Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21541 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 25/10/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 25/10/2016), n.21541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27165-2011 proposto da:

GABERSET S.r.l., piva (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI STROZZI

30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA MOLFESE, rappresentata

e difesa dall’avvocato FRANCESCO MOLFESE;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di VIA (OMISSIS) in persona dell’Amministratore pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2368/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 26 giugno 2007 la Gaberset S.r.l. proponeva opposizione avverso il D.I. emesso il 19 ottobre 2006 dal Tribunale di Milano e con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.437,00 a titolo di dovuti contributi in favore del Condominio di via (OMISSIS) di quella Città.

Costituitosi in giudizio il Condominio chiedeva il rigetto dell’opposizione e la condanna dell’opponente per la stessa somma di cui al D.I. opposto e per il medesimo titolo.

Con sentenza n. 2970/2006 l’adito Tribunale confermava il D.I. e l’ordinanza ingiunzione ex art. 183 ter c.p.c. già emessa nel corso del giudizio, con condanna dell’opponente al pagamento della somma di Euro 3.437,00, oltre che alla refusione delle spese di lite. Avverso la succitata decisione interponeva appello la Gaberset S.r.l..

Resisteva all’interposto gravame il Condominio appellato. L’adita Corte di Appello, con sentenza n. 2368/2011, dichiarava l’inefficacia ex art. 644 c.p.c. del D.I., dichiarava assorbita nella pronuncia di condanna nei confronti della Gaberset S.r.l. al pagamento della somma di Euro 3.437,00 l’ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., rigettando le domande riconvenzionali della medesima società, condannata al pagamento delle spese processuali del grado.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale ricorre la Gabertset S.r.l. con atto affidato ad un ordine di motivo.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 1117 c.p.c., comma 1, n. 1, art. 1120 c.p.c., art. 1130 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 1669 e 2051 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver la Corte di merito erroneamente ritenuto che, in assenza di un vespaio aereato sin dall’epoca della realizzazione del fabbricato, sussisteva in capo al condominio l’obbligo di manutenzione ai sensi dell’art. 1130 c.c., n. 4 e art. 20151 c.c..

La censura invoca una presunta violazione di legge, ma – in effetti – finisce col concernere, innanzitutto, una questione di puà valutazione in fatto ovvero: l’erroneità del convincimento della Corte di merito (e, prima di essa, del Tribunale) che a causa della mancanza di un vespaio aereato vi era, nella concreta fattispecie per cui è giudizio, un obbligo di manutenzione a carico del condominio.

Il motivo, al di là del cennato improprio modo in cui risulta proposto ed articolato, è infondato.

La Corte distrettuale, facendo buon governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili, ha correttamente vagliato che gli interventi manutentivi, in dipendenza dei quali si continua a controvertere, erano dovute a causa di umidità.

E quest’ultima – si badi – non era riconducibile ad una deficitaria manutenzione del fabbricato condominale, ma alle intrinseche modalità edificatorie del fabbricato (circostanza, peraltro, che la Corte rileva neppure contestata dalla Gaberset).

Il motivo non è, quindi, accoglibile nè considerando la valutazione di fatto implicitamente contestata con lo stesso e neppure in considerazione delle norme secondo ricorso violate.

2.- Il ricorso, alla luce di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, deve – dunque – essere rigettato.

3.- Nulla va statuito quanto alle spese.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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