Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21537 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. PARATORE CARLO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL PRODUZIONE SPA (OMISSIS) in persona del Procuratore e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO – Sezione Staccata di SIRACUSA del 3.12.08, depositata il

16/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Carlo Paratore che si riporta agli

scritti;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giancarla Branda (per delega

avv. Livia Salvini) che aderisce alle conclusioni del relatore;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. BASILE

Tommaso che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“Antefatto.

Nell’ambito di una controversia a suo tempo sorta tra l’Ufficio del Territorio di Siracusa ed ENEL spa in ordine alla determinazione della rendita catastale di una centrale termoelettrica (rendita proposta da ENEL spa, tramite procedura DOCFA, in L. 1.257.000.000 e ricalcolata dall’Ufficio in L. 2.880.450.000), la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza del 2.7.2001, in parziale accoglimento del ricorso presentato da ENEL spa avverso l’atto di attribuzione della rendita emesso dall’Ufficio, riduceva il saggio di fruttuosità dell’immobile dal 3 al 2 per cento e, rigettate le altre doglianze di ENEL spa, rideterminava la rendita catastale della centrale in L. 1.920.300.000. Tale sentenza, appellata soltanto da ENEL spa e dal suo successore a titolo particolare ENEL Produzione spa, veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che annullava interamente l’atto dell’Ufficio di attribuzione della rendita. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale veniva infine cassata dalla sentenza 20731/2006 della Corte di cassazione, la quale, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigettava il ricorso introduttivo avverso l’atto dell’Ufficio di attribuzione della rendita.

Fatto.

Nella pendenza del giudizio sopra richiamato, il Comune di Priolo Gargallo notificava ad ENEL, Produzione spa un avviso di accertamento ICI 2000 con cui pretendeva il pagamento dell’imposta liquidata sulla base della rendita catastale di L. 2.880.450.000, originariamente determinata dall’Ufficio del Territorio. ENEL Produzione spa impugnava l’avviso di accertamento, assumendo che l’imposta si sarebbe dovuta liquidare sulla base della rendita di L. 1.920.300.000, determinata nella sentenza 2.7.01 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa nel giudizio tra ENEL spa e l’ufficio del Territorio di Siracusa. Il ricorso di ENEL Produzione spa, respinto in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, veniva invece accolto in grado d’appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza qui impugnata.

La sentenza gravata.

La sentenza gravata assume che l’ICI andrebbe calcolata sulla base della rendita accertata con la sentenza resa il 2.7.2001 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa nel giudizio tra ENEL spa e Ufficio del Territorio di Siracusa, in quanto tale sentenza, non essendo stata appellata dall’ufficio, sarebbe passata in giudicato nella statuizione con cui riduceva dal 3 al 2 per cento il saggio di fruttuosità dell’immobile. Detta statuizione quindi, secondo la Commissione Tributaria Regionale, non risulterebbe travolta dalla pronuncia della Corte di cassazione che, cassando la sentenza di secondo grado, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo di ENEL spa.

I motivi di ricorso per cassazione.

Il Comune di Priolo Gargallo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per quattro motivi:

1) Omessa e/o contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto che la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale nella controversia tra ENEL spa e l’Ufficio del Territorio di Siracusa fosse passata in giudicato in quanto non impugnata dal Comune di Priolo Gargallo, trascurando che detto Comune non era parte del giudizio in cui detta sentenza fu pronunciata, svoltosi tra l’ENEL e l’Ufficio del Territorio di Siracusa. Il motivo è corredato dal seguente quesito: “Accerti la Corte la omessa e/o contraddittoria motivazione della sentenza n. 74 emessa il 3.12.08 dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo sezione distaccata di Siracusa al primo quesito e per aver violato l’art. 2909 c.c.” (pag. 10 del ricorso).

2) Contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sentenza della Cassazione n. 20731 del 25.9.06 e violazione dell’art. 324 c.p.c., e dell’art. 384 c.p.c., n. 2, per aver ritenuto che la sentenza 20371/06 della Corte di Cassazione, annullando la sentenza di secondo grado e decidendo nel merito per il rigetto del ricorso del contribuente, facesse rivivere la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, invece che travolgere tutte le censure proposte dal contribuente avverso l’atto di determinazione della rendita catastale emesso dall’Ufficio. 11 motivo è corredato dal seguente quesito: “Accerti la Corte la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, da parte Commissione Tributaria Regionale al secondo quesito per non aver dato la Commissione piena ed integrale applicazione alla sentenza già emessa dalla Corte di cassazione che aveva deciso nel merito per il rigetto del ricorso introduttivo”.

(pag. 10 del ricorso).

3) Violazione e/o omissione e/o errata e contraddittoria interpretazione ed applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992 per avere la Commissione Tributaria Regionale preso a presupposto della propria decisione la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa nel giudizio tra ENEL spa e Ufficio del Territorio di Siracusa, in tal modo trascurando la natura impugnatoria del processo tributario e l’eccezione che da tale natura deriverebbe alla regola del giudicato interno. Il motivo è corredato dal seguente quesito:

“Accerti la Corte la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992 da parte Commissione Tributaria Regionale al terzo quesito per violazione del detto decreto essendo il processo tributario un processo di impugnazione degli atti autoritativi e comunque perchè la sentenza 479/00, posta da controparte a presupposto del ricorso in opposizione all’atto di accertamento del Comune, non poteva neppure essere presa a presupposto della decisione della Commissione” (pag. 10 del ricorso).

4) Omissione e/o violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di considerare che il Comune avrebbe provato, mediante a visura catastale allegata agli atti del giudizio, come la rendita catastale dell’immobile in questione (costituente il presupposto per il pagamento dell’ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5) non avesse subito alcuna modifica o variazione del 1999. Il motivo è corredato dal seguente quesito: “Accerti la Corte la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992 da parte Commissione Tributaria Regionale al quarto quesito per violazione del detto decreto avendo comunque il Comune provalo come la rendita dell’immobile in questione non avesse subito alcuna modifica o variazione, risultando identica dal 1999” (pag. 11 del ricorso).

I motivi del ricorso sono tutti e quattro inammissibili.

Il primo motivo censura promiscuamente un vizio motivazionale della sentenza gravata riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5 (omessa o contraddittoria motivazione) e un vizio di violazione di legge riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 3 (violazione dell’art. 2909 c.c.).

La prima cesura è inammissibile perchè il momento di sintesi del quesito, sopra trascritto, non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; indicazione che. secondo il costante insegnamento di legittimità, deve essere contenuta in un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), indicato in una parte del motivo stesso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che circoscriva puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (per una efficace sunto dei principi elaborati in proposito da questa Corte, si veda l’ordinanza 27680/2009).

Ulteriore profilo di inammissibilità della censura discende poi dal rilievo che nemmeno nel corpo del medesimo vengono enunciate le ragioni della decisività del fatto che la controparte dell’ENEL, nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza 2.7.01 della Commissione Tributaria Provinciale (pacificamente impugnata solo da ENEL spa e dal suo successore a titolo particolare ENEL Produzione spa), fosse L’Ufficio del Territorio e non il Comune di Priolo Gargallo.

La seconda censura è inammissibile per difetto del quesito di diritto relativo alla pretesa violazione dell’art. 2909 c.c..

Il secondo motivo censura un vizio di violazione di legge riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 3 (violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2) ed è inammissibile perchè non è dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme che si pretendono violale (Cass. 21659/05, 5076/07, 14832/07 e altre) e perchè il quesito che lo correda non è formulato con l’indicazione di due opzioni interpretative alternative, una adottata nel provvedimento impugnato e una proposta dal ricorrente (vedi la sentenza n. 24339/08: “il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia de diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, (nello stesso senso, Ord. 4044/09). Tali due profili di inammissibilità, tra loro collegati, derivano entrambi dalla non pertinenza del motivo alla effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; quest’ultima, infatti, non si fonda su una interpretazione del disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 2, che definisca i poteri di decisione nei merito della Corte di cassazione in termini diversi da quelli ritenuti esatti dal ricorrente, bensì su una lettura della sentenza n. 20731/06 Cassazione che esclude che nel relativo oggetto (ossia nell’oggetto del giudizio di cassazione definito con detta sentenza) fosse compresa la statuizione della sentenza di primo grado relativa al saggio di fruttuosità dell’immobile de quo. Il motivo quindi, in ultima analisi, non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata e ciò costituisce il terzo profilo di inammissibilità del medesimo.

Il terzo motivo censura un vizio di violazione di legge riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 3 (violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992) ed è inammissibile per difetto di specificità, in quanto nel ricorso non si precisa quale disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992 risulterebbe violata dalla sentenza gravata (il riferimento all’art. 3 di tale D.Lgs., contenuto nel rigo ottavo di pag. 9 del ricorso, è del tutto inintellegibile, poichè detta disposizione concerne la disciplina del difetto di giurisdizione del giudice tributario).

Anche tale motivo, inoltre, presenta i medesimo profili di inammissibilità del secondo motivo di ricorso, perchè:

– non indica le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con i principi di diritto che si pretendono violati;

– il quesito che lo correda non è formulato con l’indicazione di due opzioni interpretative alternative;

– non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, giacchè quest’ultima attribuisce alla sentenza (inter alias) depositata il 2.7.2001 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa non una efficacia di giudicato interno, ma una efficacia (riflessa) di giudicato esterno.

Il quarto motivo, pur richiamando nell’epigrafe la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 censura in effetti un vizio motivazionale, riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, individuato nell’omessa motivazione sulla circostanza – secondo il ricorrente dimostrata dalla visura catastale in atti – che la rendita catastale dell’immobile in questione non avrebbe subito alcuna modifica o variazione dal 1999.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Infatti nella sentenza gravata non vi è alcun riferimento nè, in linea di fatto, alle risultanze della visura catastale dell’immobile de qua, nè, in linea di diritto, alla portata di tali risultanze ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. Sarebbe stato quindi onere del ricorrente, per un verso, indicare alla Corte di cassazione con quale atto abbia prodotto detta visura catastale nel giudizio di secondo grado e, per altro verso, trascriverne, o riassumere per le parti essenziali, nel ricorso. Vedi, per tutte, Cass. ord. 17816/010: il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di (immissione di un mezzo istruttoria o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, alfine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che Enel Produzione spa si è costituita in sede di legittimità con controricorso.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che le argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria difensiva datata 12.9.11 non apportano elementi di novità rispetto a quanto già analizzato nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va dichiarato inammissibile, per l’inammissibilità di tutti i motivi che lo sorreggono;

che le spese devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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