Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21539 del 22/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21539 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 28859-2013 proposto da:
ZAPPALA’ ANTONINO ZPPNNN37R09C5680, elettivamente
domiciliato ‘in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 294, presso
lo studio dell’avvocato VALERIO VALLEFUOCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato CARMELITA RAUSA, giusta procura in calce al
ricorso;

– ricorrente nonché contro
IMPELLIZZERI GIUSEPPE;

– intimato avverso la sentenza n. 181/2013 del TRIBUNALE di NICOSIA del,
depositata il 21/05/2013;
udita la relazione della causa …volta nella camera di consiglio del
16/07/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

Data pubblicazione: 22/10/2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha
depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1. – Giuseppe Impellizzeri, proprietario di un appartamento in comune di

Zappalà, proprietario di un appartamento vicino, per sentirlo condannare
alla rimozione di un muro che questi aveva costruito in un vano sottoscala
comune, appropriandosene in parte.
Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace rigettava la domanda,
ritenendo che lo Zappalà fosse proprietario esclusivo del sottoscala occupato.
1.1. – Proposto appello dall’Impellizzeri, e ancora contumace lo Zappalà,
tale sentenza era ribaltata dal Tribunale di Nicosia, adito quale giudice
d’appello, il quale ricavava la comunanza’ del vano sottoscala
dall’interpretazione dell’atto notaio Iuvara del 29.12.1987, da cui entrambe
le parti traevano i rispettivi titoli di proprietà.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Antonino Zappalà, in base
ad un unico motivo.
2.1. – Giuseppe Impellizzeri è rimasto intimato.
3. – L’unico motivo di ricorso espone la nullità del procedimento e della
sentenza impugnata, per difetto d’integrità del contraddittorio, in relazione al
r”

n. 4 dell’art. 360 c.p.c. Ciò in quanto il processo si è svolto senza che fosse
evocata in giudizio Maria Siciliano, coniuge dello Zappalà e comproprietaria
con lui del vano di cui si discute in causa.
4. – Il motivo è fondato.

2

Troina, conveniva in giudizio, innanzi al locale giudice di pace, Antonino

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, se un condomino
agisce per la demolizione di un manufatto realizzato su una striscia di terreno
in comproprietà con il coniuge del convenuto, pur se in base all’assunto
attoreo soltanto questi è l’autore delle opere, il contraddittorio deve esser

rilevabile anche per la prima volta in cassazione, se emerge dagli atti e sul
punto non si è formato il giudicato (Cass. n. 5335/97; conformi, nn. 10968/94,
4094/96, 1270/99, 2610/99 e 5603/01).
4.1. – Nello specifico, dall’atto notaio Iuvara del 29.12.1987,
espressamente posto a base della sentenza impugnata, risulta che Antonino
Zappalà acquistò i diritti sul bene in questione dichiarando di essere
coniugato in regime di comunione dei beni con Maria Siciliano, sicché
l’esistenza di detto litisconsorte risultava dagli atti di causa.
5. – Pertanto, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali,
nei sensi di cui sopra, in base al n. 5 dell’art.375 c.p.c.”.
IL – La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale nessuna delle
parti ha depositato memoria.
III. – Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di
primo grado, ai sensi dell’art. 383, 3 0 comma c.p.c., il quale provvederà anche
sulle spese di cassazione.
P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al
giudice di pace di Troina, in persona di diverso magistrato, che provvederà

anche sulle spese di cassazione.

3

integrato nei confronti di entrambi i comproprietari e la relativa violazione è

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile –

2 della Corte Suprema di Cassazione, il 163.2015.

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