Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21543 del 20/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 20/08/2019), n.21543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3204-2016 proposto da:

L.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3257/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/12/2015 R.G.N. 828/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 3257/2015, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado ed accolto l’opposizione proposta dall’Inps avverso il precetto notificato dall’avvocato L.O. per crediti professionali da attività giudiziale, pronunciando sull’appello proposto dal medesimo avvocato avverso la sentenza del Tribunale di Trani che aveva accolto l’opposizione a tale precetto proposta dall’Inps;

la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto che la sentenza di primo grado era nulla per la mancata interruzione del processo a seguito della sospensione cautelare dell’avvocato L. dall’iscrizione all’albo degli avvocati, ha deciso nel merito dell’opposizione a precetto, dando atto che l’avvenuta riattivazione del processo in appello aveva impedito l’estinzione e che, come affermato dal primo giudice, sussisteva la competenza del giudice del lavoro in ragione dell’origine del credito professionale, derivante da sentenza su rapporto previdenziale; inoltre ha rilevato che con il precetto erano state chieste somme per diritti ed onorari successivi alla sentenza per le quali non vi era un titolo; non vi era stata liquidazione da parte dell’ufficiale giudiziario ex art. 91 c.p.c., comma 2, delle spese di precetto e che ciò nonostante l’Inps aveva corrisposto una maggior somma rispetto a quella indicata in sentenza proprio al fine di coprire in modo forfetizzato tali ulteriori spese;

avverso tale sentenza, l’avvocato L. propone ricorso per cassazione con tre motivi;

Resiste l’INPS con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, l’avv. L. ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 298 e 304 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale per la quale quanto previsto circa l’impossibilità di compiere durante la sospensione atti del procedimento opererebbe limitatamente al perdurare della causa dell’interruzione e non si protrarrebbe fino alla richiesta di prosecuzione o alla riassunzione del processo;

– con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 302,303 e 305 c.p.c., il ricorrente lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale che ha escluso essersi determinata l’estinzione del processo a fronte dell’asserito difetto della richiesta di prosecuzione e di riassunzione del processo;

– nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. è prospettata con riferimento allo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nel pronunziarsi sul merito della controversia in difetto di domanda dell’INPS, da svolgersi in via incidentale, di conferma della pronunzia di primo grado di accoglimento nel merito dell’opposizione a precetto a fronte della declaratoria di nullità di quella sentenza chiesta dall’avv. L. in sede di gravame;

– i primi due motivi, connessi e da trattare congiuntamente, si rivelano infondati perchè non sussiste la causa di interruzione invocata, con il consequenziale effetto estintivo del giudizio di opposizione a precetto che il ricorrente connette alla mancata tempestiva riattivazione;

– va, infatti, rilevato che la declaratoria di nullità adottata dalla sentenza impugnata non sì conforma alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo la quale la sospensione dall’esercizio della professione dell’unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l’automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, solo se si verifica un concreto pregiudizio arrecato dall’evento al diritto di difesa e, pertanto, non si determina alcuna nullità degli atti processuali nell’ipotesi in cui il periodo di sospensione del difensore dalla professione cada integralmente tra una udienza e la successiva in quanto nessuna incisione negativa sulle attività difensive della parte può ritenersi verificata, con conseguente esclusione della nullità della sentenza successivamente emessa, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo in parola (cfr., in termini, Cass. 10/07/2015, n. 14520; Cass. 08/04/2016, n. 6838; Cass. 5/03/2018, n. 5106; Cass. n. 10527 del 2018 e n. 10769 del 2018 queste ultime proprio in fattispecie tra le stesse parti);

– dunque, poichè è proprio questa la situazione processuale verificatasi nei caso di specie, deve ritenersi erronea la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado che la Corte d’appello ha fatto discendere in via automatica dalla mera intervenuta sospensione cautelare, pur negando la sussistenza di effetti estintivi per la carenza di conoscenza legale dell’evento interruttivo in capo all’Inps;

– peraltro, l’errore della Corte d’appello, che qui si corregge ai sensi dell’art. 384 c.p.c. essendo la sentenza impugnata comunque pervenuta a conclusione conforme a diritto, non ha prodotto effetti sostanziali sull’esito del giudizio giacchè, la Corte stessa ha comunque, correttamente, esaminato i motivi d’appello (indicati in sentenza quali capi sub c) e d)) che riproducevano, seppure in via subordinata, le ragioni fatte valere nel giudizio di opposizione a precetto già disattese dal primo giudice;

– ciò non ha determinato ultrapetizione, ed in tal senso è pure infondato il terzo motivo di ricorso, proprio in quanto era stato lo stesso appellante a reiterare, in via subordinata, l’eccezione di incompetenza per materia e per valore del Tribunale di Trani Sezione Lavoro a giudicare sull’opposizione a precetto proposta dall’Inps e, comunque, a chiedere alla Corte d’appello di giudicarla infondata, con ciò devolvendo al grado d’appello anche tali aspetti nell’ipotesi in cui non fosse accolta la richiesta di accertamento dell’estinzione del giudizio per inattività delle parti;

– in definitiva, Il ricorso va rigettato;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida Euro 800,00 per compensi ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2019

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