Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21531 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 07/10/2020), n.21531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22814/2016 proposto da:

J.L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

MAZZINI 15, presso lo studio dell’avvocato CATERINA PETRONCINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO SESSA;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 971/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, accolta in parte la domanda avanzata da S.F. nei confronti di J.L.M., risolto per colpa del convenuto il contratto con il quale quest’ultimo (produttore artistico) s’era impegnato a produrre e promuovere la creazione musicale dell’attore, che avrebbe dovuto essere raccolta in un master per CD, condannò il convenuto alla restituzione della già corrisposta somma di Euro 50.000,00;

– la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, disattesa l’impugnazione principale dello J., accolta quella incidentale del S., condannò il primo anche al risarcimento del danno;

ritenuto che avverso la statuizione d’appello propone ricorso J.L.M., nel mentre la controparte è rimasta intimata;

che il ricorrente, senza enucleare, neppure indirettamente, la censura di legittimità sottoposta al vaglio di questa Corte, spendendo in totale diciotto righe, lamenta di avere assolto il proprio onere probatorio, addebitando la “impossibilità di portare avanti il lavoro per il raggiungimento degli obiettivi prefissati per esclusivo fatto e colpa del signor S.” e che, ove fossero state accolte le avanzate istanze istruttorie, avrebbe dimostrato l’inadempimento della controparte, infine, denunzia violazione e falsa applicazione di norma giuridica non indicata, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi;

considerato che il ricorso risulta palesemente inammissibile in ragione di quanto appresso:

a) questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., (ex multis, Sez. 5, n. 19959, 22/9/2014); il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., da ultimo Sez. 2, n. 17470/2018);

b) nel caso al vaglio il ricorso presenta una struttura atipica, promiscua e confusa, essendo diretto a censurare, peraltro per via d’insondabile congettura, piuttosto che gli specifici vizi di cui s’è detto, il risultato sfavorevole, peraltro neppure in armonia con i parametri imposti all’atto d’appello dall’art. 342 c.p.c.;

c) l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conseguendone che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831);

d) il ricorso, invece, lungi dal delineare una omissione di tal fatta, s’impegna in una critica, peraltro sommamente generica e priva della necessaria specificità (nulla è dato sapere delle pretese istanze istruttorie e delle ragioni del loro rigetto), anche sotto il profilo dell’autosufficienza documentale, con la pretesa di ottenere un nuovo e inammissibile vaglio di merito; senza contare che sarebbe occorso dimostrare la decisività della concreta omissione (sulla necessità del requisito cfr, ex multis, Sez. 1, n. 5133, 5/3/2014, Rv. 629647; Sez. 1, n. 7983, 4/4/2014, Rv. 630720; Sez. 3, n. 23940, 12/10/2017, Rv. 645828; Sez. 6-5, n. 23238, 4/10/2017, Rv. 646308);

e) infine, è appena il caso di evidenziare che il ricorrente non si perita in alcun modo, neppure indirettamente, d’indicare la norma di diritto violata o malamente applicata, nella sostanza chiedendo la cassazione della pronuncia perchè egli aveva ragione e la controparte torto;

considerato non esservi luogo a statuizione sulle spese poichè la controparte è rimasta intimata;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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