Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21538 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 25/05/2017, dep.18/09/2017),  n. 21538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4032-2015 proposto da:

ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del

liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI

29, presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MARIA ANTONIO CALABRESE;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT FACTORING S.P.A., – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona dei

Procuratori Speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN

GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO,

che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato DANIELE DISCEPOLO;

– controricorrente –

CURATELA DEL FALLIMENTO DI (OMISSIS) S.P.A., – C.F. e P.I. (OMISSIS),

in persona del Curatori Fallimentari, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’Avvocato MARIA GRAZIA

VIVINETTO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIA VETRO;

– controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza n. 3455/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La s.p.a. Alte Madonie Ambiente ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro la s.p.a. Unicredit Factoring s.p.a. e nei confronti della Curatela del Fallimento di (OMISSIS) s.p.a., avverso la sentenza del 12 marzo 2014, con la quale il Tribunale di Milano aveva deciso su un giudizio di opposizione, introdotto da essa ricorrente contro un decreto ingiuntivo ottenuto dall’Unicredit Factoring, nel quale la stessa ricorrente aveva chiamato in causa la s.p.a. (OMISSIS) in bonis.

Il ricorso è stato proposto a seguito della declaratoria da parte della Corte d’Appello di Milano – con ordinanza del 1 dicembre 2014, che si assume comunicata lo stesso giorno e notificata il 5 dicembre 2014, e che è stata pronunciata ex art. 348-bis c.p.c. – dell’inammissibilità dell’appello.

2. Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi Unicredit e la Curatela Fallimentare che ha anche svolto ricorso incidentale.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia dell’incidentale. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati ali avvocati delle parti.

4. La Curatela Fallimentare ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta del relatore.

Il ricorso principale, come da essa indicato, appare manifestamente inammissibile per inosservanza dell’art. 366, n. 3, in quanto nell’esposizione del fatto non riferisce in alcun modo i motivi per i quali avverso detta sentenza era stato proposto appello, limitandosi a dire che erano stati proposti cinque motivi di gravame.

Ora, già nelle ordinanze nn. 8940, 89412, 8942 e 8943 del 2014 era stato sottolineata la ragione per cui, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado dopo ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, è necessario che l’esposizione del fatto indichi i motivi dell’appello. L’orientamento è consolidato: si vedano: Cass. (ord.) n. 10722 del 2014; (ord.) n. 2784 del 2015; da ultimo (ord.) n. 26936 del 2016, ex multis).

L’orientamento è stato avallato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10876 del 2015.

2. Il ricorso incidentale, che è rivolto sia contro la sentenza di primo grado, sia contro l’ordinanza, avendo natura di impugnazione incidentale tardiva (per essere stato notificato sia oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, avvenuta il 1 dicembre 2014, sia oltre quello della notificazione, avvenuta il 5 dicembre successivo) diventa a questo punto inefficace.

3. La memoria della Curatela non critica in alcun modo la proposta e, dunque, non impone alcuna considerazione aggiuntiva.

4. Conclusivamente, il ricorso principale è dichiarato inammissibile e l’incidentale inefficace.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nel rapporto processuale fra ricorrente e Unicredit Factoring s.p.a., mentre vanno compensate in quello fra ricorrente e Curatela, stante l’esito dei rispettivi ricorsi che, ad avviso del Collegio, integra soccombenza reciproca.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis. L’inefficacia del ricorso incidentale non è, ad avviso del Collegio, giustificativa di analogo provvedimento a carico della Curatela.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente Unicredit Factoring s.p.a. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquemila, oltre duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 3, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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