Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21535 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 18/07/2017, dep.18/09/2017),  n. 21535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14590-2016 proposto da:

L.M. & C SAS, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.

COSTANTINO ANTONIO MONTESANTO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTA

PINCIANA 6 presso lo studio dell’avvocato VANESSA SOLIMENO e FLIPPO

PINGUE PLC, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO CIRILLO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 191/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

T.V. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la M.L. & C. S.a.s. assumendo che con contratto preliminare del 29 dicembre 2001, L.M., quale socio accomandatario della società convenuta gli aveva promesso la vendita di un appartamento ubicato in (OMISSIS), con annesso posto auto, concordandosi anche le modalità di corresponsione del prezzo, prevedendosi per la stipula del definitivo una data tra il giugno ed il luglio del 2002.

Assumeva altresì che aveva quasi integralmente corrisposto il prezzo di vendita, ma che non aveva ricevuto la consegna del bene, e che la promittente venditrice si era resa inadempiente agli obblighi assunti, sebbene reiteratamente invitata alla stipula del definitivo.

Concludeva pertanto affinchè fosse pronunziata una sentenza costitutiva del trasferimento ex art. 2932 c.c., provvedendo a compensare la parte di prezzo ancora dovuta con i danni subiti, per avere dovuto prendere in locazione un appartamento per il periodo successivo alla data prevista per la stipula del definitivo.

Nella resistenza della società convenuta che insisteva per l’infondatezza della domanda attorea, assumendo che il contratto preliminare fosse invalido, in quanto non sottoscritto anche dal socio accomandante, così come previsto nello statuto della società, osservando altresì che ad essere inadempiente era l’attore, disattesa inizialmente la richiesta di sequestro conservativo dei beni della società e del socio accomandatario (richiesta poi accolta con ordinanza del 18/11/2010), il Tribunale adito, con la sentenza n. 877 del 2012 accoglieva la domanda del T., e per l’effetto trasferiva la proprietà dell’immobile oggetto del preliminare, condannando la convenuta al ristoro dei danni subiti dall’attore, e quantificati in misura pari ad Euro 73.455,75, previa compensazione con la residua parte del prezzo non ancora versata.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società, e la Corte d’Appello di Salerno con la pronuncia n. 191 del 4 aprile 2016 dichiarava inammissibile l’appello principale proposto quanto ai punti sub 1)a, 1)b, 1)c, 1)d, e 2)a, 2)b e 2)c, rigettava il motivo di appello concernente il capo delle spese di lite della sentenza di primo grado, ed infine rigettava anche l’appello incidentale del T. concernente la pretesa alla liquidazione di danni di entità maggiore di quella riconosciuta in primo grado.

In particolare, osservava che i motivi di appello principale sopra ricordati erano da reputarsi inammissibili in quanto formulati in violazione rispetto alla previsione di cui all’art. 342 c.p.c., risolvendosi nella mera riproduzione del contenuto della comparsa conclusionale, senza fare alcun cenno al tenore della sentenza impugnata, sicchè mancava una puntuale critica alle argomentazioni spese dal Tribunale per disattendere le deduzioni difensive dell’appellante principale.

L’unico motivo ritenuto ammissibile, e relativo alla condanna della società anche al rimborso delle spese degli incidenti cautelari, nonostante le richieste della controparte non fossero state accolte in tale sede, era rigettato, in quanto ai fini della condanna alle spese occorreva avere riguardo alla soccombenza finale, non potendosi scindere per tale valutazione tra giudizio a cognizione piena e giudizio cautelare in corso di causa.

Infine rigettava l’appello incidentale relativo ai pretesi maggiori danni subiti dal T. osservando che in realtà per alcuni mancava la prova, mentre per altri si trattava di domanda nuova avanzata per la prima volta con la comparsa conclusionale in primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la L.M. & C. s.a.s. in persona del socio accomandatario, sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso T.V..

Preliminarmente occorre dare atto della irritualità della comparsa di costituzione di nuovo difensore aggiunto del controricorrente nella persona dell’avv. Antonella Tramontano, atteso che (cfr. Cass. n. 2460/2015) nel giudizio di cassazione, la procura speciale al difensore può essere apposta, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, solo a margine o in calce degli atti ivi indicati (ossia del ricorso e del controricorso, nonchè della memoria di nomina del nuovo difensore) in aggiunta o – per i giudizi instaurati successivamente alla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69 – in sostituzione del difensore originariamente designato. Ne consegue che, fuori da tali ipotesi, la procura deve essere rilasciata, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel quale debbono essere indicati gli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

Poichè nella specie trattasi di giudizio pendente in primo grado già in data anteriore al 4 luglio 2009 non risulta quindi applicabile la novella dell’art. 83 c.p.c., essendo escluso il conferimento della procura con forme diverse da quelle sopra indicate.

Il ricorso è inammissibile.

A tal fine si rileva che il ricorso risulta proposto nell’interesse della società, originaria parte convenuta, con procura rilasciata dal socio accomandatario, in qualità di legale rappresentante della stessa società.

Tuttavia, il controricorrente ha allegato e documentato mediante visura camerale prodotta unitamente al controricorso (documento la cui produzione deve reputarsi ammissibile ex art. 372 c.p.c. concernendo l’ammissibilità del ricorso principale) che la società in questione è stata cancellata con atto registrato alla Camera di Commercio, in data 12/2/2014, e cioè nel corso del giudizio di appello.

Ed, infatti, come autorevolmente precisato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 6070/2013), l’estinzione della società per sopravvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese in pendenza di un processo determina la perdita della capacità di stare in giudizio, la interruzione del processo nei termini di cui agli art. 299 c.p.c. e ss. e la successione dei soci ai sensi dell’art. 110 c.p.c., conclusione questa che è stata ritenuta applicabile anche all’ipotesi di cancellazione delle società di persone (cfr. Cass. n. 13085/2016; Cass. n. 15295/2014; Cass. n. 9110/2012).

Tuttavia il rigore di tale principio che aveva portato la Corte nel precedente ora citato ad affermare che, anche qualora l’evento non fosse stato fatto constare nei modi di legge o si fosse verificato, quando farlo constare nel corso del processo non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso, deve fare i conti con il successivo arresto sempre delle Sezioni Unite, con il quale è stato risolto il dibattuto tema dell’ultrattività del mandato ai fini dell’impugnazione.

In tal senso Cass. S.U. n. 15295/2014 ha affermato che l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione.

Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell’ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi del comma quarto dell’art. 300 c.p.c.. Ne deriva che se da un lato è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1 presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, ovvero alla società cancellata, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento (cfr. in tal senso anche Cass. n. 15724/2015; Cass. n. 26495/2014), è però altrettanto evidente che l’ultrattività del mandato legittima il procuratore, qualora la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, a proporre impugnazione, ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale.

Ne discende, e tornando alla vicenda in esame, che atteso il fenomeno successorio che caratterizza la cancellazione della società, il ricorso andava proposto non più dal soggetto estinto, ma dai soci, dovendosi pertanto reputare privo di qualsivoglia potere al riguardo il legale rappresentante che risulta essere colui che ha rilasciato la procura per la presentazione del ricorso.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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