Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21534 del 18/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21534
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22042/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
A.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 88/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di ANCONA del 24/06/08, depositata l’11/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza n. 88/9/08, in data 24-6-08, depositata l’11-7-2008, della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, confermativa della sentenza della CTP di Ancona che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato ad A.S., relativo a disconoscimento di un credito IVA per l’anno 1999, sul rilievo che il contribuente, per tale anno aveva definito il rapporto con l’Ufficio ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15.
Il contribuente non svolge attività difensiva.
Con l’unico motivo l’Ufficio deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, sostenendo che la Commissione Regionale aveva ritenuto che con il condono di cui all’art. 15 il rapporto tra il contribuente ed il Fisco per detto anno fosse definitivamente chiuso, laddove doveva ritenersi che il condono preclude all’Amministrazione di richiedere maggiori imposte, ma non preclude il disconoscimento dei crediti esposti dal contribuente nella dichiarazione.
Il motivo deve ritenersi manifestamente fondato, alla stregua del principio espresso da questa Corte con sent., n. 22559 del 2008, secondo cui “l’adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, è ostativa al rimborso del credito di imposta asseritamente spettante e pertanto la Amministrazione deve disconoscere i crediti esposti nella dichiarazione relativa ad un annualità di imposta oggetto di definizione agevolata (v. anche Cass. n. 375 del 2009)”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo del contribuente. Poichè il principio giurisdizionale affermato è recente, si ritiene di compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011