Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21535 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 25/10/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16103-2011 proposto da:

M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell’avvocato MARIO

ARPINO, rappresentata e difesa dall’avvocato DARIO ZURRU, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

ARCELORMITTAL STAINLESS SERVICE ITALY S.R.L.;

– intimata –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MILANO, depositato il

19/04/2011, R.G. N. 2272/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. dal Tribunale di Milano, con il quale era stata rigettata l’istanza cautelare avanzata dalla predetta nei confronti di Arcelormittal Stanless Service Italy s.r.l., affinchè le fosse messa a disposizione una somma per far fronte a ingenti spese mediche cagionate dal comportamento tenuto nei suoi confronti dalla società in ragione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. La convenuta non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve osservarsi che la ricorrente ha prodotto verbale giudiziale da cui risulta che le parti sono addivenute alla conciliazione delle controversie ancora in corso dinanzi al Tribunale di Milano, nonchè della presente dinanzi a questa Corte, dando atto della volontà di non voler proseguire quest’ultimo giudizio e di rinunciare agli atti del medesimo.

2. Sulla base della documentazione prodotta va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Dal verbale di conciliazione in atti risulta, infatti, che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, dandosi atto “di aver definito e transatto ogni questione connessa e/o derivante dal rapporto di lavoro fino ad oggi intercorso” e della volontà di non proseguire i giudizi in corso, compreso quello contrassegnato dal Num. Ric. Gen. 16103/2011 promosso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Risulta, pertanto, il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, che va dichiarata in questa sede (v. fra le altre Cass. 8-7-2010 n. 16150, Cass. 30-1-2014 n. 2063).

3. Nulla va disposto in ordine alle spese, in mancanza di attività difensiva ad opera della parte convenuta.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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