Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21537 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.18/09/2017),  n. 21537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25482-2015 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIBIA 120,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO BELLIENI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso

lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

INTONACO PRONTO SRL, P.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5683/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che A.A. ha convenuto P.V., la Pronto Intonaco s.r.l. e la Milano Assicurazioni s.p.a. (quale compagnia assicuratrice dell’automezzo condotto dal primo e di proprietà della seconda), dinanzi al Tribunale di Roma, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale;

che il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda dell’attore, ritenuto il concorso di colpa di quest’ultimo nella misura del 20%, ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni in favore dell’ A. nella misura corrispondente;

che, sull’appello principale dell’ A. e su quello incidentale della Milano Assicurazioni s.p.a., la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta l’insussistenza di elementi di prova sufficienti a superare la presunzione di pari responsabilità dei protagonisti del sinistro, ha rideterminato l’importo risarcitorio in favore dell’Angeletti, condannando quest’ultimo alla restituzione, in favore della Milano Assicurazioni s.p.a., di quanto da questa corrisposto in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado;

che, avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione A.A. sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.) resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;

che gli altri intimati non hanno svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., l’ A. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con i tre motivi di ricorso proposti, il ricorrente censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione e violazione di legge, avendo la corte territoriale erroneamente governato l’insieme degli elementi di prova complessivamente acquisiti ai fini della ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro, pervenendo a conclusioni implausibili rispetto ai contenuti obiettivi delle risultanze istruttorie assunte, nonchè rispetto all’efficacia probatoria vincolante della relazione dei vigili urbani intervenuti sul luogo del fatto;

che, sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell’incongrua valutazione effettuata dalla corte territoriale con riguardo alle conseguenze dannose concretamente sofferte dall’ A. sul piano del danno biologico e del danno fisico subito, con particolare riferimento all’illogica condivisione delle conclusioni assunte dal consulente tecnico d’ufficio;

che i motivi illustrati dal ricorrenti sono inammissibili;

che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente l’ A. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, quanto al profilo del vizio di motivazione, lo stesso si è spinto a delineare i tratti di un vaglio di legittimità esteso al riscontro di pretesi difetti o insufficienze motivazionali (nella prospettiva dell’errata interpretazione o configurazione del valore rappresentativo degli elementi di prova esaminati) del tutto inidonei a soddisfare i requisiti imposti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che, nella specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione di legge o dell’omessa motivazione circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve individuarsi nella negata congruità del complessivo risultato della valutazione operata dal giudice d’appello con riguardo all’intero materiale probatorio riferito alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alle conseguenze dannose sofferte dall’attore; materiale probatorio che, viceversa, la Corte d’appello dopo aver proceduto all’accurata disamina di tutte le emergenze probatorie acquisite (con il conseguente riconoscimento dell’insussistenza di elementi probatori nel loro complesso idonei a superare la presunzione di pari responsabilità dei protagonisti del sinistro sancita dall’art. 2054 c.c., comma 2, e la conseguente determinazione dell’entità dei danni alla persona sofferti dal danneggiato nella misura riscontrata dal consulente tecnico d’ufficio, sulla base di considerazioni nel loro insieme dotate di piena coerenza, sul piano logico-formale, e motivatamente condivise) – risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica rilevanti in questa sede di legittimità;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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