Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21531 del 18/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21531
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21139/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
AGENZIA PENNY SRL, EQUITALIA ESATRI SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 78/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di MILANO del 26.2.08, depositata il 20/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
“La Agenzia propone ricorso per cassazione con un motivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 78/43/08 in data 26-2-2008 confermativa della sentenza della CTP di Varese che aveva dichiarato valido il condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, operato dalla società Agenzia Penny s.r.l con il pagamento tempestivo della sola prima rata in relazione ad una cartella di pagamento di IVA del 1995 pertinente alla stessa contribuente.
La società ed il concessionario per la riscossione non svolgono attività difensiva.
Con l’unico motivo la Agenzia deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, in quanto per detta ipotesi la validità del condono era subordinata non al solo pagamento della prima rata, me dell’intero dovuto anche se rateizzato ed entro le date previste, laddove era pacifico che la contribuente non aveva pagato per intero, e con versamento tardivo, il residuo dopo la prima rata.
Il motivo pare fondato. E’ infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. per tutte Cass, n. 20746 del 2010) che “In tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 12, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale.
L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame del merito a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011