Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21536 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.18/09/2017),  n. 21536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17393-2016 proposto da:

B.M., O.B.A. IN B., B.A.,

B.E., BR.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI

DI PATTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANCARLO FILETTI;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE, 8, presso lo

studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO ALBERTO CIANI SCIOLLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata l’08/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 8/1/2016, la Corte d’appello di Torino, decidendo quale giudice del rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ha condannato la Reale Mutua Assicurazione s.p.a. (quale impresa designata in rappresentanza del Fondo di garanzia per le vittime della strada) al pagamento, in favore di B.M., O.B.A., B.A., B.E. e Br.Ma., in solido tra loro, del saldo degli importi risarcitori agli stessi dovuti in relazione a un sinistro stradale provocato da un soggetto rimasto sconosciuto, oltre agli interessi legali fino al saldo, con il rigetto di ogni altra domanda proposta dagli attori in riassunzione;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, tenuto conto delle ragioni dell’annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione (circa la necessità di contenere l’importo risarcitorio dovuto dalla compagnia assicuratrice entro i limiti del massimale di legge, salvo gli interessi legali e l’eventuale maggior danno dovuto), ha provveduto al calcolo delle somme ancora dovute dalla compagnia assicuratrice in favore degli attori, oltre agli interessi legali, rilevando, infine, l’inaccoglibilità di quanto dagli stessi attori preteso a titolo di maggior danno (ex art. 1224 c.c.), avendo gli stessi originariamente rivendicato il solo riconoscimento della svalutazione monetaria dell’importo risarcitorio liquidato, errando sulla natura (di valuta) del debito della compagnia avversaria;

che, avverso la sentenza del giudice del rinvio, B.M., O.B.A., B.A., B.E. e Br.Ma. hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi d’impugnazione;

che la società Reale Mutua Assicurazioni resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1224 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), avendo la corte territoriale erroneamente qualificato la richiesta risarcitoria originariamente proposta dagli attori come riferita a un debito di valuta, laddove gli stessi avevano viceversa rivendicato il risarcimento del danno come riferito a un debito di valore, anche ai fini anche dell’ottenimento della relativa rivalutazione monetaria;

che, sotto altro profilo, del tutto erroneamente la corte territoriale aveva omesso di considerare l’avvenuta dimostrazione effettiva del maggior danno sofferto dagli attori, omettendo illegittimamente di procedere all’esame delle prove offerte;

che la censura è manifestamente infondata, quando non inammissibile;

che, infatti, osserva il collegio come, nel disporre la cassazione con rinvio della prima sentenza d’appello pronunciata tra le parti, questa Corte ha stabilito il principio di diritto in forza del quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere alla determinazione della somma capitale dovuta in favore degli attori entro i limiti del massimale di legge, oltre agli interessi legali e all’eventuale maggior danno (“in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere quindi cassata nei limiti in cui l’assicuratore risultasse essere stato condannato al pagamento di una somma eccedente il massimale, maggiorato degli interessi moratori e dell’eventuale maggior danno. Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa Corte d’appello in diversa composizione e che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione, conterrà la condanna a carico della s.p.a. Reale Mutua Assicurazioni in una somma non eccedente il massimale di legge alla data del 5 agosto 1996, maggiorata degli interessi di mora (ex art. 1224 c.c., comma 1) e dell’eventuale maggior danno da svalutazione” cfr. Sez. 3, Sentenza del 23 giugno 2014, n. 14199);

che, al riguardo, la corte territoriale ha coerentemente proceduto alla determinazione del credito residuo degli attori entro i limiti del massimale, calcolando gli interessi dovuti e rigettando la domanda proposta ex art. 1224 c.c., comma 2, rilevando come non fosse stata originariamente proposta dagli originari attori una domanda diretta al riconoscimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c. in relazione a un debito di valuta, avendo gli stessi attori illo tempore rivendicato la sola rivalutazione monetaria di un debito di valore;

che, infine, quanto al preteso omesso esame di elementi probatori asseritamente idonei a comprovare il ricorso del ridetto maggior danno – al di là dell’assorbente questione relativa alla mancata rituale rivendicazione di tale diritto, da parte degli attori – osserva il collegio come la censura debba ritenersi inammissibile, avendo i ricorrenti con la stessa avanzato un’irrituale sollecitazione del giudice di legittimità a procedere alla rinnovazione della valutazione nel merito degli elementi di prova proposti o allegati, ai fini della relativa rilettura, sulla base di un’impostazione critica del tutto incompatibile con le funzioni istituzionali della Corte di cassazione;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte d’appello di Torino pronunciato la compensazione delle spese del giudizio di rinvio, pur avendo riconosciuto la parziale fondatezza delle ragioni degli attori in riassunzione, in assenza di alcun profilo di soccombenza loro ascrivibile;

che la censura è manifestamente infondata;

che, al riguardo, la corte territoriale, nel sottolineare la fondatezza solo parziale delle istanze avanzate dagli attori in riassunzione, ha con evidenza richiamato lo specifico profilo di soccombenza rinvenibile in relazione al rigetto della domanda dagli stessi avanzata per il riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 c.c.;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, riconosciuta la manifesta infondatezza (quando non l’inammissibilità) dei motivi di ricorso, dev’essere pronunciato il relativo rigetto, con la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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