Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21539 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. I, 07/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21809/2018 proposto da:

M.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Marco Giorgetti, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 6928/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con decreto n. 6928 depositato in data 29.5.2018, il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso proposto da M.A., nato in (OMISSIS), in impugnazione del provvedimento di diniego della protezione notificatogli il 9.1.2018 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona.

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251 del 2007, o, ancora, il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Avverso la decisione, il richiedente ha notificato ricorso, affidato a quattro motivi, e il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorso perviene all’odierna adunanza camerale a seguito del rinvio a nuovo ruolo disposto in data 28/11/2019, avendo ritenuto il Collegio necessario acquisire il fascicolo del merito, ai fini della valutazione della tempestività del ricorso, adempimento da compiere d’ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, all’esito dell’esame del fascicolo di merito acquisito d’ufficio, va riconosciuta la tempestività del ricorso per cassazione, atteso che il decreto venne comunicato dal Tribunale di Ancona in data 31 maggio 2018, il termine di trenta giorni per adire il giudice di legittimità del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 13, scadeva il 30 giugno 2018 (sabato) ed era conseguentemente prorogato al 2 luglio 2018 (lunedì) ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 5; il ricorso per cassazione risulta, quindi, essere stato consegnato tempestivamente agli Ufficiali giudiziari per la notifica il 2 luglio 2018 e notificato il 6 luglio 2018, e risulta, quindi, ammissibile in applicazione del principio della scissione dei termini tra notificante e notificato.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed il vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che il Tribunale, pur avendo desunto dalle fonti internazionali consultate una situazione critica del Pakistan e la presenza di fenomeni di terrorismo, ne abbia poi escludo la rilevanza disattendo la domanda di protezione sussidiaria con motivazione apparente.

Il primo motivo è inammissibile.

Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha accertato, con riferimento a fonti accreditate, aggiornate ed indicate nella motivazione della sentenza che il Paese di provenienza del richiedente non è connotato da una situazione di violenza indiscriminata ed ha puntualmente motivato.

Giova rammentare che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifica degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. n. 26728 del 21/10/2019).

Orbene, nel caso di specie, la censura non corrisponde al modello: invero, i precedenti giurisprudenziali non sono rilevanti, posto che il richiamo generico non consente di valutare la effettiva sovrapponibilità delle fattispecie esaminate nei pregressi giudizi; inoltre il ricorrente sostanzialmente fornisce una personale interpretazione delle fonti UNHCR ed EASO – esaminate dalla Corte territoriale – e ne sollecita una rivalutazione inammissibile in sede di legittimità.

3.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,5 e 7, nonchè art. 27, comma 1 bis. Il ricorrente si duole che non sia stato adeguatamente valorizzato il personale racconto circa le aggressioni fisiche e le minacce subite da parte di un uomo che credeva che egli avesse una relazione con la sorella, tali da integrare gli estremi del danno grave per il riconoscimento della protezione sussidiaria, anche per l’assenza di adeguati strumenti di protezione da parte dell’Autorità statale.

3.2. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. e-ter, – regolamento di attuazione in relazione agli artt. 13 e 19 Cost. – ed il vizio di motivazione, sempre in merito al diniego della protezione sussidiaria.

3.3. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. e-ter – regolamento di attuazione ed il vizio di motivazione, in merito al diniego della protezione umanitaria.

3.4. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

A fronte della statuizione con cui è stato accertato che i fatti narrati, ove veritieri, si collocavano all’interno di questioni di natura privata, il ricorrente prospetta una diversa interpretazione degli stessi, sollecitando una rivalutazione del merito in modo del tutto generico e senza nemmeno indicare fatti specifici di cui sia stato omesso l’esame, limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali. A ciò va aggiunto che il Tribunale ha anche affermato che nel Paese di provenienza sono in corso riforme per il sistema giustizia più efficiente e questa affermazione non è smentita in ricorso.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA