violazione di legge, come fa il ricorrente), la quale è astrattamente configurabile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, ovvero, al contrario, che abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova munita di valore legale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014). Il terzo motivo, invece, si limita a dedurre che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio apprezzamento con riguardo ad una specifica prova documentale. La Corte d’Appello ha, del resto, motivato circa l’inutilità della prestazione eseguita dal P. nei confronti del Comune e dell’Università, essendo le operazioni iniziate nel 1982, e negato il rilievo alla difficoltà addotte al riguardo dal professionista per giustificare tale notevolissimo ritardo. E l’accertamento di un inadempimento rispetto ad un obbligo professionale, come dell’utilità di un adempimento tardivo, rientra certamente nel compito del giudice di merito, in quanto involge una valutazione degli elementi storici che sfugge al controllo di legittimità se non per l’omesso esame di fatti decisivi. Il ricorrente, invece, prospetta nel suo terzo motivo vizi di motivazione della sentenza, in forma di insufficiente spiegazione logica relativa all’apprezzamento, operato dal giudice di merito, dei fatti della controversia e delle prove raccolte, proponendo una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie secondo una logica alternativa che non riveste alcun connotato di decisività.

Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controriccorrenti.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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