Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21533 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21533

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16306/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AFRICA, 40,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SORDINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANFRANCO CHIARELLI;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIETRANTONIO DE NUZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1425/2016 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 02/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha accolto l’opposizione di B.G. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., qualificata come opposizione agli atti esecutivi, rigettando l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed annullando le cartelle di pagamento impugnate dal B., “nonchè ogni atto alle stesse connesso, consequenziale o presupposto”, perchè ha ritenuto la nullità delle relative notificazioni in quanto effettuate a mezzo posta, senza redazione di relazioni di notificazione;

– avverso la sentenza, pubblicata il 2 maggio 2016, Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso con tre motivi;

– B.G. si difende con controricorso;

– ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375 c.p.c., comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

– il decreto è stato notificato come per legge.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– col primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, relativamente al rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Equitalia Sud s.p.a. con riferimento alla natura tributaria di parte dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento impugnate;

– col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2718 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 24, 25, art. 26, comma 5, artt. 49 e 57, D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, delle norme che disciplinano il contenuto del ruolo e dell’estratto di ruolo, nonchè degli artt. 617,115 e 116 c.p.c., relativamente alle affermazioni del giudice circa la mancata valenza probatoria degli estratti di ruolo, ai fini della dimostrazione della natura del credito, onde individuare il giudice avente giurisdizione;

– col terzo motivo è denunciata violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,L. n. 890 del 1982, art. 7, D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, art. 157 c.p.c. e art. 1335 c.c., relativamente alle affermazioni del giudice circa la necessità che la notificazione delle cartelle di pagamento sia provata dall’Agente della Riscossione mediante produzione di copia di esse e della relazione di notificazione;

– i motivi sono manifestamente fondati;

– con riferimento ai primi due motivi, vanno ribaditi i seguenti principi di diritto, affermati da questa Corte di Cassazione, in situazioni processuali analoghe alla presente:

– l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15). Precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 (così Cass. n. 24235/15, in motivazione);

– l’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15 cit.);

– ne consegue che l’estratto di ruolo “costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. n. 11141 e n. 11142/15 cit.);

– conseguentemente, sulla base delle risultanze del ruolo, va individuato il giudice avente giurisdizione, a seconda che si tratta di crediti di natura tributaria (riservati alla cognizione delle Commissioni Tributarie) ovvero di natura non tributaria (riservati alla cognizione del giudice ordinario, nonchè alla competenza del giudice del lavoro, se di natura previdenziale);

– con riferimento al terzo motivo di ricorso riguardante le modalità di notificazione della cartella di pagamento ed i relativi oneri probatori, vanno inoltre ribaditi i principi di diritto di cui appresso:

– essendo applicabile il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta appunto confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26 e senza necessità che l’agente della riscossione si avvalga di intermediari abilitati (così già Cass. n. 14327/09, ma cfr. anche Cass. n. 11708/11, secondo cui “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente”, nonchè Cass. n. 1091/13 e numerose altre decisioni di legittimità, tra cui di recente Cass. n. 6395/14, n. 4567/15 e ord. n. 12083/16);

– la notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 e succ. mod., è disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26. Anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 12, la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 12351/16, nonchè Cass. n. 6395/14);

– in tema di notifica della cartella esattoriale del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così Cass. n. 9246/15, nonchè Cass. n. 24235/15 e Cass. n. 15795/16, tra le più recenti; ancora, sulla presunzione di conoscenza anche Cass. n. 15315/14);

– in caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ove l’involucro contenga plurime cartelle e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perchè operi la presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c., che l’autore della comunicazione fornisca la prova che l’involucro le conteneva, atteso che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. A tale fine l’indicazione dei numeri delle cartelle sull’ avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, ex art. 12, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l’agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della prova (n. 20786/14). A maggior ragione quest’ultima presunzione opera nel caso in cui il plico contenga una sola cartella;

– infine, non vi è alcun onere per il concessionario di conservare ed esibire la cartella di pagamento, poichè, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 10326/2014). La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass. n. 12888/15, nonchè Cass. n. 24235/15).

– poichè il Tribunale di Taranto non si è attenuto ai principi di cui sopra, il ricorso va accolto;

– la sentenza va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, per la decisione sull’opposizione proposta da B.G., nonchè per la decisione sull’eccezione di difetto di giurisdizione, previo esame dei documenti prodotti da Equitalia Sud s.p.A., secondo i principi sopra enunciati;

– si rimette al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, cui demanda di decidere anche in merito alle spese dell’intero giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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