Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21531 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21531

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7077-2016 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA PETRILLI,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

ERNESTO FAUSTO VENTA e VALENTINO VENTA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO N. 71, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MARCHETTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO CHINNICI;

– controricorrente –

e contro

M.A., C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 18/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 04/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/ 2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da S.E. contro la sentenza del Tribunale di L’Aquila, che aveva, a sua volta, rigettato la domanda avanzata dallo S. nei confronti del Condominio di (OMISSIS), per il risarcimento dei danni che sosteneva di avere subito a seguito dell’allagamento, a causa del malfunzionamento dell’impianto fognario, della cantina di sua proprietà posta al piano seminterrato dell’edificio condominiale; l’attore aveva dedotto che i danni erano consistiti nella perdita di numerose bottiglie di vino pregiato, che erano scoppiate, e di derrate alimentari, che si erano deteriorate;

la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado circa l’accertamento da parte del CTU in merito alla mancanza di riconducibilità del fenomeno di allagamento all’ipotizzato malfunzionamento dell’impianto fognario (essendo stata la causa individuata in un rigurgito di acqua piovana, dovuto ad una consistente ed eccezionale precipitazione meteorica, costituente evento fortuito); ha altresì evidenziato “la singolare incredibilità dei danni asseriti”; ha concluso, come detto, per il rigetto del gravame con condanna dell’appellante alle spese del grado;

S.E. propone ricorso con tre motivi;

il Condominio si difende con controricorso;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;

il decreto è stato notificato come per legge;

parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE:

col primo motivo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 40,41,42 e 45 cod. pen.; sostiene che, a differenza di quanto affermato dal giudice, il CTU avrebbe evidenziato carenze di impiantistica, di manutenzione e di funzionamento dell’impianto fognario condominiale (come da parti della relazione riportate in ricorso); dato ciò, il ricorrente chiede a questa Corte di stabilire “se un fenomeno di pioggia intensa possa costituire o no un evento di forza maggiore idoneo di per sè ad interrompere il nesso di causalità in considerazione del suo carattere di straordinarietà ed imprevedibilità” e, sollecitando risposta negativa, aggiunge che il fenomeno dell’allagamento delle cantine condominiali si verificherebbe ad ogni pioggia per l’inadeguatezza dell’impianto;

col secondo motivo, deducendo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, il ricorrente censura l’affermazione della Corte di merito circa l’inverosimiglianza dei danni lamentati ed osserva che questi -quanto allo stato dei luoghi ed al danneggiamento delle bottiglie di vino- sarebbero stati provati dalla consulenza tecnica di parte e dalle fotografie ivi contenute, delle quali il giudice non avrebbe tenuto conto;

col terzo motivo, deducendo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sotto diverso profilo”, il ricorrente censura l’affermazione della Corte di merito circa l’inverosimiglianza dei danni lamentati, quanto alle derrate alimentari, ed osserva che il giudice non avrebbe tenuto conto della certificazione rilasciata dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di (OMISSIS) (allegata alla consulenza di parte e riprodotta in ricorso); aggiunge che sul punto vi sarebbe, anzi, violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., n. 4;

i motivi sono inammissibili per le seguenti ragioni:

1) il primo motivo è inammissibile perchè la relativa illustrazione non è adeguata all’intestazione ed è del tutto carente di attività argomentativa della violazione delle regole del nesso causale che indica nell’intestazione; infatti, con riferimento alla norma dell’art. 2043 cod. civ., invocata dal ricorrente (ma analogamente sarebbe se si trattasse dell’art. 2051 cod. civ.), è sufficiente osservare che l’esclusione del nesso causale è stata motivata dalla Corte d’appello basandosi sul fatto che le riscontrate carenze dell’impianto fognario condominiale non avevano avuto efficacia causale in presenza della “consistente ed eccezionale precipitazione meteorica, all’epoca del fatto” (come si legge in sentenza); per superare questa affermazione, il ricorrente avrebbe dovuto argomentare col ricorso che la presenza delle valvole antirigurgito (o l’adozione di altri accorgimenti) relativamente all’impianto fognario condominiale avrebbe comunque evitato o limitato il danno; questa argomentazione non è però chiaramente espressa nel ricorso nè adeguatamente supportata da richiami alla CTU che sarebbero stati necessari allo scopo;

infatti, il ricorso, violando l’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, non contiene alcuna specifica indicazione sul luogo di reperimento e sul contenuto complessivo della relazione peritale, della quale il ricorrente riporta solo alcune parti; queste effettivamente evidenziano carenze dell’impianto condominiale, ma nulla dicono esplicitamente sulla causa dell’allagamento; dato ciò, dette carenze non sono state, in sè e per sè, escluse dal giudice di merito, il quale ne ha in sostanza escluso soltanto l’idoneità causale, in ragione dell’eccezionalità della precipitazione atmosferica;

per superare la valutazione di merito circa l’eccezionalità della precipitazione meteorica e circa la sua idoneità a determinare comunque l’allagamento il ricorrente avrebbe dovuto riportare le conclusioni corrispondenti del CTU, dalle quali cioè si sarebbero dovuti desumere non solo i vizi dell’impianto fognario condominiale e gli interventi necessari per riportarlo alla piena funzionalità (su cui si insiste anche in memoria), ma anche la sufficienza di questi interventi ad evitare o limitare i danni in caso di allagamenti eccezionali; a sostegno dell’assunto di parte ricorrente non è infatti sufficiente la mera sua affermazione che il fenomeno dell’allagamento delle cantine si ripeterebbe “ad ogni pioggia”; traendo le fila da quanto detto, sul primo motivo si deve concludere nel senso che, pur denunciando esso violazioni di legge, in realtà non contiene valida censura dell’apprezzamento di fatto del giudice di merito circa l’esclusione del nesso causale tra le condizioni dell’impianto fognario condominiale e l’evento dannoso dell’allagamento delle cantine; considerate le su evidenziate carenze dell’illustrazione del motivo, restano inammissibili le censure in diritto le quali presupporrebbero che fossero smentiti -appunto, in fatto- sia il carattere eccezionale dell’evento, sia la sua autonoma idoneità a determinare il rigurgito di acqua piovana che ha causato l’allagamento delle cantine;

infatti, il principio di diritto applicabile è quello per il quale “l’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, quando risulti che costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento” (Cass. n. 18877/15, tra le altre);

2) i restanti due motivi sono inammissibili per carenza di interesse, dal momento che la ragione della decisione di cui al primo motivo è da sola idonea a sorreggere il rigetto della domanda risarcitoria della parte qui ricorrente (cfr. Cass. n. 2108/12);

3) in ogni caso, essi attengono interamente all’attività di valutazione delle prove che, riservata al giudice di merito, non è più censurabile per sola insufficienza della motivazione, derivata da erronea o lacunosa considerazione delle risultanze istruttorie come dedotta dal ricorrente (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14, in merito all’attuale portata dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5);

in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori del Condominio, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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