Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21541 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. I, 07/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9299/2019 proposto da:

S.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Antonino Novello, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 505/2018 della CORTE DI APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

S.A., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Caltanissetta, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza di appello oggi impugnata.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese perchè accusato ingiustamente di avere sequestrato ed ucciso la ragazza cristiana che aveva sposato contro la volontà dei genitori della stessa, ragazza che, invece, era deceduta a seguito di una aggressione subita in casa da parte di persone sconosciute.

I fatti narrati non sono stati ritenuti credibili o plausibili dalla Corte territoriale e, comunque, relativi a vicende personali.

La Corte territoriale ha, pertanto, rigettato i motivi di appello (circoscritti alla protezione sussidiaria ed a quella umanitaria) ed escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, segnatamente evidenziando che nel Paese di provenienza non vi era una condizione di conflitto interno, nè il pericolo di condanne a morte, tortura o minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata, nei termini richiesti dalla legge, come rilevato da fonti accreditate ed indicate (Comunicato del Dipartimento generale degli affari esteri della Confederazione Elvetica del 28/4/2017- COI EASO 2017), osservando che lo stesso ricorrente aveva riferito che nel villaggio di sua provenienza la “vita” era tranquilla e non vi erano gruppi terroristici.

Ha ritenuto che non apparivano soddisfatti i requisiti enunciati dalla sentenza Cass. n. 4455/2018 per l’effettuazione della valutazione comparativa ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari – pur potendosi ravvisare un significativo radicamento in Italia del richiedente in ragione del rapporto di lavoro instaurato a tempo indeterminato -, poichè non era emersa una specifica condizione di vulnerabilità nel caso di rientro in patria, stante anche l’inattendibilità del racconto in merito alle ragioni dell’allontanamento.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con due mezzi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere ravvisato la Corte nissena la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata.

In particolare il ricorrente si duole che la valutazione della condizione di violenza sia stata circoscritta alla zona di sua provenienza e non estesa a tutto il territorio nazionale; sostiene, inoltre, che le autorevoli fonti internazionali siano state considerate in maniera imprecisa e generica.

1.2. Il motivo è inammissibile perchè generico.

1.3. Quanto al primo profilo, va rammentato che secondo la giurisprudenza della Corte – formatasi con riferimento all’assetto normativo anteriore alla modifica del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, apportata dal D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, ed applicabile al caso di specie – il legislatore nazionale nel dare attuazione alla direttiva 2004/83/CE con il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 25, si era avvalso della facoltà, prevista dall’art. 8 di essa, di non escludere la protezione dello straniero, che ne abbia fatto domanda, per il solo fatto della ragionevole possibilità di trasferimento in altra parte del Paese di origine, nella quale non abbia fondato motivo di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire gravi danni.

Pertanto, non può essere rigettata la domanda di protezione per il solo fatto della ravvisata possibilità di trasferimento (Cass. 16 febbraio 2012, n. 2294; Cass. 9 aprile 2014, n. 8399; Cass. 27 ottobre 2015, n. 21903).

Peraltro, se è vero che – sempre con riguardo al quadro normativo anteriore al D.L. n. 113 del 2018 – per la giurisprudenza della Corte di cassazione la “settorialità” della situazione di rischio di danno grave nella regione o area di provenienza interna dello Stato di origine del richiedente asilo non preclude ‘accesso alla protezione per la sola possibilità di trasferirsi in altra area o regione del Paese, priva di rischi analoghi, non vale invece il contrario (Cass. 15 maggio 2019, n. 13088).

Segnatamente non è quindi possibile, accedere – come nel caso in esame al quale si applica la normativa anzidetta, alla protezione (per ottenere lo “status” di rifugiato politico o la misura più gradata della protezione sussidiaria) se si proviene da una regione o area interna del Paese di origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre aree o regioni invece insicure (Cass. 10 luglio 2019, n. 18540; Cass. 15 maggio 2019, n. 13088, Cass. 18 marzo 2020, n. 7450).

Resta da aggiungere per mera completezza – anche se non concerne il caso in esame – che il quadro normativo è cambiato a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018: lo Stato italiano con il D.L. n. 113 del 2018, art. 10, comma 1, lett. a), ha introdotto nell’ordinamento nazionale l’istituto della “Protezione all’interno del Paese d’origine”, previsto all’art. 8 della direttiva 2011/95/UE cit.

In particolare, con detta disposizione è stata aggiunta all’art. 32, comma 1, dopo la lett. b-bis) del D.Lgs. n. 25 del 2008, la seguente lettera:

“b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca”.

1.4. Quanto al secondo profilo, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha accertato, con riferimento a fonti accreditate, aggiornate ed indicate nella motivazione della sentenza che nella zona del Punjab non sussiste la dedotta violenza diffusa e generalizzata e che lo stesso ricorrente non aveva prospettato il pericolo derivante nei suoi confronti da una situazione di conflitto interno o internazionale.

Giova rammentare che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. n. 26728 del 21/10/2019).

Orbene, nel caso di specie, la censura non corrisponde al modello: il ricorrente sostanzialmente fornisce una personale interpretazione del Report EASO 2017 documento esaminato dalla Corte territoriale – e ne sollecita una rivalutazione, inammissibile in sede di legittimità.

Inoltre, quanto alla raccomandazione a limitare i viaggi in Pakistan, tratta dal sito (OMISSIS) del Ministero degli Esteri, la stessa non integra uno specifico elemento di fatto idoneo a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, giacchè integra il consiglio a limitare i viaggi a quelli indispensabili senza escluderli del tutto, e dà atto di un importante opera di contrasto al terrorismo attuata dalle forze di sicurezza pakistane, su cui il ricorrente non si sofferma.

2.1. Con il secondo motivo i ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, art. 8 CEDU e art. 1 Cost., per avere escluso la Corte territoriale la sua personale condizione di vulnerabilità in ragione dell’inattendibilità del racconto circa le ragioni di fuga e per non avere neppure considerato adeguatamente il suo percorso lavorativo come badante – a suo parere – sintomatico dell’integrazione in Italia.

2.2. Il motivo è inammissibile perchè prescinde dall’accertata non credibilità del ricorrente, non illustra specifiche condizioni di vulnerabilità tempestivamente dedotte in modo non generico, tanto più che non risulta contestato che lo stesso ricorrente avesse riferito che la vita al suo villaggio era tranquilla, e non coglie la ratio decidendi, fondata sulla impossibilità di effettuare ia comparazione come delineata ex Cass. n. 4455 del 23/02/2018, alla quale la decisione risulta conforme.

Invero, la situazione di povertà del Paese di provenienza o di carenza di occasioni lavorative non può ritenersi sufficiente per il riconoscimento della protezione umanitaria, considerato che, secondo gli arresti anche più recenti di questa Corte (v. Cass.23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019), il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’ effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Non può essere dunque riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

La Corte d’Appello non ha affatto negato che la protezione umanitaria potesse trovare, in astratto, uno spazio applicativo: ha invece escluso che potesse essere in concreto riconosciuta, essendo mancata la dimostrazione di specifiche situazioni soggettive di vulnerabilità riferibili all’appellante, situazione che neppure viene prospettata con riferimento ad elementi specifici o con richiami a fonti di conoscenza.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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