Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21534 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5502/2016 R.G. proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano

Chieregato, e Marco Bastianello, elettivamente domiciliati in Roma,

Viale Mazzini n. 114/4, presso l’avv. Franco Pascucci.

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t.,

rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Bocchini, elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via A. regolo n. 12/D, presso l’avv.

Zosima Vecchio;

– controricorrente –

e

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t..

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1811/2015,

depositata in data 21.7.2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2.7.2020 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Telesat s.r.l. ha adito il tribunale di Verona, esponendo di aver condotto in locazione un immobile sito in (OMISSIS), facente parte dell’edificio condominiale denominato Condominio (OMISSIS); che, a causa di infiltrazioni d’umido causate dall’intasamento dei canali di scolo condominiali, aveva subito danni alle merci e alle suppellettili poste all’interno dell’esercizio commerciale.

Ha chiesto la condanna del Condominio (OMISSIS) al risarcimento del danno, pari ad Euro 26.985,25, oltre accessori e spese legali.

Il Condominio si è costituito in giudizio, eccependo di aver sempre regolarmente manutenuto gli impianti comuni. Ha chiesto di chiamare in causa l’Axa assicurazioni s.p.a. per essere manlevato. Effettuata la chiamata in causa della società assicuratrice ed esaurita la trattazione, il tribunale ha respinto la domanda, ritenendo non raggiunta la prova dell’evento dannoso e della sua provenienza.

Su appello di S.A., socio della disciolta Telesat s.r.l., la Corte veneziana ha confermato la sentenza di primo grado.

Il giudice distrettuale ha rilevato che lo stato dei luoghi era stato modificato per adibire l’immobile ad officina e magazzino di penumatici e che non erano più evidenti, verificabili e quantificabili i danni lamentati in giudizio, sostenendo che non poteva attribuirsi valenza probatoria alla perizia di parte, contenente mere valutazioni, o ai rilievi fotografici depositati in causa.

Ha affermato che l’effettuazione dei lavori di adeguamento dell’impianto di deflusso delle acque da parte del Condominio non dimostrava affatto che il cattivo funzionamento dell’impianto avesse causato infiltrazioni d’acqua o i danni lamentati in giudizio.

La cassazione della sentenza è chiesta da S.A. con ricorso in due motivi.

Il Condominio ha proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato, basato su un unico motivo.

L’Axa s.p.a. è rimasta intimata.

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza respinto la domanda di risarcimento, non considerando che la provenienza delle infiltrazioni di acqua dall’impianto condominiale non era stata contestata e non necessitava di alcuna prova.

Competeva, perciò, al condominio dimostrare che il danno era imputabile ad un fattore anomalo ed incontrollabile, sicchè, in difetto di tale prova, la domanda doveva essere accolta.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2721 c.c. e artt. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la Corte d’appello ritenuto che la perizia di parte contenesse mere valutazioni non aventi valore probatorio, trascurando che nessuna contestazione era stata sollevata dal Condominio riguardo ai fatti accertati dal tecnico di fiducia, essendo incontestati anche i ripetuti episodi di allagamento dell’immobile locato, tanto che il condominio si era difeso, sostenendo di aver eseguito interventi di manutenzione dei tubi di scolo.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato dell’art. 2495 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello proposto dal S. quale socio della Telesat s.r.l.. Detta società, essendosi cancellata dal registro delle imprese senza aver ceduto al P. il credito azionato in giudizio, aveva inteso rinunciarvi, impedendo che il socio subentrasse nella titolarità della pretesa risarcitoria.

2. I due motivi del ricorso principale, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

Sono inammissibili le doglianze vertenti sull’asserita violazione del principio di non contestazione (riguardo alla sussistenza del nesso causale tra le infiltrazioni verificatesi nell’immobile condotto in locazione dalla Telesat s.r.l. e il cattivo funzionamento dell’impianto condominiale), sia nel punto in cui appaiono rivolte a censurare la decisione di primo grado (che non è impugnabile direttamente in cassazione), sia per il fatto che già il tribunale aveva ritenuto di dover dar corso all’istruttoria, disponendo l’assunzione delle testimonianze e l’espletamento della c.t.u. (cfr. sentenza di appello, pag. 6), senza che alcuna doglianza risulti tempestivamente sollevata, in proposito, dalla società attrice già nel giudizio di primo grado, dovendo ribadirsi che, qualora il giudice abbia ritenuto “contestato” uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all’ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all’accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte diretta a far valere l’altrui pregressa “non contestazione” diventa inammissibile (Cass. 27490/2019; Cass. 4249/2012; Cass. 10098/2007), non risultando inoltre che la violazione del principio di non contestazione non risulta dedotta a motivo di appello.

2.1. E’ poi insussistente la denunciata violazione dell’art. 2051 c.c., poichè la sentenza, oltre ad escludere la provenienza delle infiltrazioni dall’impianto condominiale, ha ritenuto decisiva l’impossibilità di procedere a qualsivoglia accertamento e quantificazione del danno in base alle risultanze processuali, negando che le condizioni descritte nelle fotografie fossero da ascrivere ai fenomeni denunciati ed affermando che la perizia di parte conteneva mere valutazioni, prive di valore probatorio.

In tale quadro, non veniva in rilievo la prova del nesso causale (che comunque competeva alla società danneggiata: cfr. Cass. 27724/2018; Cass. 30775/2017; Cass. 12027/2017), mancando la stessa dimostrazione dell’esistenza dei pregiudizi lamentati.

Era – di conseguenza – precluso anche il ricorso alla liquidazione equitativa del danno, poichè l’esercizio del potere conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., attivabile ove sussista l’impossibilità o la notevole difficoltà – di procedere alla quantificazione del danno, richiede pur sempre la prova dell’effettiva sussistenza del pregiudizio risarcibile e quindi dell’an del risarcimento, prova che, ove non assolta, osta comunque all’accoglimento della domanda (Cass. 20889/2016; Cass. 13792/2017; Cass. 4310/2018; Cass. 11012/2018).

Quanto, infine, alla asserita acquisizione di elementi sufficienti per ritenere il Condominio responsabile del danno e per procedere alla liquidazione del risarcimento, il relativo accertamento risulta logicamente motivato ed è pertanto insindacabile in cassazione.

3. Il ricorso incidentale è assorbito, poichè prospetta una questione pregiudiziale di rito che è stato oggetto di esplicita pronuncia non appello, non avendo il Condominio alcun concreto interesse all’esame della censura, dato il rigetto del ricorso principale.

Alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ha – difatti – natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito.

Qualora, invece, come nel caso in esame, la questione sia stata definita in appello, tale ricorso va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente ove il ricorso principale sia ritenuto fondato (Cass. 6138/2018; Cass. 4619/2015).

Segue, quindi, rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale.

Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

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