Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21540 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.18/09/2017),  n. 21540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20879/2016 R.G. proposto da:

B.G., G.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA OSLAVIA n. 12, presso Io studio dell’avvocato FABRIZIO BADO’,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

n.98/G, presso lo studio dell’avvocato FABIO SCATAMACCHIA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CI.AM.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3803/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/06/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

B.G. e G.F. ricorrono, affidandosi ad un indifferenziato motivo (di “art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.”), per la cassazione della sentenza n. 3803 del 14/06/2016 della torte di appello di Roma, notificata il 23/06/2016, con cui è stato rigettato il loro appello contro l’accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 2901 c.c. nei confronti loro e della madre Ca.Eu. – in luogo della quale era subentrato, rimanendo contumace, quale parte processuale l’erede fratello Ca.Am., avendo all’eredità rinunciato i figli – da C.M. quanto alla donazione di un immobile in (OMISSIS);

resiste con controricorso il solo C., che deduce anche la nullità della notifica del ricorso all’intimato Ca., anch’esso nel frattempo mancato ai vivi;

è formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

i ricorrenti ed il controricorrente Cappelli depositano memorie ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

va esclusa la rilevanza di eventuali vizi di notifica all’intimato Ca. (mancata essendo la notifica anche ai suoi eredi collettivamente ed impersonalmente), se non per l’irrilevanza degli eventi interruttivi nel processo di legittimità (visto che quello si sarebbe verificato prima della sua instaurazione), quanto meno in forza del principio generale della non necessità di integrazione del contraddittorio o di rinnovazione della notifica al litisconsorte necessario pretermesso in sede di legittimità in caso di inammissibilità del ricorso, affermato fin da Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826, (Ndr, testo originale non comprensibile) Sez. U. 22/12/2015, n. 25772);

i ricorrenti formulano un’indistinta doglianza di erronea applicazione della norma dell’art. 2901 c.c., complessivamente considerata: ed essa è inammissibile per almeno due, tra loro concorrenti ed indipendenti, ragioni;

in primo luogo, già la modalità di formulazione del motivo fin dalla sua rubrica comporta l’adduzione di una generica ed indistinta censura di non condivisione della decisione gravata, senza farsi carico, nè nella rubrica, nè nello sviluppo di esso, di enucleare con precisione quali profili di violazione o, necessariamente in alternativa per non potersi dare la cumulativa presenza dei due vizi, di falsa applicazione di quella norma; si presentino in riferimento a ciascuno dei numerosi passaggi cumulativamente indicati in modo semplicemente narrativo nella contestazione indifferenziata dell’esito complessivo della gravata decisione, senza così consentire di enucleare appunto critiche analitiche: è violato in tal modo il requisito di specificità e completezza del motivo di cassazione (Cass. 04/03/2005, n. 4741; Cass. 03/07/2008, n. 18202; Cass. 19/08/2009, n. 18421; Cass. 20/09/2013, n. 21611; Cass. 06/03/2014, n. 5277; Cass. ord. 24/03/2017, n. 7701), poichè esso difetta di specifiche argomentazioni tese a dimostrare motivatamente in qual modo singole e determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata siano in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie (Cass. 08/03/2007, n. 5353; Cass. 17/05/2006, n. 11501), mentre non basta addurre in generale la violazione di una norma complessivamente indicata, ciò equivalendo a limitarsi a dedurre che la sentenza è errata;

inoltre, dei documenti od altri elementi istruttori di cui si lamenta sommariamente la preterizione o l’inesatta considerazione si dà in ricorso – essendo, per giurisprudenza consolidata, del tutto insufficiente il mero generico richiamo ai documenti prodotti nel fascicolo separato – ora un cenno incompleto o interpolato, ora un cenno insufficiente, con riferimento alla sede processuale di produzione/che rimane del tutto ellittico e pertanto assolutamente inidoneo, in violazione dell’ulteriore relativo onere formale del ricorso per cassazione (sul quale, tra le innumerevoli, v.: Cass. ord. 26/08/2014, n. 18218; Cass. ord. 16/03/2012, n. 4220;Cass. 01/02/1995, n. 1161; Cass. 12/06/2002, n. 8388; Cass. 21/10/2003, n. 15751; Cass. 24/03/2006, n. 6679; Cass. 17/05/2006, n. 11501; Cass. 31/05/2006, n. 12984; Cass. ord. 30/07/2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1,; Cass. 31/07/2012, n. 13677; Cass. Sez. U. 04/04/2016, n. 6451; Cass. Sez. U. 01/07/2016, n. 13532; Cass. Sez. U. 04/02/2016, n. 2198): e quindi senza che la trascrizione di parti di quelli, messa in evidenza nella memoria, possa giovare o integrare il rispetto di quegli oneri;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei soccombenti ricorrenti (tra loro in solido per l’evidente identità di posizione processuale) alle spese in favore del controricorrente e senza distrazione in favore del suo difensore, non avendo, nella sede propria delle richieste di condanna alle stesse in controricorso e in memoria, quest’ultimo formulato richiesta di attribuzione, restando generico il cenno incongruamente formulato nell’impropria sede dell’intestazione del controricorso;

infine, va dato pure atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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