Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21538 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21112/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.S. titolare della ditta individuale QUATTRO C.

L.C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACIT0 23 presso lo

studio dell’avvocato MACIOCI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CORTIGLIONI STEFANO, giusta procura ad litem

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ANCONA dell’11.6.08, depositata il 16/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Claudio Macioci che si

riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“La Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 105/4/98 in data 11-6-08 depositata in data 16-7-08, che in parziale modifica della sentenza della CTP di Ancona, su appello dell’Ufficio, aveva riconosciuto la legittimità del diniego di rimborso del credito di imposta derivante dalla riduzione della aliquota di accisa per il gasolio,nei confronti della ditta B. S. per l’anno 2002, in relazione all’uso per autotrazione di una miscela composta per il 75% da gasolio e per il 25% da biodiesel limitatamente alla parte di biodiesel, dovendosi applicare ad accise della Commissione la aliquota ridotta per la componente di A, gasolio nella miscela.

Il contribuente resiste con controricorso.

Con l’unico motivo la Agenzia deduce violazione del D.L. n. 452 del 2001, art. 5, convertito nella L. n. 178 del 2002, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 21, e della normativa CEE in materia.

Sostiene che la miscela di gasolio e biodiesel costituisce prodotto nuovo in quanto i prodotti miscelati perdono le caratteristiche fisiche originarie, e pertanto in assenza di una norma specifica non è possibile applicare anche in parte alla miscela la diminuzione di accisa prevista per il gasolio, ostandovi il principio della non estensibilità delle eccezioni rispetto al regime ordinario di imposta. Assume che le direttive comunitarie in tema di uso di carburanti rispettosi dell’ambiente non sono direttamente applicabili e che la miscela gode già di esenzione dalla accisa per la componente biodiesel per cui non si può duplicare una agevolazione.

Il motivo pare infondato.

Questa Corte, con la sentenza n. 814 del 2005 ha già osservato che ai fini della tassazione del prodotto usato come carburante ai sensi dell’art, 21 del DLGS n. 504 del 1995 occorre fare riferimento alla destinazione di ogni singolo prodotto usato a tale fine, e non alla composizione chimica della miscela usata, allo scopo “di evitare la elusione delle tariffe attraverso la produzione di prodotti miscelati, componendo i prodotti tra loro o con altre sostanze”.

Tale principio non ha avuto innovazione alcuna con il D.L. n. 452 del 2001, art. 5, che cita unicamente ai fini della riduzione delle accise il “gasolio per autotrazione” inteso come prodotto in sè, senza alcuna distinzione tra le ipotesi in cui sia usato puro o miscelato; ed è ” a fortiori” è valida anche sotto il profilo contrario a quello sopra considerato, nel senso che ad ogni prodotto contenuto nella miscela deve essere applicata la aliquota che gli compete e quindi anche quella agevolata, con esclusione di ogni ipotesi di estensione analogica del beneficio,che rimane quello previsto dalla legge per quella specifica sostanza.

L’argomento usato dall’Ufficio, secondo cui dalla miscela si formerebbe un prodotto ” nuovo”non è concludente in quanto meramente enunciativo ed apodittico, senza esposizione di alcuna valida ragione tecnica o scientifica a supporto dell’assunto.

Del pari, non sono ostative alla applicazione di tale principio le disposizioni normative generali della UE’, tese a favorire l’utilizzo di carburanti meno inquinanti, atteso che tale caratteristica è propria della miscela in questione, che utilizza assieme al gasolio una componente biodiesel riconosciuta come non inquinante”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Agenzia delle Dogane alle spese a favore del contribuente, che liquida in Euro 800, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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