Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21542 del 22/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 21542 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA
sul ricorso 19494-2013 proposto da:
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Regione pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CAPUTI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSER1A 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO,
rappresentato e difeso dagli avvocati SANDRO PASQUALI,

98(40

Data pubblicazione: 22/10/2015

PASQUALI FABIO giusta procura speciale a margine del
controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 709/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;
udito l’Avvocato Stefano Varone difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Pasquali Sandro difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti.
Svolgimento del processo
La Corte di appello di l’Aquila ha accolto l’appello principale proposto
da Caputi Pierluigi ed in riforma della sentenza di primo grado, ha
dichiarato il diritto del predetto alla perequazione della retribuzione
individuale di anzianità a quella percepita da altri dipendenti inquadrati
in pari ruolo a norma degli articoli 1 L.R. Abruzzo n. 16 del 2008 e 43
L.R. Abruzzo n. 6 del 2005 ed 1 L.R. Abruzzo n. 118 del 1998 fino
all’abrogazione soprawenuta per effetto della L.R. Abruzzo n. 24 del
2011, con condanna della Regione a corrispondere all’appellante le
differenze retributive maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle
rispettive date di entrata in vigore delle citate leggi regionali.
La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, ricostruito
il quadro normativo di riferimento e precisato che il meccanismo
perequativo di cui alla L.R. n. 118 del 1998, come modificata dalla L.R.
n.6 del 2005, era stato esteso, per effetto della L.R. n.16 del 2008 a tutti
i dipendenti regionali aventi medesimo inquadramento in ruolo e
qualifica in qualunque modo vi avessero avuto accesso, riteneva
riferibile l’operatività del predetto meccanismo perequativo non già
all’epoca dell’immissione in ruolo del dipendente interessato

Ric. 2013 n. 19494 sez. ML – ucl. 10-09-2015
-2-

L’AQUILA del 9/05/2013, depositata il 19/06/2013;

all’equiparazione, quanto piuttosto al momento dell’accesso nei ruoli
regionali del dipendente proveniente dall’esterno che godeva di una più
elevata retribuzione di anzianità in relazione alla quale doveva attuarsi
la perequazione. Veniva, invece, rigettato il ricorso incidentale della
Regione Abruzzo con il quale era riproposta l’eccezione di illegittimità
costituzionale della normativa regionale invocata e veniva denunciata

del dipendente di riferimento.
Avverso questa sentenza la Regione Abruzzo ricorre in cassazione
sulla base di tre censure, cui resiste, con controricorso, il Caputi.
Motivi della decisione
il Collegio ha disposto che la redazione della motivazione avvenga in
forma semplificata.
Con il primo motivo la Regione ricorrente deduce la violazione e/o falsa
applicazione dell’ art. 43 della L. R. Abruzzo n. 6 del 2005 come
modificato dall’art. 1 comma 2 della L. R. Abruzzo n. 16 del 2008 alla
luce degli artt. 36 e 117 della Costituzione e rileva che l’impianto della
normativa regionale, su cui si fonda l’impugnata sentenza, risulta
adottato in violazione della riserva di competenza alla contrattazione
collettiva del profilo retributivo del personale dipendente della Regione
Abruzzo, oltre che in violazione dei criteri di riparto fra legislatore statale
e regionale nonché del parametro regolatore di cui all’art. 36 Cost..
Chiede pertanto che sia disapplicata la predetta normativa regionale o,
in subordine, che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale
delle citate norme previa valutazione della non manifesta infondatezza
della questione.
Con il secondo motivo la Regione ricorrente, denunzia la violazione e/o
falsa applicazione dell’ art. 43 della L. R. Abruzzo n. 6 del 2005 come
modificato dall’art. 1 comma 2 della L. R. Abruzzo n. 16 del 2008,
rilevando che l’impianto della normativa regionale, su cui si fonda
l’impugnata sentenza, risulta adottato in violazione della riserva di
competenza alla contrattazione collettiva del profilo retributivo del
personale dipendente della Regione Abruzzo, oltre che in violazione dei
Ric. 2013 n. 19494 sez. MI – ud. 10-09-2015
-3-

l’erroneità della decisione impugnata con riferimento all’individuazione

criteri di riparto fra legislatore statale e regionale nonché del parametro
regolatore di cui all’art. 36 Cost.. Critica la sentenza impugnata per aver
legittimato, con la sua interpretazione, un allineamento dinamico verso
l’alto della voce retributiva ed osserva che è, invece, del tutto
ragionevole il mantenimento di trattamenti economici diversificati
riservato ai dipendenti inseriti nel ruolo dirigenziale regionale provenienti

discriminatoria, rispondendo a criteri di logicità e ragionevolezza, atteso
che i trattamenti economici sono strettamente ricollegati al percorso
lavorativo di ciascuno dei dipendenti
Con il terzo motivo di ricorso la Regione Abruzzo deduce la nullità della
sentenza per violazione dell’art. 278 c.p.c., anche in relazione all’art.
112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. .
Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente
ritenuto corretta la condanna generica pronunciata dal giudice di primo
grado sebbene fosse stata chiesta una condanna specifica, così
restando irrisolto ogni problema connesso alla quantificazione delle
somme chiesta
Tanto premesso rileva il Collegio che questa Corte nel decidere una
controversia identica alla presente ha rilevato, in maniera assorbente,
che “la Corte costituzionale con sentenza n. 211 del 2014 investita dal
Tribunale di Teramo della questione di legittimità costituzionale dell’art.
43 della 1.r. Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della
Legge Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2005), come
sostituito dall’art. 1, comma 2, della 1. r. Abruzzo 21 novembre 2008, n.
16 (Provvedimenti urgenti ed indifferibili) in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettera I), della Costituzione e dal momento che la
disciplina del trattamento economico dei dipendenti regionali
rientrerebbe nella materia dell’ordinamento civile che appartiene alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 43 della predetta I. r. Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6
come sostituito dalli art. I, comma 2, della 1.r. Abruzzo 21 novembre
[Zie. 2013 n. 19494 sez. ML – ud, 10-09-2015
-4-

da Amministrazioni diverse e che la situazione non poteva ritenersi

UMEN•~1

2008 n. 16 nella parte in cui introduce il corna 2-bis nell’art. Legge della
1.r. Abruzzo 13 ottobre 1998 n. 118 (Riconoscimento agli effetti
economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti
Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel
ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici
previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977).

retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti regionali,
allineandone l’ammontare a quello percepito dai dipendenti che,
provenendo da altre amministrazioni, sono transitati nei ruoli regionali,
incide sul trattamento economico dei dipendenti regionali prevedendone
un incremento allorché ricorrano le condizioni previste e, quindi eccede
dall’ambito di competenza riservato al legislatore regionale invadendo la
materia dell’ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato.” (cfr Cass. 15.12.2014 n. 26320).
Da quanto esposto consegue che, per effetto della declaratoria d’
incostituzionalità dell’art. 43 della 1.r. Abruzzo n. 6 del 2005, come
sostituito dall’art. 1, comma 2, della 1.r. Abruzzo 2008 n. 16 del 2008,
nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell’art. I della I. r. Abruzzo 13
ottobre 1998 n. 118 – su cui si fonda la domanda del dipendente – il
ricorso per cassazione deve essere accolto e la sentenza impugnata
cassata.
Non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto la
controversia può essere decisa nel merito, ai sensi del secondo comma
dell’art. 384 c.p.c. e la domanda originaria deve essere rigettata.
Il recente intervento della Corte Costituzionale in uno all’orientamento
espresso dai giudici di merito inducono questa Corte a ritenere
sussistenti le ragioni di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c. per
compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le
spese dell’intero processo.
Ric. 2013 n. 19494 sez. ML – ud. 10-09-2015
-5-

Tanto perché l’ art. 43 della citata I.r. n. 6 del 2005, nel disciplinare la

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.9 2015,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA