Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21535 del 10/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21535 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ha pronunciato la seguente

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ORDINANZA
sul ricorso 19217-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Generale
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro

SOTTOSANTI VINCENZO in qualità di procuratore di Cittadini
Eva;

intimato

avverso la sentenza n. 63/29/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO del 23.4.2012, depositata il 04/05/2012;

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Data pubblicazione: 10/10/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.

Il Collegio ha condiviso la relazione.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la
causa può essere decisa nel merito, in relazione all’art.384 c.p.c., con il rigetto
del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, mentre
le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte
controricorrente e liquidate in favore dell’Agenzia delle entrate nella misura
indicata in dispositivo
P.Q.M.

Ric. 2012 n. 19217 sez. MT – ud. 10-07-2014
-2-

In fatto e in diritto
l) L’Agenzia Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza
n. 63/29/2012 in data 23.04.2012, depositata il 04 maggio 2012,
con cui la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione
n. 29 ha accolto l’appello del contribuente e dichiarato nullo
l’avviso di liquidazione impugnato, nella considerazione che
l’Agenzia non avesse titolo ad agire nei confronti della
Cittadini Eva, quale erede di Sapuppo Baldassare, in quanto
questi non aveva mai accettato l’eredità, morendo dismessa dal
fratello Ettore.
Affida l’impugnazione ad un motivo, con il quale censura
l’impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione degli
artt. 7, 28 e 36 del D.Lgs. n. 346/1990 e 479 c.c..
2) L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
3) – La questione posta dal ricorso va esaminata e decisa, in
base al quadro normativo di riferimento, tenendo, fra l’altro
conto, del disposto degli artt. 7, 28 e 36 del D.Lgs n.
dei principi,
civile,. nonché
479 del
codice
346/1990,
espressione di pregresse pronunce della Corte di legittimità.
E’ stato, in vero, affermato che “In tema di imposta sulle
e’ la
successioni, presupposto dell’imposizione tributaria
chiamata all’eredita’ e non gia’ l’accettazione. Ne consegue
riguardi anche l’eredita’
successione
la
allorche’
che,
al dante causa e da costui non ancora accettata,
devoluta
dell’imposta anche
pagamento
al
l’erede e’ tenuto
precedenza a
in
apertasi
alla successione
relativamente
sia stata a lui
favore del suo autore, la cui delazione
n.
civ..(Cass.
cod.
479
dell’art.
ai
sensi
trasmessa
11320/1995, n.6327/2008)
4) – La decisione impugnata non sembra in linea con il
trascritto principio, per cui si propone, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc, la trattazione in camera di consiglio e la
definizione del ricorso, con il relativo accoglimento, per
manifesta fondatezza.

La Corte, Accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta il ricorso della parte contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito, ponendo le spese del giudizio di
legittimità a carico della parte contribuente e liquidandole in favore
dell’Agenzia in euro 5500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso il 10 luglio 2014 nella camera di consiglio della sesta sezione civile

in Roma.

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