Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21540 del 20/09/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 21540 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 1719/07 proposto da:
Perillo Salvatore, domiciliato in Roma, Via Guido
Castelnuovo n. 60, rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Alfredo Lama e Raffaele Russo, anche disgiuntamente,
come da delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 20/09/2013
e sul ricorso n. 5329/07 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
ope
– ricorrente incidentale contro
Perillo Salvatore, domiciliato in Roma, Via Guido
Castelnuovo n. 60, rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Alfredo Lama e Raffaele Russo, anche disgiuntamente,
come da delega a margine del ricorso;
– intimato avverso la sentenza n. 199/33/05 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, depositata il 15
novembre 2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19 giugno 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Alessandro Maddalo, per la
controricorrente e ricorrente incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per
accoglimento del ricorso incidentale e assorbimento di
quello principale; in subordine, rigetto del ricorso
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legis;
principale e assorbimento di quello incidentale.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 199/33/05, depositata il 15
novembre 2005, la Commissione Tributaria Regionale
della Campania, respinto l’appello principale del
contribuente
Perillo
Salvatore,
nonché
quello
307/07/04 della Commissione Tributaria Provinciale di
Caserta che aveva rigettato il ricorso del ridetto
contribuente avverso l’avviso di accertamento n.
RE5CR0200027
IRPEF
1999/2000
col
quale
veniva
recuperato il credito d’imposta di cui all’art. 4 l. 27
dicembre 1997, n. 449 per incentivo all’occupazione.
La CTR respingeva, dapprima, l’appello incidentale
dell’Ufficio, con ciò giudicando ammissibile il ricorso
del contribuente, pur se proposto non per vizi propri
dell’avviso; questo perché, secondo la CTR, l’atto non
era
stato
“preceduto
da
altro
autonomamente
impugnabile”. Nel merito, invece, la CTR statuiva che
il contribuente, avendo indicato, per sedicente mero
errore materiale, il credito d’imposta di cui all’art.
4 1. n. 449 del 1997, non poteva poi pretendere di
usufruire di quello previsto agli artt. 7 e 8 1. 23
dicembre 2000, n. 388, giacché i benefici in parola
avevano presupposti temporali e normativi diversi.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
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incidentale dell’Ufficio, confermava la decisione n.
L’agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, a
sua volta proponendo ricorso incidentale con un unico
mezzo.
Contro il ricorso incidentale, il contribuente non
proponeva difese.
Diritto
incidentale debbono essere riuniti.
2.
Col primo motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza per “Violazione ed errata
applicazione degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c. e 118
att. in relazione all’art. 360, comma l, n. 3, 4 e 5;
nonché omessa ed insufficiente motivazione su punti
decisivi della controversia; illogicità della decisione
e travisamento dei fatti”, deducendo, a riguardo, che
la sentenza della CTR, “difettando del requisito della
motivazione”, doveva ritenersi “affetta da nullità
assoluta”.
Il motivo è inammissibile giacché, in violazione
dell’art. 366, comma l, n. 4, c.p.c., denuncia in
rubrica errores in procedendo con riferimento all’art.
112 c.p.c., errori che però non vengono minimamente
precisati, nemmeno comprendendosi se il vizio
denunciato sia stato quello di omessa pronuncia o di
ultrapetizione o di extrapetizione; inoltre, con
riferimento al vizio motivazionale, non viene
specificato quale sia il fatto o i fatti decisivi e
controversi che sarebbero stati affermati o negati
dalla CTR e in base a quali elementi di prova; in
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1. Ex art. 335 c.p.c. il ricorso principale e quello
realtà, il contribuente sembra confondere il vizio
motivazionale, che attiene sempre e solo
all’affermazione o negazione di fatti, con la mancanza
di motivazione giuridica della decisione, di per sé
irrilevante, atteso che l’illogica o mancante
motivazione di diritto deve esser semplicemente
comma, c.p.c., quando, ovviamente, la statuizione sia
conforme a legge (Cass. sez. trib. n. 23328 del 2011;
Cass. sez. trib. n. 1714 del 2007); sicché, in realtà,
quel che rileva, da questa prospettiva, è sempre e solo
la violazione di legge
sub specie
di errore
interpretativo della stessa o sua falsa applicazione,
censurabile unicamente a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., errore che, nella concreta fattispecie,
seppur enunciato nella rubrica del mezzo, non viene in
alcun modo esplicitato, in violazione dell’art. 366,
comma l, n. 4, c.p.c. (Cass. sez. 11 n. 1317 del 2004;
Cass. sez. III n. 1238 del 2000).
3. Col secondo motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza per “Violazione ed errata
applicazione della legge 449/1997, 488/98 e 388 art. 7
in relazione all’art. 360 n. 3 e 5, c.p.c.; carente,
insufficiente e omessa motivazione su un punto decisivo
della controversia”, esponendo, in particolare, ad
illustrazione del motivo, di non aver mai chiesto, al
Centro Servizi di Pescara “richiesta” intesa a ottenere
i benefici, come erroneamente affermato dalla CTR; ma
di aver, invece, commesso un errore materiale
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corretta da questa Corte a’ sensi dell’art. 384, ultimo
nell’indicare il beneficio di cui all’art. 4 1. n. 449
del 1997, piuttosto che quello
ex agli artt. 7 e 8 1.
n. 388 del 2000, di cui aveva diritto.
Il motivo è inammissibile perché non coglie la
ratio
decidendi della sentenza, in quanto la CTR ha escluso
che la contribuente potesse usufruire del credito
perché questa agevolazione aveva presupposti temporali
e normativi totalmente diversi dal beneficio di cui
all’art. 4 1. n. 449 del 1997, indicato per asserito
errore materiale; di qui il passaggio in giudicato
della decisione, non essendo stata gravata sullo
specifico punto, con la conseguente mancanza
d’interesse processuale a coltivare l’impugnazione
(Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011; Cass sez. I n.
15952 del 2007).
4. Assorbito il ricorso incidentale.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso
principale e dichiara assorbito quello incidentale;
condanna il contribuente Perillo Salvatore a rimborsare
all’Agenzia delle Entrate le spese processuali,
liquidate in C 2.000,00 per compensi, oltre a spese
prenotate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 19 giugno 2013
d’imposta di cui agli artt. 7 e 8 1. n. 388 del 2000,