Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21544 del 18/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 18/09/2017, (ud. 21/03/2017, dep.18/09/2017),  n. 21544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20972-2015 proposto da:

M.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 78,

presso lo studio dell’avvocato ALFONSO AVELLA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95,

presso lo studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FEDERICO COGO;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DEI BENI E PER LE ATTIVITA’

CULTURALI, EREDI DI ME.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, depositata in data

12/03/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale FUZIO

Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

uditi gli avvocati Alfonso Avella e Federico Cogo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.Z. ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., u.c., contro il Ministero di Grazie e Giustizia, il Ministero dei Beni e per le Attività Culturali, M.E. e gli Eredi di Me.Gi., avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1324 del 12 marzo 2015, che ha rigettato l’appello, proposto da esso ricorrente contro la sentenza del Tribunale Regionale Amministrativo per il Veneto n. 1320 del 22 novembre 2013.

Quella sentenza aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il suo ricorso inteso ad ottenere l’annullamento di un provvedimento adottato dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Rovigo, con il quale quel giudice – provvedendo sulla fase sommaria di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., introdotto dal ricorrente in relazione ad un procedimento di espropriazione immobiliare – aveva rigettato l’istanza di adozione di un provvedimento sommario di sospensione della vendita e fissato l’inizio del giudizio di merito.

2. Il ricorso al Tar Veneto del qui ricorrente era stato proposto sull’assunto che il provvedimento del giudice dell’esecuzione avesse violato sia i “diritti legittimi” del Ministero per i Beni Culturali sia quelli del ricorrente, nel confermare le valutazioni effettuate dal c.t.u. nominato nella procedura esecutiva in funzione della stima del valore del compendio immobiliare pignorato.

3. Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto M.E..

4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il Collegio rileva che il ricorso è stato proposto contro gli eredi di Me.Gi. collettivamente ed impersonalmente senza alcuna indicazione e precisazione del momento in cui si sarebbe verificato il decesso della de cuius e senza alcuna precisazione che il luogo in cui la notificazione è stata eseguita (ai sensi dell’art. 140 c.p.c.) si identifichi nell’ultimo domicilio della medesima.

Poichè il ricorso, come si dirà di seguito, dev’essere rigettato, non risulta necessario interrogarsi sulle conseguenze di dette carenze di allegazione ed in particolare sul se esse abbiano inciso sulla ritualità della notificazione, avuto riguardo al disposto dell’art. 328 c.p.c. e art. 330 c.p.c., comma 2.

2. Le ragioni di infondatezza del ricorso sono le seguenti.

2.1. La vicenda che ha occasionato il giudizio si è così articolata:

a) nell’ambito di un procedura esecutiva immobiliare a carico del qui ricorrente, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Rovigo, con ordinanza del 9 novembre 2011, disattendendo un’istanza del debitore, confermava la valutazione peritale riguardo all’immobile pignorato e disponeva darsi corso alla vendita;

b) il debitore e qui ricorrente proponeva opposizione agli atti esecutivi ed il Giudice dell’Esecuzione, con ordinanza del 19 dicembre 2012, rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione e concedeva termine sino al 15 marzo 2013 per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata;

c) detta ordinanza veniva impugnata dal ricorrente davanti al Tar Veneto sull’assunto che il provvedimento – avendo avallato la valutazione peritale, la quale era stata espressa, a dire del ricorrente, considerando possibile un intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile sul compendio immobiliare pignorato, che invece non lo sarebbe stato (sempre nella prospettazione dell’esecutato), in ragione del suo carattere di bene di interesse storico e culturale, soggetto soltanto ad un piano di recupero, con conseguente incidenza sul suo valore – avesse leso sia “diritti legittimi sia nei riguardi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sia nei riguardi del privato cittadino M.Z.”;

d) con il ricorso si postulava che il Tar Veneto annullasse i provvedimenti del Tribunale di Rovigo e che ordinasse “l’intervento in causa” del detto Ministero e di quello della Giustizia;

e) il Tar Veneto dichiarava inammissibile il ricorso per insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, essendo l’atto impugnato appartenente alla cognizione della giurisdizione ordinaria;

f) il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che bene il primo giudice avesse ravvisato l’insussistenza della giurisdizione, per essere l’atto impugnato un atto di natura giurisdizionale il cui esame era affidato alla giurisdizione del giudice ordinario nell’ambito della cognizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e ciò anche per i profili inerenti alla valutazione del perito nominato dal Giudice dell’Esecuzione.

2.2. Dopo l’esposizione del fatto, il ricorso, sotto la rubrica “motivi”, così si articola:

” M.Z. con il proprio ricorso innanzi il Tribunale del Veneto chiedeva che il Tar disponesse l’intervento in causa, vale a dire nel procedimento esecutivo immobiliare innanzi il Tribunale di Rovigo R.G. Esec. 245/11, del Ministero per i beni attività culturali affinchè lo stesso ministero, mezzo di un suo tecnico, per l’abbisogna, potesse cautelare l’interesse pubblicistico nei confronti di eventuali successive demolizioni intraviste nella perizia del CTU del Tribunale di Rovigo. Certamente, queste circostanze oltre che a violare l’interesse legittimo pubblicistico avrebbero violato l’interesse legittimo privato del M.Z., il quale si sarebbe potuto trovare a ricevere un danno patrimoniale notevolissimo in ordine ai valori indicati dallo stesso Tribunale. Le violazioni dei diritti legittimi, già sollevate innanzi il Tribunale di Rovigo non furono prese in considerazione dal Giudicante – Giudice dell’Esecuzione e M.Z. non poteva avere altra scelta di adire le vie del diritto amministrativo come, tra l’altro, ha fatto. Nel momento in cui il Tar nel suo modo di valutare i fatti ha intravisto una sorta di opposizione agli atti esecutivi, vicenda quest’ultima effettivamente e giuridicamente di competenza del Tribunale ordinario, ha omesso, dall’altro canto di valutare la richiesta di intervento in causa previa autorizzazione dello stesso da parte del Ministero per i beni e le attività culturali con l’ausilio del Ministero della giustizia.

2) Il difetto di giurisdizione, alla luce di quanto il dedotto e richiesto, non sussiste per il semplice motivo che non si è mai richiesto di provvedere a valutare i fatti attinenti l’esecuzione immobiliare e anche se innanzi il Tar si chiese la sospensiva, la stessa fu richiesta solamente per dar modo o al debitore M.Z. o all’Avvocatura dello Stato di espletare le attività consequenziali dell’intervento in causa sia del Ministro dei beni e le atti, sia del Ministero di Grazia e Giustizia.”.

Sulla base di tali enunciazioni, cui null’altro (Ndr: testo mancante) ricorrente ha chiesto che questa Corte cassi la sentenza (Ndr: testo mancante) “voglia disporre ed ordinare l’intervento in causa sia del Ministero dei beni e per le attività culturali e sia del Ministero di Grazia e Giustizia nel procedimento esecutivo immobiliare NRG sec. 245/11 innanzi il Tribunale di Rovigo, con ogni consequenziale statuizione”.

3. La prospettazione del ricorso, come si vede, evidenzia il completo abbandono di quella che – sebbene in aggiunta alla richiesta di ordinare l’intervento dei Ministeri – era stata assunta con l’introduzione del giudizio davanti al giudice amministrativo, nel senso di un annullamento del provvedimento, emesso dal Tribunale di Rovigo in funzione di Giudice dell’Esecuzione, all’esito della fase sommaria di un’opposizione agli atti esecutivi.

Si sostiene, infatti, seppure con una certa ambiguità nell’esposizione, ma che viene, poi, superata nelle conclusioni, che la sentenza del Consiglio di Stato sarebbe stata emessa in violazione delle regole sulla giurisdizione, là dove quel giudice avrebbe omesso di valutare la richiesta di ordinare l’intervento in causa, cioè nel giudizio di opposizione, dei Ministeri.

Ed anzi si chiede che, previa cassazione della sentenza, l’ordine di intervento sia dato da queste Sezioni Unite.

3.1. Così prospettata l’impugnazione appare innanzitutto diretta a denunciare, al di là di qualsiasi attività argomentativa, una sorta di rifiuto del Consiglio di Stato di esercitare la giurisdizione, sebbene commesso per il tramite di un’omissione di pronuncia su un petitum che ad esso era stato rivolto.

Tale rifiuto, peraltro, si sarebbe verificato con una sorta di omissione di pronuncia, derivante da un fraintendimento della domanda del ricorrente, che non sarebbe stata diretta contro i provvedimenti assunti dal giudice ordinario.

3.2. Il Collegio rileva che, al di là della palese inesattezza di quest’ultimo assunto, desumibile dalle stesse enunciazioni del ricorso (posto che nell’esposizione del fatto si assume espressamente, a pagina 8, che il ricorso al Tar Veneto era stato proposto “per l’annullamento del provvedimento del G.E.” del 19 novembre 2012 e di quelli “consequenziali in ordine alla ordinanza di vendita per il giorno 08.03.2013”), la prospettazione del ricorrente si risolve nell’astensione da qualsiasi critica alla motivazione della sentenza impugnata quanto all’esclusione dalla giurisdizione amministrativa di ogni sindacato sui provvedimenti giurisdizionali resi dal giudice ordinario.

L’unica ragione di impugnazione espressa con l’addebito al Consiglio di Stato di avere omesso di esercitare la propria giurisdizione per non essersi pronunciato sulla richiesta di ordinare l’intervento nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario, pur in astratto ricondotta alla figura della violazione della giurisdizione sotto la specie del c.d. rifiuto di esercitare la propria giurisdizione da parte del giudice cui essa è attribuita, risulta palesemente priva di fondamento.

Parte ricorrente, infatti, come si vede dalle enunciazioni sopra riprodotte, non svolge alcuna attività argomentativa e dimostrativa del come e del perchè sussisterebbero nell’ordinamento previsioni normative, le quali, con riguardo ad una vicenda in cui un bene immobile, la cui condizione giustifichi in thesi l’esistenza di interessi di natura amministrativa affidati alla tutela del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si sia verificata la pendenza di una vicenda di espropriazione forzata immobiliare dinanzi alla giurisdizione del giudice ordinario, possano dare luogo, a favore del soggetto che subisce l’esecuzione forzata, ad una situazione giuridica soggettiva tutelabile davanti al giudice amministrativo con una domanda giudiziale ad esso rivolta e, dunque, appartenente alla sua giurisdizione, intesa ad ottenere che quel giudice adotti un provvedimento giurisdizionale, con cui disponga che quel ministero dispieghi intervento, a tutela di quegli interessi, nella procedura esecutiva e/o nel giudizio di opposizione agli atti, che penda avverso la procedura esecutiva.

La totale assenza di argomentazioni dimostrative dell’esistenza di quelle norme e l’assoluta carenza di individuazione dell’apparato normativo che evidenzierebbe la configurabilità di una domanda di quel genere, si risolvono in una totale mancanza di individuazione delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice amministrativo di esercitare la sua giurisdizione su di essa.

Ne segue la totale carenza di ragioni giustificative di un motivo di violazione della giurisdizione sotto la specie del c.d. rifiuto di esercizio della giurisdizione.

Tanto si osserva non senza che si debba rilevare anche la singolarità delle conclusioni del ricorso, là dove si postula che la giurisdizione che si sostiene denegata dovrebbe essere esercitata, dopo la constatazione del preteso diniego da parte del giudice amministrativo, da queste stesse Sezioni Unite, cioè dal’organo di vertice della giurisdizione ordinaria, con evidente palese esorbitanza dalla logica del sindacato affidato ad Esse sulle questioni di giurisdizione, quasi che nel ricorso rivolto alle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione contro le sentenze dei giudici speciali possa trovare applicazione l’art. 384 c.p.c., comma 3.

4. Le considerazioni svolte comportano, dunque, il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nei confronti della parte resistente e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Non è luogo a provvedere quanto ai rapporti processuali con gli intimati.

5. La Corte ritiene che nella specie ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Come ha riconosciuto il Giudice delle Leggi nella sentenza n. 152 del 2016, all’istituto di cui a detta norma si deve attribuire carattere sanzionatorio e finalizzato a scongiurare che la richiesta di esercizio della giurisdizione sia formulata in modo tale che risulti volta solo a prolungare inutilmente la durata del processo.

L’espressione “in ogni caso”, con cui esordisce l’art. 96, comma 3 è da intendere nel senso che si prescinda dall’esistenza di un danno, necessaria invece nell’ipotesi di cui allo stesso art. 96, comma 1, ma, non nel senso che si prescinda dal presupposto dell’avere la parte agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sempre richiesto dal comma 1 della norma: è sufficiente osservare che anche il comma 3 è compreso in una norma che, essendo rubricata “responsabilità aggravata”, sottende come presupposto necessario sempre l’esistenza di un comportamento addebitabile alla parte, cioè ad essa in quanto normalmente rappresentata in giudizio dal difensore.

Nella fattispecie, l’essere stato proposto un ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione contro una sentenza del giudice speciale declinatoria della giurisdizione, imputando a quel giudice di non avere esercitato la sua giurisdizione, nella specie quella amministrativa, con l’adozione di una specifica forma di tutela, consistente nel prescrivere ad un’amministrazione la tenuta di un comportamento processuale davanti alla giurisdizione ordinaria in un processo pendente, implica l’esistenza di un agire in giudizio con colpa grave, là dove, a fronte di una così particolare richiesta di tutela, si è completamente omesso di individuare i referenti normativi che l’avrebbero giustificata e ne avrebbero giustificato la tutelabilità dinanzi a quella giurisdizione. E’ proprio la singolarità della prospettazione a rendere del tutto ingiustificata la totale pretermissione delle possibili norme che avrebbero giustificato, sebbene nella prospettazione del ricorrente, quella tutelabilità. Di modo che il suo comportamento appare affetto da colpa grave e volto solo a procrastinare il processo.

L’ammontare della sanzione, di cui alla norma dell’art. 96, comma 3, può essere individuato equitativamente in una somma corrispondente a quella che si liquiderà a titolo di compensi a favore della controparte.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromilacento, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento in favore del resistente della ulteriore somma di Euro quattromilacento. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA