Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21534 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.15/09/2017),  n. 21534

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21266/2016 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA

31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BRUNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO MARIANI;

– ricorrente –

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro in carica pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3672/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 9/6/2016, la Corte d’appello di Roma ha confermato (sia pure con differente motivazione) la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da F.F. nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni provocati all’attore a seguito della trasmissione, da parte degli organi ministeriali alla Procura della Repubblica competente, di un rapporto informativo in forza del quale l’organo dell’accusa aveva instaurato un procedimento penale di calunnia a carico del F., successivamente definito con sentenza di assoluzione;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria avanzata dall’attore, avuto riguardo all’epoca della trasmissione del rapporto informativo o, comunque, della comunicazione all’indagato dell’informazione di garanzia riferita al procedimento penale;

che, avverso la sentenza d’appello, F.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione;

che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali resistendo con controricorso, ha proposto ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo di censura;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria;

considerato che, con il ricorso proposto, il F. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2947 c.c., comma 2 e art. 2935 c.c., nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in. relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente individuato, quale dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, il momento in cui il rapporto informativo dannoso venne trasmesso dagli organi ministeriali alla Procura della Repubblica competente (ovvero, in alternativa, il momento della comunicazione dell’informazione di garanzia all’indagato), là dove, invece, tale termine avrebbe dovuto essere identificato nella data di pubblicazione della sentenza di assoluzione del F. in sede penale, non potendo l’imputato, prima di allora, avere adeguata contezza dei profili di responsabilità del Ministero, e dunque dell’ingiustizia del danno;

che la censura è manifestamente infondata;

che, infatti, la corte territoriale, nell’individuare il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in corrispondenza del momento della ricezione, da parte dell’autorità giudiziaria, del rapporto informativo trasmesso dal Ministero, risulta essersi correttamente allineata all’insegnamento della giurisprudenza di questa corte (che il Collegio condivide e fa proprio, ritenendo di doverne assicurare continuità), ai sensi del quale il termine prescrizionale di dieci anni previsto per il reato di calunnia (che, a norma dell’art. 2947 c.c., comma 2, è applicabile anche all’azione civile di risarcimento del danno) decorre, sia per il reato sia per l’azione civile, dalla stessa data, e cioè dalla data in cui il giudice venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla data di inizio dell’azione penale, poichè il reato di calunnia si consuma appena all’autorità giudiziaria – oppure ad altra autorità obbligata a riferire ad essa – venga presentata (o, comunque, giunga) la falsa denuncia; ed è da quello stesso momento che la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 940 del 25/03/1972, Rv. 357207-01);

che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come la circostanza della mera protrazione degli effetti negativi derivanti dalla condotta illecita vale unicamente a integrare gli estremi di un illecito istantaneo ad effetti permanenti (come nel caso di specie), e non già un illecito permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non tempestivamente esercitato dal momento in cui si produce (Sez. 3, Sentenza n. 13201 del 28/05/2013, Rv. 626696-01);

che, in particolare, l’illecito istantaneo ad effetti permanenti è caratterizzato (come chiarito da Cass., Sez. Un., n. 2855/1973, che ha illustrato la differenza tra le due fattispecie) da un’azione che uno actu perficitur, che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo;

che, in tale secondo caso, in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c., la prescrizione decorre dalla data in cui s’è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata, purchè il danneggiato ne sia consapevole e non sussistano impedimenti giuridici a fa valere il diritto al risarcimento (Cass., n. 17985/2007), come, nel caso in esame, a seguito della trasmissione del rapporto informativo dannoso o, al più tardi, a seguito della comunicazione all’imputato dell’informazione di garanzia relativa al procedimento penale instaurato a seguito della ricezione di detto rapporto da parte dell’autorità giudiziaria;

che al riscontro della manifesta infondatezza del ricorso segue il relativo rigetto e la condanna del ricorrente al rimborso, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

che la manifesta infondatezza del ricorso principale esclude il dovere di pronunciare alcuna decisione sul ricorso incidentale avanzato in via condizionata dal Ministero controricorrente.

PQM

 

Rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente principale al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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