Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21542 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. I, 07/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9303/2019 proposto da:

K.K., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Antonino Novello, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 535/2018 della CORTE DI APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 05/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

che:

K.K., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Caltanissetta, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza della Corte territoriale oggi impugnata.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese per timore di essere ucciso dallo zio, che aveva già ucciso il padre per ragioni ereditarie.

I fatti narrati non sono stati ritenuti credibili o plausibili dalla Corte territoriale, e comunque relativi a vicende personali.

La Corte territoriale ha, pertanto, rigettato i motivi di appello circoscritti alla protezione sussidiaria ed a quella umanitaria – ed escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, segnatamente evidenziando che nel Paese di provenienza pur a fronte di un deterioramento della situazione nel sud del Mali – da cui proveniva il richiedente – era tuttavia il Nord del Paese ad essere maggiormente interessato dal conflitto armato.

Ha ritenuto infine che non ricorrevano i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, non profilandosi nè una situazione di personale vulnerabilità, nè l’integrazione sociale in Italia.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con un mezzo.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per non avere valutato il giudice di merito la gravità della attuale situazione del Mali, corredandola alla situazione personale di estrema povertà del richiedente, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere valutato il giudice di merito le vicende vissute in Libia, quale Paese di transito, ove il richiedente era stato quasi ridotto in schiavitù.

2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 29875 del 20/11/2018) che nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione. In sostanza, il vissuto nel Paese di transito può rilevare ove abbia determinato nel richiedente una situazione di vulnerabilità per i traumi psichici e le condizioni fisiche riportate (Cass. n. 13096 del 15/05/2019), situazione che qui il ricorrente non ha dedotto e che non può essere automaticamente fatta discendere dal suo trascorso, considerato che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018).

Nè la situazione di povertà del Paese di provenienza può ritenersi sufficiente per il riconoscimento della protezione umanitaria, posto che avrebbe potuto essere presa in considerazione a tal fine solo “una situazione di povertà estrema che metta a repentaglio l’esistenza stessa dell’individuo” e che nel caso di specie non è stata nemmeno dedotta.

Invero, secondo gli arresti anche più recenti di questa Corte (v. Cass.23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019; ancora Cass. n. 7985 del 21/04/2020), il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

La decisione in esame si è attenuta a questi principi, anche se la motivazione va corretta laddove, oltre a riferirsi alla rilevanza dell’accertamento in ordine alla personale condizione di vulnerabilità del richiedente ed alla sua situazione soggettiva ed oggettiva riferita al Paese di origine, introduce – errando- come elemento di comparazione anche il “preteso sradicamento dal territorio” di provenienza.

La Corte d’Appello, infatti, non ha negato che la protezione umanitaria potesse trovare, in astratto, uno spazio applicativo: ha invece escluso che potesse essere in concreto riconosciuta, essendo mancata la dimostrazione sia di personali situazioni soggettive di vulnerabilità riferibili all’appellante, sia dell’integrazione sociale in Italia, che neppure vengono dedotte con riferimento ad elementi specifici.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA