Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21542 del 25/10/2016
Cassazione civile sez. II, 25/10/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 25/10/2016), n.21542
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22995-2011 proposto da:
D.M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MANCUSO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE GULLO;
– ricorrente-
contro
COMPLESSO CONDOMINIALE (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato FABIO SCUDELLARI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO
VEZZOLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1913/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 24/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito l’Avvocato L. T. C., con delega dell’Avvocato MASSIMO
VEZZOLI difensore del controricorrente, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 19 maggio 2005 D.M.A. proponeva opposizione avverso il D.I. emesso dal Tribunale di Milano in data 23 giugno 2004 su ricorso del Complesso Condominiale (OMISSIS) di quella Città per il pagamento di Euro 2.615,94.
Costituitosi in giudizio l’opposto Condominio chiedeva il rigetto della opposizione ed, in via riconvenzionale, domandava la condanna del D.M. al pagamento della somma di Euro 931,23 a titolo di saldo di quanto dovuto per il consuntivo (OMISSIS) e per le prime due rate del preventivo (OMISSIS), nonchè -in via subordinata- la condanna al pagamento della somma di Euro 3.547,17 nell’ipotesi di accoglimento dell’opposizione.
Con sentenza n. 5439/2006 l’adito Tribunale dichiarava l’inefficacia dell’opposto decreto ingiuntivo e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione, chiedendone le riforma, interponeva appello il complesso condominiale.
Resisteva al gravame, di cui chiedeva il rigetto, il D.M., che proponeva appello incidentale chiedendo la condanna del Condominio alla restituzione delle somme ottenute in forza del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 1913/2010, l’adita Corte di Appello di Milano accoglieva la domanda riconvenzionale subordinata e, per l’effetto, accertato che il D.M. era debitore della somma di Euro 3.547,17 e che il complesso condominiale aveva già incassato la somma di Euro 2.615,94 ad esso assegnata nel procedimento di pignoramento presso terzi, condannava il medesimo D.M. al pagamento della residua somma di Euro 931,23, oltre interessi, nonchè alla refusione delle spese del primo e del secondo grado del giudizio.
Per la cassazione della succitata decisione ricorre il D.M. con ricorso affidato a due ordini di motivi.
Resiste con controricorso l’intimato complesso condominiale.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 644 e 650 c.p.c., nonchè omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice di primo grado, dopo aver correttamente dichiarato l’inefficacia del D.I., omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione somme e per aver poi la Corte di merito detratto da quanto egli sarebbe stato tenuto a corrispondere al condominio un importo inferiore a quello che, in sede esecutiva, era stato a quest’ultimo assegnato (Euro 2.615,94, anzichè Euro 5.412,14), senza considerare, inoltre, che non erano dovute le spese del giudizio monitorio e dell’esecuzione intrapresa sulla base di un D.I. divenuto inefficace.
Il motivo non può essere accolto per più di una ragione.
Parte ricorrente adduce oggi un preteso errore della Corte territoriale quanto all’errata imputazione di somme ovvero l’imputazione al medesimo della detrazione, rispetto a quanto ancora dovuto al Condominio, di una somma inferiore nei termini dianzi esposti.
Senonchè la censura oggi svolta inerisce un aspetto nuovo ed una questione nuova non sollevata in precedenza, nè adeguatamente allegata e comprovata come già svolta prima nel corso del giudizio.
Per di più, in assenza di ogni pur dovuta allegazione, deve evidenziarsi che le conclusioni in appello dell’odierno ricorrente non inerivano affatto, quanto al rimborso ivi richiesto, quanto oggi oggetto del motivo in esame.
In ogni caso, poi, la questione dell’ulteriore rimborso oggi inammissibilmente posta ben potrà, sussistendone i requisiti di legge, essere posta nell’ambito della procedura esecutiva o come opposizione o con altra domanda, ma non certo in questa sede.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e ss. per aver la Corte condannato al versamento integrale delle spese dei due gradi del giudizio, nonostante vi fosse stata soccombenza reciproca.
Il motivo è infondato perchè la sentenza impugnata con propria corretta valutazione del complesso delle domande poste ha svolto un comparazione con la considerazione della prevalente soccombenza, in base alla quale vi è stata la condanna alle spese oggi oggetto di contestazione.
Il motivo va, dunque, rigettato.
3.- Il ricorso, alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, va – pertanto – rigettato.
4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.
PQM
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016