Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21531 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 25/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 25/10/2016), n.21531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6849-2014 proposto da:

A.M.A. – ACCESSORI MACCHINE AGRICOLE – S.P.A., C.F. (OMISSIS), AMA

COMPOSITES S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona dei letali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SISTINA, 42, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN CARLO SUTICH,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

G.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA TIRELLI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1468/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

depositata il 19/11/2013 r.g.n. 503/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato TORRINI SIMONA per delega Avvocato GALOPPI GIOVANNI;

udito l’Avvocato TORRINI SIMONA per delega Avvocato TIRELLI GIANLUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per: cessazione materia del

contendere.

Fatto

Con sentenza 19 novembre 2013, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello incidentale di AMA s.p.a., cedente il ramo d’azienda ad AMA Composities s.r.l. cui già appartenente G.G. in epoca successiva al suo licenziamento disciplinare intimato il (OMISSIS), che, in accoglimento dell’appello principale del lavoratore, essa riteneva illegittimo, condannando la cessionaria alla sua reintegrazione nel posto di lavoro, oltre che alla corresponsione in suo favore di un’indennità risarcitoria pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento all’effettiva reintegrazione, detratto l’aliunde perceptum, in solido con la cedente per i crediti maturati fino alla cessione del ramo d’azienda: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva respinto integralmente le domande di G.G..

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva passivamente legittimata l’appellante incidentale, in quanto cedente il ramo d’azienda in epoca successiva (1 dicembre 2008) al licenziamento e pertanto tenuta in solido con la cessionaria AMA Composities s.r.l. per i crediti spettanti al lavoratore fino al momento del trasferimento. Nel merito, essa negava la ricorrenza del grave inadempimento agli obblighi di buona fede, di fedeltà e diligenza integrante giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per l’esclusione, sulla scorta delle certificazioni mediche allegate, della simulazione della patologia denunciata (lombosciatalgia); neppure avendo l’attività lavorativa di pizzaiolo, prestata nell’esercizio della moglie nel periodo di assenza ((OMISSIS)) per infortunio sul lavoro, pregiudicato nè ritardato la guarigione o il rientro del lavoratore in servizio: come accertato dalle risultanze della C.t.u. medico-legale, condivise dalla Corte felsinea.

Con atto notificato il 21 marzo 2014 AMA s.p.a. e AMA Composities s.r.l. ricorrono per cassazione con quattro motivi, alle quali resiste G.G. con controricorso.

Nelle more dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato un’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, a spese compensate (sulla base dell’allegato verbale di conciliazione in sede sindacale del 26 marzo 2014), debitamente sottoscritto dalle parti medesime e dai loro difensori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte come la conciliazione della controversia intervenuta tra le parti, debitamente documentata nella sua esecuzione con produzione ben consentita ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. 24 giugno 2005, n. 13565), comporti la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che è pronuncia processuale per sopravvenuta mancanza di interesse alla naturale conclusione del giudizio (Cass. 24 febbraio 2015, n. 3598; Cass. 25 marzo 2010, n. 7185).

La compensazione delle spese del giudizio convenuta tra le parti esime il collegio dall’assunzione di provvedimenti in ordine alle stesse.

PQM

LA CORTE

dichiara cessata la materia del contendere; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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