Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21538 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. I, 07/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17142/2018 proposto da:

O.L., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Marcello Biscosi, giusta procura in foglio separato

allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona dei Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 996/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il

07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con Decreto del 7.5.2018, comunicato in pari data, il Tribunale di Lecce respingeva il ricorso interposto da O.L., ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Lecce in data 28.9.2017, notificatogli il 7.10.2017.

O. propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto, affidandosi a quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso perviene all’odierna adunanza camerale a seguito del rinvio a nuovo ruolo disposto in data 24/10/2019, avendo ritenuto il Collegio che l’esame delle censure postulava l’accesso al fascicolo di ufficio, al fine di verificare se effettivamente il giudizio di merito si fosse svolto in assenza dei documenti relativi alla precedente fase amministrativa riservata alla Commissione territoriale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente va dichiarata inammissibile l’istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

In base all’art. 373 c.p.c., “il ricorso per Cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”: tale disposizione, la cui interpretazione è assolutamente pacifica nel rimettere il potere di sospensione al giudice a quo, è espressione consapevole della funzione della Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità e non del fatto. Ciò puntualizzato, va rimarcato che anche “Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poichè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall’art. 373 c.p.c., comma 1; nè davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.” (Cass. n. 11756 del 17/06/2020; in termini anche Cass. n. 19602 del 19/7/2019).

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8, perchè il Tribunale avrebbe deciso senza esaminare alcuno dei documenti formati o acquisiti nella precedente fase amministrativa. Sostiene il ricorrente che, poichè il Ministero non si era costituito nel giudizio di merito, detti documenti non erano materialmente confluiti nel fascicolo processuale, in violazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8, secondo il quale “La Commissione che ha adottato l’atto impugnato è tenuta a rendere disponibili con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui ai comma 16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all’art. 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo art. 14, comma 1, nonchè dell’intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l’indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all’art. 8, comma 3, utilizzata”.

2.2. Il primo motivo è fondato e va accolto perchè, all’esito dell’acquisizione del fascicolo di primo grado, si è riscontrata la mancata allegazione del fascicolo amministrativo contenente la documentazione formata ed acquisita nella fase amministrativa, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, necessaria per la valutazione delle domande di protezione formulate.

3. Restano assorbiti gli altri motivi con i quali il ricorrente ha denunciato: la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 9-bis, perchè il Tribunale aveva assunto la propria decisione senza tener conto delle informazioni sul Paese di provenienza che la Commissione territoriale avrebbe dovuto fornirgli in uno alla documentazione acquisita e formata in sede amministrativa (secondo motivo); l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, perchè il Tribunale avrebbe ritenuto inattendibile il racconto del richiedente la protezione, senza tuttavia aver potuto verificare se corrispondesse effettivamente alle risultanze del verbale di audizione del medesimo richiedente, quanto riportato nel provvedimento reiettivo della Commissione territoriale, oggetto di impugnazione (terzo motivo); la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in merito al diniego della protezione umanitaria (quarto motivo).

4. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa composizione per il riesame.

PQM

– Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Lecce in diversa composizione per il riesame.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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