Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2154 del 05/02/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2154 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 9866-2009 proposto da:
MOELLHAUSEN

S.P.A.

(c.f./p.i.

11300860159),

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
B.B.E. INTERNATIONAL S.R.L., già S.A.S. (C.F./P.I.

Data pubblicazione: 05/02/2015

03323230155), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,
2014
1932

VIALE ANGELICO 92, presso l’avvocato ROBERTO
GIOVANNI ALOISIO, che le rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ANTONIO BRAGGION, ALDO
PENAllI, giusta procure in calce al ricorso;

1

- ricorrenti contro

CREATIVE FLAVOURS & FRAGRANCES S.P.A., C ET P S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE, REDIFIN S.P.A., FOTI FRANCESCO
M.V.;

Nonché da:
CREATIVE FLAVOURS & FRAGRANCES S.P.A., già S.R.L.
(C.F./P.I.

12546920153),

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso
l’avvocato PAOLO PUCCIONI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ELENA CARPANI,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

MOELLHAUSEN

S.P.A.

(c.f./p.i.

11300860159),

in

persona del legale rappresentante pro tempore,

– intimati –

B.B.E. INTERNATIONAL S.R.L., già S.A.S. (C.F./P.I.
03323230155), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIALE ANGELICO 92, presso l’avvocato ROBERTO
GIOVANNI ALOISIO, che le rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ANTONIO BRAGGION, ALDO

2

PENAllI, giusta procure in calce al controricorso al
ricorso incidentale;
– controricorrenti al ricorso incidentale contro

FOTI FRANCESCO M.V., C ET P S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,

avverso la sentenza n.

intimati

3290/2008 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

18/11/2014

dal

Consigliere

Dott.

VITTORIO RAGONESI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, assorbito
il ricorso incidentale.

REDIFIN S.P.A.;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 20-7-2000, la Moellhausen spa, la BBE

Minno Dario & C. srl convenirono in giudizio
innanzi al Tribunale di Milano la Creative Flavours
and Fragrances srl e la Creations et Parfums srl,
premettendo di essere creditrici di quest’ultima
compagine per il complessivo importo di lire
529.587.300, a titolo di forniture di prodotti
cosmetici (di cui lire 233.545.500 spettanti

alla

Moellhausen,lire 163.096.200 alla BBE,

lire

89.833.200

alla Geni e lire 43.112.400 alla Di

Minno) ed esponendo che la debitrice aveva
stipulato il 29-3-2000 con la CFF un contratto di
affitto d’azienda della durata di un anno,
rinnovabile. Assumevano che tale contratto,
comportante in realtà il passaggio della proprietà
delle scorte di magazzino in capo all’affittuaria ed il

International spa, la Geni Aromatici srl e la Di

consumo di tali beni senza alcun corrispettivo,
pregiudicava le loro ragioni creditorie a
proponevano pertanto azione per l’accertamento

dissimulante uno cessione d’azienda (con
conseguente solidale responsabilità della cessionaria
per i debiti aziendali della cedente e condanna della
prima al pagamento del dovuto), nonché, in
subordine. dichiararsi l’inefficacia ex art. 2901 c.c.
del contratto di affitto di azienda de quo e dei
trasferimenti che ne derivavano, e, in ulteriore
subordine. dichiarare la nullità o annullare il
contratto di affitto, per illiceità dei motivi, ex art.
1416 c.c.
Costituitasi, la CFF chiedeva respingersi le
domande e, in via riconvenzionale, chiedeva
accertarsi che la risoluzione dei contratti di fornitura
in corso con le attrici era dovuta a loro colpa o
recesso senza preavviso e che le stesse s’erano rese

della natura simulata del contratto d’affitto,

colpevoli di atti di concorrenza sleale, con
conseguente loro condanna al pagamento delta
somma di lire 550 milioni per il primo titolo e lire 3

condanna al pagamento dell’ulteriore somma di lire
500 milioni, a ristoro del donni per lite temeraria.
Alla prima udienza, nella dichiarata contumacia
della Creations et Parfums srl, interveniva la
Redifin, in adesione alle ragioni della convenuta
CPF.
Anche le attrici Geni Aromatici srl e Di Minno
Dario & c. srl non si costituivano, dopo che il
giudizio veniva interrotto e poi riassunto a seguito
del fallimento della Creations et Parfums srl, e
perciò venivano parimenti dichiarate contumaci
Espletata istruttoria, il Tribunale di Milano con
sentenza 11235/05:
1) dichiarava estinto il giudizio, nei rapporti tra le
attrici Geni Aromatici srl e Di Minno Dario & c.

miliardi per il secondo . Ne chiedevano infine la

srl, la convenuta Creative Flavours and
Fragrances srl e 1′ intervenuta Redifin spa; 2)in
accoglimento della domanda principale proposta

spa, accertata la natura simulata del contratto
d’affitto d’azienda e l’esistenza del contratto di
cessione d’azienda nonché dichiarata la solidale
responsabilità della convenuta Creative Flavours
and Fragrances per i debiti dedotti in lite,
condannava detta società al pagamento della
residue somme di euro 83.278,35 a favore della
Moellhausen e di euro 60.215,68 in favore della
BBE, oltre interessi legali della singole scadenze
al soddisfo; 3) dichiarava inammissibili le
domande riconvenzionali proposte dalla
convenuta Creative Flavours and Fragrances srl;
rigettava la domanda risarcitoria proposta ex art.
96 cp,c. della Creative Flavours and Fragrances
srl;respingeva l’intervento spiegato dalla Redifin

dalla Moellhausen spa e dalla BBE International

spa; 4)provvedeva sulle spese.
La società Creative Flavours & Fragrances S.p.A
proponeva appello avverso la detta sentenza con

Si costituivano con separate comparse, da un lato,
l’appellata REDIFIN S.p.A., e, dall’altro,
congiuntamente, le appellate MOELLHAUSEN
S.p.A. e B.B.E. INTERNATIONAL S.r.l.
Non si costituivano né la società CREATIONS ET
PARFUMS Sri in liquidazione, né il Fallimento
della società stessa, benché entrambi regolarmente
citate
La Corte d’appello di Milano, con sentenza
3290/08, in accoglimento dell’appello e in riforma
della sentenza impugnata, dichiarava il difetto di
legittimazione attiva delle attrici Moellhausen spa e
BBE International srl rispetto alla domanda di
accertamento della simulazione da essa proposta in
causa oltre che delle ulteriori domande formulate in

atto di citazione notificato in data 9/10 nov.2005.

via derivativa e le condannava al pagamento delle
spese di giudizio.
Avverso la detta sentenza ricorrono per cassazione

base di sette motivi ,illustrati con memoria,cui
resiste con controricorso la CFF che propone altresì
ricorso incidentale condizionato sulla base di un
motivo cui resistono con controricorso le ricorrenti..
Non hanno svolto attività difensiva la C ET P srl ,
la Redifin spa e l’avv.to Foti quale antistatario.

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si contesta la
dichiarazione di difetto di legittimazione ad agire,
in capo alle odierne ricorrenti,avendo ritenuto la
Corte d’appello che questa dovesse essere valutata,
ex art. 1415, comma 2 c.c., in relazione alla
domanda di simulazione, con la conseguenza che le
stesse difettavano di un preesistente diritto di

la Moellhausen spa e BBE International srl sulla

credito nei confronti di CFF. Sostengono che nel
caso di specie non si trattava di una questione di
legittimazione ad agire rilevabile d’ufficio bensì di

sostanziale attinente al merito e suscettibile di
esame solo su eccezione di parte.
Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono
essersi formato il giudicato in assenza di specifico
motivo d’impugnazione e dell’acquiescenza prestata
dall’appellante principale riguardo alla
qualificazione giuridica attribuita dal giudice di
primo grado alla domanda giudiziale avente ad
oggetto , come mero accertamento incidentale ,la
verifica della natura simulata del contratto,per cui
era precluso al giudice d’appello, attribuire alla
domanda un diverso nomen iuris rispetto a quello
attribuito dal giudice di primo grado, e pertanto la
valutazione circa la sussistenza della legittimazione
ad agire debba essere operata unicamente sulla base

una questione di titolarità della situazione giuridica

della qualificazione giuridica della domanda operata
dal giudice di primo grado”.
Con il terzo motivo contestano la sentenza

promossa in via autonoma e principale.., era un
‘azione di accertamento della simulazione, volta si
ad ottenere, ma soltanto come conseguenza .finale,
l’attuazione della responsabilità di CFF ai sensi
dell’art. 2560 c.c.”

Con il quarto motivo censurano l’affermazione
secondo cui “l’azione promossa in via autonoma e
principale” sarebbe “un’azione di accertamento
della simulazione, volta sì ad ottenere, ma soltanto
come conseguenza finale, l’attuazione della
responsabilità di CFF ai sensi dell’art. 2560 c. c.

“in quanto essa contrasterebbe con le conclusioni
rassegnate dalle ricorrenti, così come riportate nella
sentenza del tribunale e con il dispositivo della
sentenza di primo grado

impugnata laddove questa ha ritenuto che “l’azione

Con il quinto motivo contestano la pronuncia di
difetto di legittimazione, in capo ad esse ricorrenti,
a proporre l’azione di cui all’art. 1415, comma 2

vantato un preesistente diritto di credito nei
confronti del dissimulato acquirente dell’azienda,
Con il sesto motivo lamentano l’omessa pronuncia
sulla domanda di risarcimento danni per avere
causato lo stato d’insolvenza del loro debitore
originario , la Creations et Parfums s.r.1., nella
misura degli importi dei relativi crediti rimasti
insoddisfatti a seguito del concordato fallimentare

intervenuto con la stessa;
Con il settimo motivo si dolgono del mancato
rilevamento da parte della Corte d’appello della
inammissibilità dell’intervento della Redifin sotto il
profilo della carenza d’interesse.
Va preliminarmente osservato che la resistente ha
eccepito la inammissibilità di ogni capitolo per

c.c., sul presupposto che le stesse non avrebbero

violazione dell’art 366 bis cpc.
Tali eccezioni sono tutte infondate.
Al ricorso per cassazione in questione devono essere
applicate le disposizioni di cui al capo I del D.Leg.

occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis del C.P.C., alla
stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei
casi di cui all’art. 360 n. 1-2-3-4, deve concludersi, a pena
di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di
diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art 360 n. 5 cpc il
ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione per cui la relativa censura ;in altri
termini deve cioè ,contenere un momento di sintesi
(omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare

incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità. (Cass sez un
20603/07).

2.2.2006 n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che

In altri termini ,i1 quesito di diritto di cui all’art. 366
bis cod. proc. civ. deve comprendere l’indicazione
sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento

assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in
sostituzione del primo. La mancanza anche di una
sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso
inammissibile.( Cass 24339/08).
Più in particolare il quesito di diritto di cui all’art.
366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la
riassuntiva esposizione degli elementi di fatto
sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica
indicazione della regola di diritto applicata dal quel
giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso
del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di
specie. (Cass 19769/08,Cass 8463/09;Cass 774/11).
Nel caso di specie i quesiti recano la riassuntiva
esposizione delle argomentazioni della Corte
d’appello e dei principi di diritto applicati e recano

impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente

altresì l’indicazione della diversa regola di diritto
che secondo le ricorrenti si sarebbe dovuta
applicare.

questa Corte sul come debba essere decisa la
questione prospettata prospettando sia pure in forma
interrogativa la diversa opzione giuridica che
secondo le ricorrenti si sarebbe dovuta applicare.
I quesiti alla luce di quanto detto risultano dunque
adeguati e sufficientemente specifici.
Venendo all’esame del merito, i primi quattro
motivi

tra

loro

connessi

,riferentesi

alla

legittimazione attiva, possono essere esaminati
congiuntamente e gli stessi si rivelano infondati.
La prima questione che si pone ( primo motivo) è
quella della sussistenza nel caso di specie di una
situazione di

carenza di legittimazione attiva

ovvero di titolarità del rapporto.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha

I quesiti si concludono infatti con l’interrogativo a

ripetutamente affermato che la legittimazione ad
agire costituisce una condizione dell’azione diretta
all’ottenimento, da parte del giudice, di una

riscontrare esclusivamente alla stregua della
fattispecie giuridica prospettata dall’azione,
prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del
rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito
della causa investendo i concreti requisiti di
accoglibilità della domanda e, perciò, la sua
fondatezza. Ne consegue che, a differenza della
“legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è
rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
giudizio), intesa come il diritto potestativo di
ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di
parte, una decisione di merito, favorevole o
sfavorevole, l’eccezione relativa alla concreta
titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo
appunto al merito, non è rilevabile d’ufficio, ma è

qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da

affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per
farla valere proficuamente, deve essere
tempestivamente formulata.( ex plurimis da ultimo

Nel caso di specie questa Corte ha in diverse
circostanze affermato che l’art. 1415, secondo
comma, cod. civ., legittimando i terzi a far valere la
simulazione del contratto rispetto alle parti quando
essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro,
di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di
qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della
situazione reale, essendo, per converso, la relativa
legittimazione indissolubilmente legata al
pregiudizio di un diritto conseguente alla
simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in
rapporto con i simulanti, possono instare per
l’accertamento della simulazione, dovendosi invece
riconoscere il relativo potere di azione o di
eccezione soltanto a coloro la cui posizione

Cass 11284/10; Cass 14177/11).

giuridica risulti negativamente incisa dall’apparenza
dell’atto.( Cass 28610/13;Cass 4023/07; Cass
6651/05).

terzo in confronto delle parti, ai sensi dell’art. 1415,
secondo comma, cod. civ., postula un interesse
correlato all’esercizio di un proprio diritto e,
pertanto, qualora un tale diritto risulti
inconfigurabile, o comunque non pregiudicato
dall’atto che si assume simulato, il terzo difetta di
interesse a far dichiarare la simulazione del
contratto o di uno dei suoi elementi. (Cass 2885/02;
Cass 10848/97)
In sostanza, questa Corte ha ripetutamente ritenuto
che l’art 1415,comma secondo, c.c è una norma di
carattere processuale nel senso che consente in via
eccezionale la legittimazione ad agire anche ai terzi
,che normalmente ,essendo estranei alla pattuizione
concordataria, ne sarebbero privi, purchè essi

In altri termini, l’azione di simulazione da parte del

subiscano un pregiudizio ad un loro diritto
dall’accordo simulato.
Tale circostanza quindi , lungi dal costituire una

rapporto, costituisce un presupposto processuale
attributivo di legittimazione ad agire al terzo
suscettibile di accertamento da parte del giudice a
prescindere dalla prospettazione del rapporto fattane
dalla parte.
Altre due questioni poste dai motivi in esame
(secondo , terzo e quarto) sono costituite dalla
circostanza se, come sostenuto dalle ricorrenti, la
domanda di simulazione rivestisse carattere
incidentale in quanto strumentale alla domanda di
responsabilità solidale della CFF ex art 2560,
comma 2, c.c, quale effettiva acquirente
dell’azienda, ovvero domanda principale di
accertamento , come ritenuto dalla Corte d’appello,
ed inoltre se ,a fronte della qualificazione della

valutazione di merito e quindi di titolarità del

domanda come incidentale da parte del giudice di
primo grado, la Corte d’appello, in assenza di
impugnazione sul punto, potesse invece qualificarla

La prima questione è stata oggetto di esame da
parte della sentenza impugnata che, esaminando le
conclusioni delle ricorrenti in primo grado, ha
rilevato che le stesse avevano chiesto in primo
luogo di accertare l’esistenza di un contratto
d’azienda dissimulato e solo in conseguenza di ciò
avevano chiesto di dichiarare la responsabilità
solidale ex art 2560 comma 2 c.c..Di conseguenza la
Corte d’appello ha ritenuto che la sentenza di primo
grado sulla base della domanda aveva accertato la
natura simulata del contratto d’affitto e l’esistenza
di un contratto di cessione d’azienda e
conseguentemente dichiarato la responsabilità ex art
2560 c.c con condanna al pagamento di quanto
dovuto.

come principale.

Ha poi osservato la Corte territoriale che la
pronuncia di simulazione costituiva il presupposto
indispensabile per pronunciare la responsabilità e

ritenersi proposta in via principale.
Tale motivazione appare corretta.
In punto di fatto essa corrisponde alle risultanze
processuali ( cui questa Corte può avere accesso
essendo stato dedotto il giudicato sulla natura
incidentale della domanda di simulazione).Sul
punto si concorda ,in particolare, che dalla
formulazione della domanda la stessa non risulta in
alcun modo proposta in via incidentale nelle
conclusioni di primo grado né dalla sentenza di
primo grado risulta che il Tribunale abbia emesso
una pronuncia di carattere incidentale risultando
anche dal dispositivo il collegamento tra
l’accertamento della simulazione e la dichiarazione
di responsabilità.

che ,quindi, la domanda di simulazione doveva

La sentenza impugnata è corretta altresì in punto
diritto in quanto l’accertamento della simulazione
comporta come effetto derivato l’inopponibilità

costituiva il presupposto indispensabile per
l’accoglimento della domanda di responsabilità ex
art 2560 c.c. e quindi necessariamente la stessa non
poteva avere carattere incidentale bensì principale.
Da quanto detto discende altresì che ,non avendo il
giudice di prime cure effettuato alcuna pronuncia
atta a definire la domanda di simulazione come
incidentale, sul punto non si era formato alcun
giudicato.
Con il quinto motivo si pone la questione se la
legittimazione di cui all’art 1415 comma 2 c.c
presupponga la preesistenza del diritto del terzo
rispetto all’atto simulato che pregiudichi i loro
diritti come sostenuto dalle ricorrenti .
Il motivo è fondato.

della simulazione al terzo, effetto questo che

Questa Corte, come in precedenza rammentato, ha
già affermato a tale riguardo che l’esperibilità
dell’azione di simulazione da parte del terzo in

2, postula un interesse correlato all’esercizio di un
proprio diritto: qualora tale diritto risulti
inconfigurabile o non pregiudicato dall’atto che si
assume simulato, il terzo difetta di interesse a far
dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei
suoi elementi (Cass 28610/13; Cass 2885/02; Cass
n. 3836/95,Cass n. 10848/97).
In tal senso è stato ritenuto che ” l’art. 1415 c. 2
c.c., che legittima i terzi a far valere la simulazione
del contratto nei confronti delle parti quando essa
pregiudica i loro diritti, non consente di ravvisare
un interesse indistinto e generalizzato di ogni terzo
ad ottenere il ripristino della situazione reale
sottostante all’atto impugnato. La legittimazione è
legata al pregiudizio di un diritto nascente dal

confronto delle parti, ai sensi dell’art. 1415, comma

contratto simulato con la conseguenza che non tutti
i terzi i quali vengono in rapporto con i simulanti
potranno far valere la simulazione dovendosi

eccezione – soltanto a coloro la cui posizione
giuridica risulti collegata alla situazione concreta
posta in essere dai contraenti ed incisa
negativamente dall’apparenza dell’atto e che, come
tali, possono promuovere l’accertamento della
simulazione per conseguire l’inopponiblità del
regolamento (pregiudizievole) simulato ed avvalersi
di quello dissimulato ovvero della situazioni
precedente all’atto, nel caso di simulazione
assoluta. Dalla legittimazione devono ritenersi,
dunque, esclusi coloro che non siano
pregiudizialmente coinvolti dalla titolarità o dalla
mera apparenza dei diritti risultanti dal
contratto.”.(Cass 6651/05).
Tali principi non sono stati nel caso di specie

riconoscere il relativo potere di azione – e quindi, di

correttamente applicati .
La Corte d’appello ha rilevato che le ricorrenti,
prima della stipula del contratto asserito simulato

( ritenuta dissimulata acquirente) nei cui confronti è
stata proposta la domanda ex art 2560 c.c L’affitto
di azienda non avrebbe pertanto arrecato alcun
pregiudizio alle ricorrenti da parte dell’affittuario
ma semmai da parte della affittante fallita sotto il
profilo della diminuzione della garanzia
patrimoniale in caso di inadeguatezza del canone di
affitto. In altri termini, il diritto fatto valere
derivante dall’art 2560 c.c non preesisteva
all’accertamento della simulazione ma era
conseguenza di questa in ragione del
riconoscimento del fatto che il negozio
effettivamente stipulato era un cessione d’azienda.
In sostanza quindi, le ricorrenti non avrebbero fatto
valere la violazione di un loro diritto ma invocato

non avevano alcun diritto verso la società affittuaria

l’esistenza di un nuovo diritto nascente dal contratto
simulato per ottenere un pagamento da parte della
ritenuta simulata cessionaria nei cui confronti non

Va premesso che l’art 1415, comma secondo, c.c.
non fa alcun riferimento alla preesistenza del diritto
del terzo rispetto al negozio simulato ed in tal senso
questa Corte ,diversamente da quanto ritenuto dalla
impugnata sentenza, ha già affermato che il terzo
creditore è legittimato a far valere la simulazione di
un atto posto in essere dal suo debitore e per lui
pregiudizievole, anche se il suo credito non è
anteriore all’atto simulato. ( Cass 1127/87).
Ciò posto è stato altresì già chiarito che il terzo
legittimato a far valere la simulazione, ex art. 1415,
comma 2, c.c., è quello pregiudicato dalla situazione
apparente, e cioè colui che, in base alla situazione
effettiva, vanta un diritto che viene escluso, reso
inopponibile o ridotto in base all’atto simulato.(

vantavano in precedenza alcun titolo.

Cass 2085/02).
Nel caso di specie, non è dubbio che le ricorrenti,
creditrici della Creations et Parfums srl,per effetto

invece una cessione della stessa, avrebbero subito
un consistente diminuzione delle loro garanzie
patrimoniali con conseguente pregiudizio per la
realizzazione del proprio credito , come si sarebbe
evinto poi dall’avvenuta ammissione della debitrice
al concordato preventivo e dal successivo fallimento
della stessa.
In tal senso le stesse avevano certamente interesse a
promuovere l’accertamento della simulazione per
conseguire la inopponiblità del regolamento
(pregiudizievole) simulato ed avvalersi di quello
dissimulato.( v. Cass 6651/05).
Va a tale proposito inoltre osservato che ,in realtà,
le ricorrenti non hanno azionato alcun nuovo diritto
nei confronti della dedotta simulata affittuaria

del dedotto simulato affitto di azienda ,costituente

poiché le stesse hanno fatto valere nei confronti di
quest’ultima il credito originario asseritamente
vantato nei confronti della Creations et Parfums srl

essi sostengono di potersi avvalere, si sarebbe
esteso ex art 2560 c.c. nei confronti della Creative
Flavour and Fragances.
Il motivo va quindi accolto, dovendo il giudice di
rinvio valutare nel merito la sussistenza o meno
della simulazione con le ulteriori conseguenze.
Il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale
restano assorbiti così come il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va quindi cassata in
relazione al motivo accolto con rinvio, anche per la
liquidazione delle spese del presente giudizio, alla
Corte d’appello di Milano in diversa composizione
PQM
Accoglie il quinto motivo del ricorso principale,
rigetta i primi quattro e dichiara assorbiti il sesto ed

che ,proprio in virtù del contratto dissimulato di cui

il settimo nonché il ricorso incidentale; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del

diversa composizione.
Roma U.11.14
l

Il Co

presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano in

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