Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21535 del 18/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21535
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.G.M. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato
CORBO NICOLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 103/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 24.6.08, depositata il 04/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. BASILE
Tommaso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
“Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente propone ricorso per cassazione avvero la sentenza della CTR del Lazio n. 103/4/08, in data 24-6-08, depositata il 4-11-08, e deduce violazione del DP.R. n. 633 del 1972, artt. 2 e 19 ed omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che il locali acquistati in ordine ai quali l’Ufficio aveva disconosciuto la detrazione dell’IVA perchè non destinati alla attività aziendale, erano invece destinati a tale scopo in quanto affittati a società che aveva affittato anche la azienda del contribuente, e comunque erano inerenti alla impresa. Il motivo sotto il profilo della violazione di legge è inammissibile per mancanza del quesito di diritto, come rilevato dalla Agenzia contro ricorrente, e sotto il profilo di fatto propone una rivalutazione delle prove non ammissibile in questa sede, nè dimostra la illogicità o contraddizione della motivazione, fondata sull’essenziale rilievo che i locali furono destinati non ad uso aziendale bensì ad affitto ad una società di nuova costituzione, quindi ad un soggetto terzo”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011