Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21540 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. I, 07/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8751/2019 proposto da:

N.M., domiciliato in Roma, V.le Angelico n. 38, presso lo

studio dell’Avvocato Roberto Maiorana, dal quale è rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 214/2017 della CORTE DI APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 11/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

che:

N.M., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Caltanissetta, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza della Corte territoriale oggi impugnata.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese per paura di ritorsioni da parte di alcuni mujhaheddin, che lo avevano sequestrato – stante la sua professione di farmacista – per fargli curare un miliziano ferito e che dopo la morte di questi lo avevano ricontattato; aveva riferito anche di temere di essere arrestato con l’accusa di omicidio colposo.

I fatti narrati non sono stati ritenuti credibili o plausibili dalla Corte territoriale, che ha rimarcato sia le carenze del racconto in merito al sequestro, che la circostanza del suo rientro volontario e regolare, attraverso le frontiere, in Pakistan, in occasione dell’asserito funerale della madre, condotta ritenuta inconciliabile con i timori di arresto paventati.

La Corte territoriale ha, pertanto, rigettato i motivi di appello ed escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione, segnatamente evidenziando – quanto alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 – che nel Paese di provenienza non vi era una condizione di conflitto interno, nei termini richiesti dalla legge, come sostenuto dall’appellante, nè il pericolo di condanne a morte, tortura o minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata.

Ha ritenuto che “le suddette ragioni escludono altresì la sussistenza di ragioni di protezione umanitaria” (fol. 3 della sent. imp.).

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con sei mezzi.

Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione, sotto il profilo della motivazione solo apparente, lamentando la mancata esposizione dei fatti di causa, dei motivi di appello e delle ragioni del rigetto degli stessi, di modo da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi.

1.2. Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla condizione di pericolosità e dalle situazioni di violenza generalizzata esistenti in Pakistan, nonchè l’omessa consultazione e valutazione delle fonti informative.

1.3. Con il terzo motivo si lamenta l’omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizioni personali del ricorrente.

Il ricorrente si duole che, anche a voler ritenere non credibili le vicende raccontate, la Corte territoriale non abbia considerato il timore espresso in relazione alla situazione esistente in Pakistan, posto che la sua provenienza non era stata messa in discussione, in riferimento alla domanda di protezione sussidiaria e non abbia considerato l’integrazione sociale raggiunta in Italia, in relazione alla protezione umanitaria.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la mancata concessione della protezione sussidiaria, dovuta ex lege – a parere del ricorrente – in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese di origine.

1.5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè il difetto di motivazione ed il travisamento dei fatti, lamentando ancora una volta l’assenza di istruttoria in merito alle condizioni del Pakistan e l’assenza di motivazione in ordine al diniego della protezione sussidiaria.

1.6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in merito alla domanda di protezione umanitaria e si lamenta la violazione del divieto di espulsione, nonchè l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost. e l’omessa valutazione delle condizioni personali del ricorrente e dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

2. Il primo motivo è fondato e va accolto.

Giova ricordare che “Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. n. 20921 del 05/08/2019).

Nel caso di specie la sentenza impugnata è nulla perchè carente nell’illustrazione delle critiche dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Corte territoriale a disattenderle.

Inoltre la motivazione appare formale ed assertiva sia in merito al rigetto delle domande di protezione sussidiaria, sia per l’umanitaria: in particolare, il giudizio sulla situazione socio/politica del Pakistan non è è svolto ripercorrendo informazioni aggiornate desunte da fonti accreditate; ed ancora, nessun elemento specifico è indicato per negare la protezione umanitaria, il cui rigetto erroneamente è fatto derivare da quello della protezione internazionale in modo difforme dai principi elaborati da questa Corte, secondo i quali “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6” (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304). Inoltre va rimarcato che il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (vedi, per tutte: Cass. 18 aprile 2019, n. 10922; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2960; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2956; Cass. 21 aprile 2020, n. 7985).

3. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

4. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

– Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la

sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese del giudizi di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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